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Sentenza — n. 31960/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31960/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31960/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato conferma al provvedimento con il quale il Tribunale locale ha applicato a Giuseppe Giorlando la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo y di soggiorno per la durata di anni tre, ritenendo il proposto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lettera a) d.lgs. n. 159 del 2011 perché appartenente ad associazione di stampo mafioso operativa sui territori di Monreale e San Giuseppe Jato. Con lo stesso provvedimento è stata anche confermata la confisca di prevenzione disposta ai danni del proposto, caduta sia su talune utilità ( l'intero capitale di una società in accomandita semplice con il relativo compendio aziendale, e i saldi attivi di alcuni depositi a risparmio) riscontrate nella formale titolarità del Giorlando o comunque riferibili alla sua disponibilità sostanziale per quanto solo formalmente intestate a terzi (la moglie Rosaria Richichi, il fratello Daniele e il padre Antonino, per quel che qui direttamente interessa).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31960/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La lettura delle due decisioni di merito, che in termini conformi hanno ricostruito gli estremi fattuali utili al relativo giudizio, consente di evidenziare che il proposto annovera una prima condanna per tentata estorsione, aggravata ex art. 7 d.l. n. 203 del 1991 ( fatti del 2012); una seconda condanna, confermata in appello ( perché modificata solo nel trattamento sanzionatorio) per partecipazione ad associazione mafiosa e più fatti di estorsione, danneggiamenti e incendi, tutti aggravati sempre dalla agevolazione e dal metodo mafioso, con contestazione definita al settembre del 2016.

Parole chiave

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azienda familiare gruppo finanziario vigilato sorveglianza delle relazioni bancarie vigilanza su base consolidata capo di famiglia lavoro pericoloso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1.Giorlando Giuseppe, Palermo, 27 ottobre 1981 2. Giorlando Antonino, nato a Palermo il 28 settembre 1953 3.Giorlando Daniele, Palermo, 21 gennaio 1990 4. Rechichi Rosaria, Palermo, 13 luglio 1984. avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 15 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dato conferma al provvedimento con il quale il Tribunale locale ha applicato a Giuseppe Giorlando la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo y di soggiorno per la durata di anni tre, ritenendo il proposto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lettera a) d.lgs. n. 159 del 2011 perché appartenente ad associazione di stampo mafioso operativa sui territori di Monreale e San Giuseppe Jato. Con lo stesso provvedimento è stata anche confermata la confisca di prevenzione disposta ai danni del proposto, caduta sia su talune utilità ( l'intero capitale di una società in accomandita semplice con il relativo compendio aziendale, e i saldi attivi di alcuni depositi a risparmio) riscontrate nella formale titolarità del Giorlando o comunque riferibili alla sua disponibilità sostanziale per quanto solo formalmente intestate a terzi (la moglie Rosaria Richichi, il fratello Daniele e il padre Antonino, per quel che qui direttamente interessa).

2. Propongono impugnazione, con un unico ricorso, il proposto, Rosaria Rechichi, Antonino e Daniele Giorlando con la difesa dell'avvocato Vincenzo Giambruno, munito anche di procura speciale all'uopo conferita dai terzi interessati. Tre i motivi di doglianza. 2.1. Il primo motivo prende in considerazione la misura personale applicata al proposto, lamentando violazione di legge e difetto assoluto di motivazione quanto al giudizio relativo all'attualità della pericolosità sociale nonché in relazione alla durata della misura e alla genericità delle prescrizioni comminate in uno alla stessa.

La Corte sarebbe caduta in contraddizione logica immediata nel motivare in relazione al perimetro di estensione della condotta partecipativa ascritta al ricorrente per un verso rimarcando che la stessa, in linea con la contestazione resa nel parallelo giudizio penale, doveva ritenersi perdurante sino al 2016 e per altro verso evidenziando che le relative azioni illecite si sarebbero esaurite nel giugno del 2014, momento di esecuzione ai danni del Giorlando della prima delle due misura di custodia cautelare applicate nei suoi confronti. Trascurando il dato della detenzione patita dal Giorlando, i giudici dell'appello avrebbero in coerenza omesso di argomentare sui requisiti fondanti l'attualità della pericolosità da filtrare alla luce del considerevole lasso di tempo trascorso tra l'effettivo venir meno della condotta partecipativa e la data di adozione della misura di prevenzione.

