Cassation court dismisses appeals against preventive measures due to lack of special power of attorney for third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio Magnetti and Teresa Petriccione inadmissible. While Magnetti's appeal raised issues regarding the assessment of his current social danger, the primary ground for dismissal was the lack of special power of attorney for Petriccione. The court ruled that a standard power of attorney does not extend to filing cassation appeals, requiring explicit authorization for such a specific legal act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 122 cod. proc. pen.: A third party interested in preventive measures cannot file a cassation appeal unless the lawyer holds a special power of attorney explicitly granting this specific authority, as a general power is limited to the first instance of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Magnetti Antonio, n. Napoli 13/06/1964 2. Petriccione Teresa, n. Napoli 18/10/1966 avverso il decreto n. 106/20 della Corte di appello di Napoli del 13/10/2020 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato quello emesso dal Tribunale di Napoli del 10 dicembre 2019, riducendo la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale disposta nei confronti di Antonio Magnetti per la durata di due anni e sei mesi, ma confermando l'imposizione a suo carico di una cauzione nonché la confisca di vari beni mobili e immobili analiticamente descritti nell'elenco allegato al provvedimento. Le misure di prevenzione personale e patrimoniale discendono dalla ritenuta pericolosità qualificata del proposto Magnetti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.
b) del d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione ad una duplice condanna dallo stesso riportata per art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, frutto del suo acclarato inserimento nel contesto criminale del traffico illecito di sostanze stupefacenti attuato mediante la gestione di cd. piazze di spaccio, autorizzata dal clan camorristico al momento egemone in quello specifico ambito territoriale della città di Napoli.
2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione sia il proposto che la terza interessata Teresa Petriccione, già moglie convivente del Magnetti e allo stato in regime di asserita separazione personale. 2.1. Ricorso Magnetti Violazione di legge in relazione agli artt. 4, 6 e 7, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 in ordine all'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e motivazione apparente sul punto. Le due condanne riportate per appartenenza ad associazione dedita al traffico di stupefacenti coprono due segmenti temporali, la prima intorno all'anno 2000 e la seconda il biennio 2004-2006, atteso che dopo la seconda condanna il proposto ha espiato, a partire dal 2009, un lungo periodo di detenzione di circa nove anni.
Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno sottolineato l'appartenenza del proposto alla categoria di soggetti pericolosi sopra indicata, ma hanno omesso ogni considerazione in ordine alla sussistenza di concreti comportamenti denotanti la sua attuale pericolosità, requisito che deve sussistere anche, come nella fattispecie, si verta in una ipotesi di pericolosità qualificata all'epoca di applicazione della misura. 2.2. Ricorso Petriccione Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 1 st.
Decreto ed all'art. 6 Conv. EDU . La Corte di appello ha illegittimamente retrodatato, anche contro le richieste della Procura, l'epoca di partecipazione del proposto al sodalizio criminale allo anno 2000, al fine precipuo far rientrare forzosamente l'acquisto dell'immobile ubicato in Napoli alla via Vanella Grassi, n. 15, composto di piano terra e primo, di proprietà esclusiva della ricorrente. In ogni caso la presunta partecipazione al sodalizio criminale sarebbe avvenuta a partire dall'anno 2000, ragion per cui per l'acquisto in questione si dovrebbe fare riferimento alla pericolosità generica e non qualificata.
Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 6 Conv. EDU . Attraverso la motivazione del Tribunale, avallata dalla Corte di appello, è stato violato il diritto di difesa della ricorrente, addebitandole l'impossibilità dopo oltre venti anni di produrre documentazione attestante la capacità reddituale del defunto padre in funzione dell'acquisto dell'immobile, dovuta alle difficoltà economiche in cui la stessa versava ed al difficile rapporto coniugale con il proposto, che avevano indotto a mutare il regime patrimoniale dalla comunione alla separazione dei beni.
La difesa aveva prodotto dichiarazione della banca attestante l'impossibilità, per decorso del tempo, di reperire i movimenti bancari riferiti ad Antonio Petriccione, padre della ricorrente, nel periodo settembre 1999 - gennaio 2000 nonché attestazione dell'attività lavorativa da costui svolta, ma nessuna di tali allegazioni è stata presa in considerazione. Il proposto non ha, del resto, mai abitato nell'abitazione di via Vanella Grassi, n. 15, che la ricorrente ha successivamente dato in locazione, abbandonandola per altra più grande e idonea ad accogliere la famiglia ingrandita.
