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Sentenza — n. 31962/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31962/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31962/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe indicato, La Corte di appello di Caltanissetta, nel procedimento di prevenzione a carico di Liardo Nicola, quale proposto, e di Greco Monia, quale terzo interessato, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 09/01/2019 con il quale sono state disposte la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per ulteriori due anni nei confronti di Liardo Nicola, e la misura della confisca con riferimento ad alcuni beni mobili ed immobili intestati al proposto ed ai suoi familiari tra cui anche la moglie Monia Greco. La misura personale è stata disposta sia per lapericolosità / generica di cui all'art. 1, lett. b), e sia per quella qualificata ex art. 4, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 4 d.lgs. n. 159/2011, art. 416- bis cod. pen, art. 74 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 31962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Mentre il carattere qualificato della pericolosità è stato motivato adeguatamente in rapporto alle condotte di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 aggravate dalla metodologia mafiosa e dall'appoggio delle consorterie mafiose, attesa anche la rilevata pericolosità qualificata proprio in ragione della tipologia dei reati in materia di stupefacenti aggravati dall'art. 416-b/s.1 cod. pen., contemplata dall'art. 4, co.1, lett. b, d.lgs. n. 159/2011, relativa ai soggetti indiziati dei delitti di cui art. 51,comma 3-bis cod. proc. pen, connotati da contiguità e cointeressenze con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Parole chiave

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membri della famiglia responsabilità del capofamiglia famiglia numerosa indagine su reati finanziari motivi familiari importanti spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 4 d.lgs. n. 159/2011
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 per la ritenuta pericolosità qualificata del proposto sebbene il predetto sia stato assolto dal reato di associazione mafiosa ed in particolare dall'accusa di essere affiliato alla famiglia degli Emmanuello.
art. 416- bis cod. pen
Si fornisce anche risposta adeguata ai rilievi in punto di pericolosità qualificata, poiché anche se il Liardo è stato assolto dal reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., risulta essere stato condannato, oltre che raggiunto da ordinanze cautelari, per il reato di cui all'art.
art. 74 d.P.R. 309/90
pen., risulta essere stato condannato, oltre che raggiunto da ordinanze cautelari, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sulla base di plurime chiamate in correità, perché coinvolto oltre che nello spaccio anche in estorsioni aggravate dall'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Liardo Nicola, nato a Gela il 18/02/1974 Greco Monia, nata a Gela il 30/04/1977 avverso il decreto del 12/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, La Corte di appello di Caltanissetta, nel procedimento di prevenzione a carico di Liardo Nicola, quale proposto, e di Greco Monia, quale terzo interessato, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 09/01/2019 con il quale sono state disposte la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per ulteriori due anni nei confronti di Liardo Nicola, e la misura della confisca con riferimento ad alcuni beni mobili ed immobili intestati al proposto ed ai suoi familiari tra cui anche la moglie Monia Greco. La misura personale è stata disposta sia per lapericolosità / generica di cui all'art. 1, lett. b), e sia per quella qualificata ex art. 4, comma 1, lett.

a) d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, perché indiziato di appartenere alla famiglia Emmanuello legata all'associazione mafiosa di Cosa Nostra gelese.

2. Nell'interesse di Nicola Liardo, quale proposto, e di Monia Greco, il comune difensore ha proposto ricorso articolando cinque motivi per violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità del proposto nonostante il suo lungo stato di detenzione, tuttora in corso. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011 per la ritenuta pericolosità qualificata del proposto sebbene il predetto sia stato assolto dal reato di associazione mafiosa ed in particolare dall'accusa di essere affiliato alla famiglia degli Emmanuello. 2.3.

Con il terzo motivo deduce con riferimento alla misura patrimoniale l'erroneo riferimento alla situazione patrimoniale anche del padre del proposto, non essendo né un soggetto destinatario della misura e né un soggetto i cui redditi potevano essere confusi con quelli del proposto. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per l'omessa considerazione ai fini della valutazione della proporzionalità dei beni con i redditi delle somme di denaro elargite dal padre in favore della propria figlia Monia Greco, derivanti da entrate lecite (liquidazione buoni postali e risarcimento dei danni). 2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge per l'erronea imputazione delle entrate lecite per i consumi e quelle illecite per gli acquisti patrimoniali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi sono generici ed investono la trama logica della motivazione, e ciò determina l'inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto dei limiti ristretti del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione. Si deve premettere che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). Sebbene i ricorsi siano stati proposti per violazione di legge, in realtà investono unicamente motivi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l'ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha già valutato i motivi di appello. Quanto ai primi due motivi, la pericolosità del proposto è stata ritenuta attuale in considerazione delle condotte criminose poste in essere dal proposto anche durante lo stato di detenzione, per avere organizzato un traffico di stupefacenti mentre si trovava detenuto.

Mentre il carattere qualificato della pericolosità è stato motivato adeguatamente in rapporto alle condotte di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 aggravate dalla metodologia mafiosa e dall'appoggio delle consorterie mafiose, attesa anche la rilevata pericolosità qualificata proprio in ragione della tipologia dei reati in materia di stupefacenti aggravati dall'art. 416-b/s.1 cod. pen., contemplata dall'art. 4, co.1, lett. b, d.lgs. n. 159/2011, relativa ai soggetti indiziati dei delitti di cui art. 51,comma 3-bis cod. proc. pen, connotati da contiguità e cointeressenze con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Si fornisce anche risposta adeguata ai rilievi in punto di pericolosità qualificata, poiché anche se il Liardo è stato assolto dal reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen., risulta essere stato condannato, oltre che raggiunto da ordinanze cautelari, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sulla base di plurime chiamate in correità, perché coinvolto oltre che nello spaccio anche in estorsioni aggravate dall'art. 7 I. n. 203/91, quindi per reati aggravati dalle modalità mafiose, che ne consentono la riconducibilità ex art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. nella categoria dei soggetti pericolosi di cui all'art.4 lett. b), d.lgs. n. 159/11.

2. Le ulteriori censure relative alla ravvisata sperequazione dei beni acquistati rispetto ai redditi leciti sono inammissibili perché si traducono nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Gli argomenti diffusamente sviluppati nelle pagg.19-23 del decreto impugnato forniscono una coerente dimostrazione della ritenuta sproporzionalità degli incrementi patrimoniali confiscati rispetto ai redditi leciti del proposto, e del suo nucleo familiare, nel quale è stato motivatamente incluso anche il padre del Liardo, in considerazione della verificata convivenza con la famiglia del proposto.

Ciò vale anche con riguardo alla linea difensiva del flusso lecito di denaro (40 mila euro per buoni postali e 58 mila euro per risarcimento percepito dal padre di Monia Greco), che sarebbe stato donato dal padre alla figlia per l'acquisto del "Cafè Paris" nell'anno 2005 e del bar "Slup" nell'anno 2006.In assenza di passaggi tracciabili di denaro tra padre e figlia, e tenuto conto dell'entità elevata delle cifre, è stato coerentemente ritenuto non credibile il loro trasferimento in contanti. L'ultimo motivo con cui si assume l'arbitraria imputazione delle entrate lecite per i consumi e di quelle illecite per gli acquisti patrimoniali, appare manifestamente infondato perché non tiene conto del carattere della confisca di prevenzione che colpisce non solo i beni che risultino essere il frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego, ma anche gli incrementi patrimoniali ingiustificati in rapporto ai redditi del proposto, indipendentemente dal diretto reimpiego dei proventi illeciti.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche ciascuno a versare una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2021 Il c