Inoltre, non sarebbe stata data adeguata attenzione, con conseguente difetto di motivazione su diversi elementi (il breve arco temporale della condotta, la risalenza della stessa nonché le intimidazioni rivolte alla sua azienda) evidentemente decisivi nel parametrare la durata della misura né sarebbe stata data risposta al rilievo articolato in ordine alla indeterminatezza delle prescrizioni imposte, da valutare alla luce della sentenza della Corte EDU De Tommaso contro Italia del 23 febbraio 2017. 2.2. Con il secondo motivo Di prospettano doglianze dirette ad attingere, sempre sotto l'egida dei medesimi vizi di legittimità, la confisca di prevenzione.

La Corte avrebbe ritenuto, con motivazione non convincente, nè logica o corretta giuridicamente, la natura mafiosa dell'attività di impresa riferibile al proposto svolta per il tramite della Edilizia Giorlando sas, della quale il proposto era accomandatario. Ciò malgrado l'azienda fosse stata donata ai fratelli Giorlando dal padre Antonino che l'aveva costituita in tempi certamente estranei ai profili di espressione della pericolosità sociale del figlio Giuseppe, con provvista iniziale e successivi investimenti in beni strumentali realizzati tramite capitali certamente leciti; la comprovata sussistenza di atti di intimidazione e danneggiamento rivolti al Giorlando, segno evidente della insussistenza di cointeressenze con l'azione mafiosa; l'assenza di specifici elementi probatori attraverso i quali poter affermare che la relativa attività di impresa, nella collocazione sul mercato, nei rapporti con i concorrenti, nella ricezione delle commesse lavorative, si fosse avvalsa di logiche devianti di matrice mafiosa, inadeguatezza probatoria non sopperita dal richiamo apodittico effettuato ad emergenze probatorie del procedimento penale sfociato nella condanna del Giorlando per partecipazione ad associazione mafiosa; l'integrale pretermissione degli elementi offerti dalla difesa a supporto della ritenuta correttezza dell'azione imprenditoriale svolta dalla detta società, omettendo anche di considerare le letture alternative del materiale istruttorio acquisito e posto a fondamento della decisione (in particolare con riguardo all'utilizzo degli escavatori riferibili all'impresa del Lucido Libranti).

Relativamente al giudizio di sproporzione operato con riferimento alle altre utilità confiscate, la Corte avrebbe integralmente omesso di rispondere sulla necessità di dover defalcare una quota parte ( in misura del 30%) delle spese relative alla persona della Rechichi, essendo la stessa "fuori dal suo originario nucleo familiare"; sulla mancata considerazione degli assegni prodotti dalla Rechichi, tutti provenienti dall'INPS; sui prospetti predisposti dalla difesa, ritenuti erroneamente indicati siccome comprensivi delle sole entrate, quando per contro tenevano anche le uscite del relativo nucleo familiare.

Infine, pur avendo riconosciuto che parte delle somme confluite nel deposito a risparmio il cui saldo era stato confiscato erano state versate dalla Rechichi in forza di provvisÚllTrecita (perchè provenienti dall'INPS), non ne aveva comunque disposto la restituzione. 2.3. Con l'ultimo motivo, si rinnova la doglianza già spesa in appello quanto alla ritenuta violazione del disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Il decreto di primo grado, infatti, doveva ritenersi emesso senza rispettare il termine ultimo di cui al comma 2 del citato art. 24, non facendo gioco al fine le proroghe e la sospensione disposte dal Tribunale alle quali la Corte si è riferita nel rigettare il motivo di censura.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.

2. Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità delle censure riferite ai terzi interessati, atteso che i temi prospettati nel ricorso, unitariamente predisposto, involgono profili della regiudicanda estranei alle ragioni che ne legittimano la partecipazione al relativo contraddittorio. Più precisamente, nel ricorso non viene mai espressamente contestata la riferibilità al proposto dell'intero capitale sociale della Giorlando Sas o dei depositi a risparmio confiscati. Limitatamente alla sola posizione della Rechici, per il vero, si rinvengono, nel secondo motivo, cenni a una lecita provvista di formazione del saldo finale del deposito interessato dall'ablazione, autonomamente riferibile alla detta terza interessata: si tratta, tuttavia, di una prospettazione inserita nel quadro complessivo delle capacità reddituali del nucleo familiare del proposto e avvinta al tema della sproporzione, quale profilo costitutivo della confisca, in quanto tale afferente dunque a un passaggio logico successivo rispetto a quello inerente la disponibilità dell'utilità confiscata, l'unico sul quale i terzi interessati risultano legittimati a contraddire con riguardo alla misura reale eseguita nei confronti di utilità ascritte alla loro titolarità formale.

Va infatti ribadito che devono ritenersi inammissibili, per carenza di interesse, le censure prospettate dai terzi interessati dirette ad attingere il provvedimento impugnato sotto versanti diversi da quello immediatamente pertinente alla fittizia titolarità dei cespiti confiscati, solo formalmente intestati agli stessi a fronte della disponibilità sostanziale delle dette utilità in capo al proposto, accertata e ritenuta dai giudici del merito. Il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272608).

Ritiene, tuttavia, di aderire al consolidato e contrario orientamento (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225;Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep.2020, Rv. 278454;Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, Rv. 280249 ;Sez.6, n. 17849 del 27 maggio 2020,n.m.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all'interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.

Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato. Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (da ultimo Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, in motivazione). 3.Venendo alle censure proposte nell'interesse di Giuseppe Giorlando e prendendo le mosse da quelle afferenti il giudizio relativo alla attualità della pericolosità, se ne rimarca l'inammissibilità sotto diversi versanti.

La lettura delle due decisioni di merito, che in termini conformi hanno ricostruito gli estremi fattuali utili al relativo giudizio, consente di evidenziare che il proposto annovera una prima condanna per tentata estorsione, aggravata ex art. 7 d.l. n. 203 del 1991 ( fatti del 2012); una seconda condanna, confermata in appello ( perché modificata solo nel trattamento sanzionatorio) per partecipazione ad associazione mafiosa e più fatti di estorsione, danneggiamenti e incendi, tutti aggravati sempre dalla agevolazione e dal metodo mafioso, con contestazione definita al settembre del 2016.

Relativamente a questa seconda condanna, sulla quale si fonda l'incontroverso giudizio constatativo legato alla pericolosità qualificata ascritta al Giorlando, viene messo in evidenza che il relativo giudizio di responsabilità risulta fondato sulla ritenuta intraneità del ricorrente alla famiglia mafiosa operante a Monreale e San Giuseppe Jato: dapprima quale componente dello schieramento facente capo a Mulè Salvatore, risultando contiguo a Lucido Libranti, con il quale condivideva le cointeressenze imprenditoriali apprezzate nel disporre la confisca dell'impresa edilizia allo stesso riferibile; in un secondo momento, arrestati il Mulè e il Libranti, dopo aver patito alcune intimidazioni dal gruppo avverso ai suddetti che intendevano assumere il dominio della zona, il Giorlando ebbe ad affiliarsi a questi ultimi, sotto la direzione di Gregorio Agrigento e in particolare agendo sotto la reggenza assegnata a Giovan Battista Ciulla.

A fronte di siffatti indicatori fattuali, non contrastati nel merito, la difesa, nel contestare il profilo della attualità della pericolosità sociale ascritta al ricorrente, muove, in primo luogo, da una petizione di principio errata, quella in forza della quale il profilo partecipativo riferibile al proposto dovrebbe chiudersi al mese di giugno del 2014, allorquando il Giorlando venne sottoposto a ordinanza di custodia cautelare in ragione della tentata estorsione aggravata sopra riferita, commessa nel 2012, fatta oggetto della prima condanna comminata ai suoi danni.