La ricorrente, inoltre, non ha mai intrattenuto più alcun rapporto con il proposto, non partecipando con lui ad alcun colloquio in carcere, troncando nel periodo di detenzione ogni residuo rapporto personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso avanzato dal proposto Antonio Magnetti è manifestamente infondato e va come tale dichiarato inammissibile. Innanzi tutto va osservato che la censura si incentra essenzialmente sulla motivazione con cui la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza di una attuale pericolosità sociale qualificata in capo al proposto, per cui dovrebbe essere dichiarata improponibile ai sensi dell'art. 10, comma 3 d. Igs. n. 159 del 2011. La corretta perimetrazione cronologica della pericolosità sociale costituisce, tuttavia, oltre che presupposto ineludibile della misura della misura ablatoria di prevenzione (confisca), rilevante anche nella presente fattispecie, anche in generale "misura temporale" del suo ambito applicativo, come riconosciuto da Sez.
U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 e in definitiva condizione di legalità della misura di prevenzione applicata, circostanza che rende comunque ammissibile la deduzione difensiva basata su tale profilo. Ciò premesso, la Corte territoriale ha osservato che oltre ai due periodi coperti dall4 pronunce irrevocabili di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quella del 2004 riferita all'anno 2000 e quella del 2013 riferita al periodo 2004-2006, dante luogo ad un periodo di detenzione in carcere del ricorrente di circa nove anni (dal 2009 al 2018), elementi indiziari e/o probatori desunti da altri procedimenti in corso hanno evidenziato che il proposto perdura nell'attività illecita, in particolare di gestione di una cd. piazza di spaccio, da ultimo sotto il controllo di un gruppo camorristico (quello dei Vanella Grassi) nato per scissione dal più ampio clan criminale dei Di Lauro (pag. 6 sent.).
In tale contesto, in maniera non contraddittoria rispetto alla superiore statuizione, la Corte ha ritenuto di ridurre la durata temporale della misura personale, riconoscendo l'assenza di un ruolo apicale al ricorrente nell'ambito dell'associazione criminale di riferimento. Risulta, pertanto, manifestamente infondata la deduzione di mancata indicazione di concreti comportamenti denotanti l'attuale pericolosità sociale del proposto, visto che la Corte territoriale si è premurata di indicare specifiche condotte successive al periodo oggetto della seconda condanna nonché al periodo di detenzione e che all'indicazione di detti elementi si coniuga la rilevata assenza di altri di segno contrario, capaci di evidenziare l'allontanamento del proposto dall'attuale contesto criminale di riferimento.
2. E' inammissibile anche il ricorso proposto da Teresa Petriccione, ma in questo caso per carenza di legittimazione del difensore che ne ha sottoscritto il ricorso. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha da tempo affermato il principio che nell'ambito del procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura della confisca (tra molte v. Sez. 6, n. 44636 del 31/10/2013, Ardito ed al., Rv. 257812). In una prospettiva di più circoscritta affermazione del principio è stato, inoltre, precisato che in tema di ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen.,- non essendo idonea allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art. 122 cod. proc. pen. - anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis e al, Rv. 266149;
Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014, Taccini ed al., Rv. 260613) Facendo applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, dal fascicolo processuale emerge che dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto del 22 maggio 2019, la ricorrente Petriccione, dichiarandosi terza interessata nel procedimento a carico di Antonio Magnetti, nominava difensore l'avv. Massimo De Marco del Foro di Napoli, firmatario anche del ricorso in cassazione, conferendogli, altresì, ai sensi degli artt. 122 e 324 cod. proc. pen. nonché ex art. 83 cod. proc. civ., procura speciale, con le più ampie facoltà di legge, tra le quali, quella di ricorrere innanzi al Tribunale del Riesame, quale terzo interessato al sequestro.
L'interpretazione dei termini del mandato difensivo non consente, dunque, di ritenere superata la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", atteso che l'espressa volontà di superamento è stata circoscritta unicamente ad un eventuale procedimento in sede penale cautelare reale, senza possibilità di estensione all'impugnazione in sede di legittimità. Il ricorso di Teresa Petriccione deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con le previste conseguenze di legge. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 27 magg