Sentenza — n. 32691/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuliano Ascione, attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, impugna il decreto della Corte di appello di Perugia del 4 novembre scorso, che ha respinto l'istanza da lui avanzata ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, per la revocazione della confisca delle quote della "G. & C. Costruzioni s.r.l.", disposta a norma del precedente art. 24.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32691/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 28, d.lgs. n. 159 del 2011, per la revocazione della confisca delle quote della "G. & C. Costruzioni s.r.l.", disposta a norma del precedente art. 24.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ascione Giuliano, nato a Giugliano in Campania (NA) il 15/07/1954 avverso il decreto del 04/11/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Lucia °dello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuliano Ascione, attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, impugna il decreto della Corte di appello di Perugia del 4 novembre scorso, che ha respinto l'istanza da lui avanzata ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, per la revocazione della confisca delle quote della "G. & C. Costruzioni s.r.l.", disposta a norma del precedente art. 24.
2. L'istanza si fondava sulla documentazione venuta in possesso dell'interessato soltanto dopo la conclusione del giudizio di merito ed attestante che nessuna rata del mutuo bancario contratto dalla società nel 2010 fosse stata versata. Tale prova confutava l'argomento secondo il quale detto prestito fosse stato onorato attingendo a capitali di certa provenienza illecita, utilizzato dalla Corte d'appello di Roma nel decreto di confisca nonché richiamato da quella di Perugia nel decreto del 4 marzo 2020, che aveva respinto una precedente istanza di revocazione.
3. Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha ritenuto che tali documenti non costituissero "prove nuove", nei termini di cui all'art. 28, lett. a), cit., poiché volti alla dimostrazione di una circostanza, quale il mancato rimborso del mutuo, già nota all'interessato al momento del giudizio di merito e da lui non fatta valere in quella sede.
4. Il ricorrente lamenta l'erroneità di tale lettura normativa, evidenziando, con citazione di giurisprudenza, come la novità richiesta dalla legge per accedere alla revocazione debba riguardare l'elemento di prova e non il thema probandum, ed altresì com'essa ricorra allorché detta prova, quantunque preesistente, comunque non sia stata valutata nel corso del giudizio di merito. Si duole, dunque, dell'estraneità di quell'argomentazione rispetto alla motivazione del decreto di rigetto della precedente istanza di revocazione e, soprattutto, dell'assenza di valutazione - e quindi di motivazione - della "nuova" documentazione prodotta.
5. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
6. Il ricorso non può essere ammesso, per la aspecificità del motivo. Corretta è l'osservazione, ivi contenuta, secondo cui il novum rilevante ai fini della revocazione sia rappresentato dal mezzo istruttorio e non dall'argomento di prova. L'impugnazione, tuttavia, pretermette completamente di esaminare il tema - invece essenziale - della decisività delle nuove prove, ai fini della dimostrazione del difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura. In tal senso, perspicuo ed inequivocabile è il dato testuale dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, che legittima l'esperimento di tale mezzo d'impugnazione straordinario soltanto nel caso in cui le nuove prove scoperte siano, appunto, «decisive».
Nell'ipotesi in rassegna, invece, il ricorso non permette in alcun modo di apprezzare la rilevanza di tale documentazione ai fini della decisione, non esplicitando le ragioni per cui essa dimostrerebbe inequivocamente il dato del mancato rimborso della rate di mutuo, ma, ancor prima, tacendo completamente i motivi per cui tale dato dovrebbe dimostrare l'inesistenza ab origine dei presupposti per la confisca.
7. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentC,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Marti o Rosati Anna Criscuolo