L'assunto è tuttavia erroneo. E' ben vero che da quella data il ricorrente è rimasto ininterrottamente in carcere perché successivamente sottoposto, nel 2016, ad altra misura custodiale, fondata sulla imputazione associativa sopra riferita; tanto non vale, tuttavia, ad escludere la mantenuta continuità del vincolo associativo, che non si scioglie solo per effetto della detenzione cautelare, ancor più considerando che nella specie, come messo in evidenza dal Tribunale ( e riportato dal provvedimento impugnato anche se solo nella narrativa), il ricorrente venne economicamente sostentato durante la detenzione dall'associazione ( segnatamente dal vertice della stessa, il citato Ciulla).

Ciò precisato, il ricorso è all'evidenza anche aspecifico rispetto alle valutazioni spese nel decreto impugnato a sostegno della ritenuta attualità della pericolosità, tutte coerenti alle indicazioni di principio provenienti da questa Corte sul tema. Vero è che la misura in questione, assunta nel 2019, è stata preceduta da un lungo periodo di detenzione del ricorrente (sottoposto a misura cautelare restrittiva nel 2014); e che una siffatta circostanza impone di verificare l'attualità della pericolosità malgrado la presunzione semplice della perduranza nel tempo del vincolo associativo in caso di riscontrata appartenenza a una associazione di stampo mafioso, nel caso, peraltro, particolarmente consolidata dalla presenza del citato giudicato che ne ha disvelato la responsabilità penale in tal senso (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Giova ribadire, infatti, che in siffatti casi la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo va verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto che la sostengano, mettendo in luce "la natura strutturale dell'apporto" garantito nel tempo dall'intraneo così da rimarcare, con puntualità, l'intensità del collegamento che lega il proposto al consorzio criminale di riferimento, destinato a rimanere insensibile al tempo trascorso e allo stato detentivo patito in assenza di elementi positivi denotanti l'abbandono delle logiche criminali di appartenenza riscontrate (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306;Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526).

Ciò premesso, va rimarcato che nel caso il ricorrente non ha addotto indicatori in fatto utili a segnare valide soluzioni di continuità rispetto alla sua appartenenza mafiosa, limitandosi solo a segnalare il tempo trascorso in stato di detenzione. Di più. Ha anche trascurato di contrastare, con la dovuta specificità, la motivazione svolta dal decreto impugnato, diretta a rimarcare il grado di intensità del legame accertato con la realtà criminale di appartenenza, in linea con le superiori indicazioni di principio. Sotto questo versante nel provvedimento impugnato è stata infatti data coerentemente attenzione al modesto lasso di tempo intercorrente tra il perimetro temporale della partecipazione associativa cristallizzata dalla condanna resa nel parallelo procedimento penale e la data della decisione assunta nel procedimento di prevenzione ( 2019);ancora si è messo in evidenza il rilievo inferenziale da assegnare alla solidità del vincolo di appartenenza garantita dall'accertamento di responsabilità reso nel giudizio penale nonchè la resilienza di tale appartenenza mostrata dal ricorrente ( che malgrado le fibrillazioni che connotarono il gruppo di originaria affiliazione, non esitò ad associarsi con il nuovo gruppo emergente nella zona di riferimento dando continuità ed anzi implementando ulteriormente il contributo garantito ai sodali, tramite le diverse azioni di intimidazione ed estorsive accertate nel parallelo processo penale); infine, si è posta in risalto la contiguità del ricorrente ai vertici del gruppo criminale di appartenenza ( dapprima rispetto al Libranti, per poi risultare vicino al Ciulla, che lo descriveva come uno dei suoi " ragazzi").

