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Sentenza — n. 32683/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming mental state evidence and health conditions should have mitigated criminal liability for escape.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32683/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Wladimiro Yari Pellerani inadmissible, rejecting claims regarding the lack of psychiatric evidence and the impact of his health conditions. The appellant argued that his neurological issues and mental state should have negated intent or warranted leniency, while the prosecution insisted on the appeal's inadmissibility. The court ruled that the lower court's decision to exclude such evidence was not arbitrary, as the appellant failed to demonstrate logical flaws in the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The court held that a request for psychiatric expertise must be timely filed and that the appellate court is not obligated to order such investigations ex officio unless the lack of evidence undermines the logical consistency of the motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility psychiatric expertise request mental state evidence health conditions mitigation escape from detention logical consistency of judgment procedural preclusion allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto al primo, secondo quel che emerge dallo stesso ricorso, la richiesta di perizia sullo stato di mente dell'imputato non è stata avanzata con l'atto d'appello, risultando perciò inammissibile, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen..
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
L'avvenuta formulazione di essa soltanto in sede di discussione del giudizio d'appello, dunque, sarebbe potuta rilevare, al limite, come sollecitazione per il giudice all'esercizio dei suoi poteri istruttori officiosi, a mente dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen..
Art. 131-bis, cod. pen.
L'ultima doglianza riguarda il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Da ciò consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellerani Wladimiro Yari, nato ad Atessa (CH) il 04/05/1985 avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso il proprio difensore, Wladimiro Yari Pellerani impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 24 settembre 2020, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione, inflittagli dal Tribunale di Vasto il 5 maggio precedente.

2. Il ricorso poggia su cinque motivi. 2.1. Il primo lamenta la mancata acquisizione di una prova decisiva, costituita dall'indagine tecnica sulle condizioni psichiche dell'imputato, richiesta dalla sua difesa all'udienza di discussione dell'appello e funzionale alla verifica dell'imputabilità nonché della capacità di costui di partecipare coscientemente al processo. Il ricorrente si duole, inoltre, dell'assenza di qualsiasi motivazione sul punto. 2.2. Il secondo deduce i medesimi vizi in punto di sussistenza del dolo. Le gravissime e documentate condizioni di salute dell'indagato, interessanti la sfera neurologica (rallentamento ideo-motorio, profondo stato ansioso), la sua volontà di portarsi presso il pronto soccorso e l'inadeguatezza dei suo comportamento (avendo egli utilizzato la bicicletta per recarsi in ospedale) deporrebbero, infatti, per una sua alterazione del processo volitivo al momento del fatto e, quindi, per l'inesistenza del dolo. 2.3.

Il terzo motivo lamenta la complessiva insufficienza del quadro probatorio, e quindi la violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.4. Il quarto censura la motivazione con cui sono state negate le attenuanti generiche, lamentando anche in questo caso la mancata considerazione delle condizioni di salute dell'imputato e, dunque, il riflesso delle stesse sul grado di consapevolezza, da parte di costui, del disvalore penale del fatto e sull'intensità del dolo. 2.5. L'ultima doglianza riguarda il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., lamentando l'insufficienza della motivazione sul punto e l'omessa considerazione della vicinanza tra il luogo di detenzione e quello in cui l'imputato è stato sorpreso, della sua corretta condotta processuale, della minima offensività dell'episodio, dell'assenza di precedenti specifici e, ancora una volta, del suo stato di salute.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

2. Quanto al primo, secondo quel che emerge dallo stesso ricorso, la richiesta di perizia sullo stato di mente dell'imputato non è stata avanzata con l'atto d'appello, risultando perciò inammissibile, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen.. L'avvenuta formulazione di essa soltanto in sede di discussione del giudizio d'appello, dunque, sarebbe potuta rilevare, al limite, come sollecitazione per il giudice all'esercizio dei suoi poteri istruttori officiosi, a mente dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.. Né quest'ultima norma né altre, tuttavia, impongono alcun obbligo in tal senso a carico del giudicante, talché l'eventuale inerzia di quest'ultimo rileva soltanto se e nei limiti in cui l'ipotetica incompletezza della prova si riverberi sulla tenuta logica della motivazione.

Tanto, però, non ricorre nel caso specifico, poiché la sentenza si sofferma sull'irrilevanza delle condizioni psichiche dell'imputato, senza presentare manifesti vizi logici, invero neppure dal ricorrente evidenziati: ragione per cui la doglianza si rivela pure generica, non consentendo nemmeno di apprezzare, peraltro, le ragioni sulle quali si fondava l'istanza d'integrazione istruttoria avanzata al giudice d'appello e, quindi, l'eventuale incongruità della relativa risposta.

3. Analoghi limiti di aspecificità presentano il secondo ed il terzo motivo. La sentenza, infatti, ancorché in termini abbastanza sbrigativi, dà conto delle ragioni per cui le condizioni di salute dell'imputato non avrebbero spiegato alcuna influenza sulla piena consapevolezza di costui e sulla volontarietà della sua azione, ragionevolmente evidenziando non solo come lo stesso venne fermato in luogo del tutto eccentrico rispetto al tragitto dal luogo degli arresti all'ospedale, ma soprattutto il fatto che egli avesse approfittato di tale momento di libertà per commettere un furto con strappo: aspetti, questi, che il ricorso elude completamente, limitandosi assertivamente a riproporre la tesi dell'allontanamento alla volta dell'ospedale. Il terzo motivo, poi, in tema di violazione del canone generale del ragionevole dubbio, si risolve sostanzialmente nella mera enunciazione.

4. Il quarto ed il quinto, infine, in tema di diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131-bis, cod. pen., non sono consentiti in questa sede, trattandosi di doglianze funzionali ad una rivisitazione del giudizio di merito, preclusa al giudice di legittimità, se non nei limiti dell'assenza, della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrarietà della relativa motivazione. Nello specifico, invece, la sentenza dà conto delle ragioni per cui ha escluso l'applicazione di tali istituti, plausibilmente valorizzando la distanza del luogo di rinvenimento dell'imputato rispetto alla sua abitazione, la commissione di un grave reato in costanza di evasione, la pluralità dei suoi precedenti penali.

4. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Da ciò consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2021. Il Consigl re estensore Il PresiØ1it Ma ino Rosati An