Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32693/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32693/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32693/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Esposito in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di plurime rapine aggravate aventi ad oggetto orologi di valore. L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 novembre 2020 era limitato a due reati di rapina aggravata rispettivamente contestati al capo 13 a più indagati in concorso ed al capo 19 al solo Esposito. Nelle more della definizione del procedimento cautelare è, intanto, intervenuta sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che in data 12 gennaio 2021 ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato associativo, limitata temporalmente al 31 dicembre 2017, diversamente qualificando la condotta di cui al capo 13 in quella di furto aggravato e assolvendo Esposito dal reato di cui al capo 19.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 627 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 32693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come anticipato, la sentenza di primo grado intervenuta nelle more della definizione del presente procedimento incidentale ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo (art. 416 cod. pen.), per quanto sia stata limitata la rilevanza temporale della condotta associativa al 31 dicembre 2017; ne è stata parimenti affermata la responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13, previa diversa qualificazione giuridica in termini di furto aggravato, mentre è stato assolto dal reato di cui al capo 19 di rapina aggravata; gli altri reati per cui ha riportato condanna (capi 14 e 17, oltre al ricordato reato associativo) sono stati commessi nel 2017.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti revisione della sentenza penale riabilitazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 627 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Esposito in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere (art.
art. 416 cod. pen
pen., ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Esposito in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di plurime rapine aggravate aventi ad oggetto orologi di valore.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Esposito Antonio, n. Napoli 22/10/1991 avverso l'ordinanza n. 50/21 del Tribunale di Napoli del 19/01/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Esposito in relazione alle imputazioni provvisorie di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di plurime rapine aggravate aventi ad oggetto orologi di valore. L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 novembre 2020 era limitato a due reati di rapina aggravata rispettivamente contestati al capo 13 a più indagati in concorso ed al capo 19 al solo Esposito. Nelle more della definizione del procedimento cautelare è, intanto, intervenuta sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che in data 12 gennaio 2021 ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato associativo, limitata temporalmente al 31 dicembre 2017, diversamente qualificando la condotta di cui al capo 13 in quella di furto aggravato e assolvendo Esposito dal reato di cui al capo 19.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, deduce che il Tribunale con motivazione solo apparente non ha tenuto conto delle determinazioni del giudice di merito, che secondo la sua prospettazione determinerebbero il venir meno di quelle esigenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Come anticipato, la sentenza di primo grado intervenuta nelle more della definizione del presente procedimento incidentale ha riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo (art. 416 cod. pen.), per quanto sia stata limitata la rilevanza temporale della condotta associativa al 31 dicembre 2017; ne è stata parimenti affermata la responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13, previa diversa qualificazione giuridica in termini di furto aggravato, mentre è stato assolto dal reato di cui al capo 19 di rapina aggravata; gli altri reati per cui ha riportato condanna (capi 14 e 17, oltre al ricordato reato associativo) sono stati commessi nel 2017.

A tale quadro va aggiunta la circostanza che l'ordinanza impugnata evidenzia come il ricorrente sia stato arrestato in flagranza di reato per condotte analoghe nel 2015 e nel 2018. La tesi difensiva che le determinazioni del giudice di merito depongano nel senso di un affievolimento delle esigenze cautelari risulta, dunque, palesemente priva di fondamento. Al contrario, il ricorrente si dimostra soggetto dedito in maniera seriale e professionale a rapine o furti aggravati di orologi di valore, risulta essere stato sicuramente arrestato e forse condannato (tale ultimo dato non essendo noto) anche per fatti antecedenti e susseguenti rispetto al periodo temporale oggetto del presente procedimento cautelare, sicché quelle statuizioni, limitate a quei due episodi delittuosi, contenuti nella sentenza di merito non incidono in alcun modo né sul grado di pericolosità sociale né sulla concretezza di attuali esigenze cautelari volte a scongiurare una più che probabile recidiva nel delitto.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, maggio 2021 Il consiglie e estensore Il Presi te lo i Anna pcuolo /2 DEPOSITATO IN CANCE