Da qui la coerente e inappuntabile conclusione prospettica di ritenuta attualità della pericolosità sociale legata alla presunzione di continuità del vincolo associativo malgrado il periodo di detenzione patito; argomentazione che il ricorso omette di contrastare con la dovuta specificità. 4.Sono inammissibili le altre censure dirette ad attingere la misura personale. La doglianza afferente la durata della misura deve ritenersi tale perchè in aperto contrasto con i limiti ordinariamente propri del ricorso di legittimità, vieppiù implementati dal tenore dell'ad 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, si risolve in una inammissibile sollecitazione rivolta alla Corte perché provveda ad effettuare il giudizio inerente la commisurazione dell'intervento di prevenzione da adottare, di esclusiva pertinenza del giudice del merito, nel caso compiutamente motivato sul punto; quella inerente l'indeterminatezza delle prescrizioni disposte con la misura, porta alla medesima valutazione pregiudiziale, perché all'evidenza generica, non risultando individuate le prescrizioni oggetto della censura e le ragioni in diritto che dovrebbero sostenere la doglianza.

5. Guardando alle doglianze dirette a contestare la misura patrimoniale, rileva il Collegio l'evidente insussistenza della addotta violazione di legge, anche sotto il versante della lamentata, integrale, assenza di motivazione, che nel caso non può ritenersi di certo graficamente assente né solo" apparente". 5.1. Pur sintetiche, le argomentazioni relative alla natura mafiosa dell'impresa riferibile al ricorrente non meritano censura perchè attraverso puntuali indicazioni di fatto supportano la conclusione in forza della quale la stessa, tramite il ruolo assunto dal ricorrente all'interno del relativo consorzio criminale, risultava asservita al controllo della consorteria, condividendone i progetti e le deviate dinamiche di collocazione all'interno del settore commerciale di riferimento, così da diventarne uno strumento operativo, con conseguente irreversibile commistione tra le attività d'impresa e mafiosa.

Sotto questo versante, facendo leva sulle emergenze cristallizzate dall'accertato cognitivo reso nel parallelo procedimento penale, la Corte territoriale ha puntualmente rimarcato il dato, pacifico e incontestato dal ricorso, che nel territorio di riferimento, l'attività edilizia costituiva settore di elezione degli interessi dell'associazione di riferimento, sia nel torno di tempo nel corso del quale primeggiava la figura del Lucido Libranti, sia successivamente, sotto la reggenza del Ciulla. L'influenza sul mercato di riferimento veniva realizzata, tra l'altro, attraverso l'impiego diretto di imprese riferibili alla consorteria criminale; e l'impresa del Giorlando risultava tra quelle storicamente inserite all'interno del citato circuito criminale di interessenze imprenditoriali.

In particolare, nel ritenere della Corte territoriale, l'azione imprenditoriale svolta dal Giorlando per il tramite della compagine confiscata dapprima era stata realizzata in stretta contiguità con le imprese del Libranti; dopo l'arresto di quest'ultimo e a seguito di alcune intimidazioni operate dal gruppo emergente, capeggiato dal Ciulla, il ricorrente ebbe a porsi sotto l'egida mafiosa garantita da tale nuovo gruppo criminale, in assoluta continuità rispetto a quanto in precedenza assicurato dalle cointeressenze con il Libranti. A supporto di tali affermazioni, il percorso giustificativo svolto dal provvedimento impugnato fa leva sulla riscontrata disponibilità in capo al ricorrente, dopo l'arresto del Libranti, di uno degli escavatori di proprietà dell'impresa di quest'ultimo; escavatore fatto oggetto di rivendicazione da parte del gruppo subentrante che, proprio perchè intendeva assicurarsi l'egemonia dei settori di immediata pertinenza dell'azione associativa svolta in precedenza, intendeva anche accaparrarsi gli strumenti materialmente utilizzati per il relativo dominio territoriale nel settore di riferimento riferibili al soggetto estromesso e a quelli a lui vicini ( nel caso, le componenti afferenti la realtà aziendale del Libranti, che costituiva uno dei mezzi attraverso i quali la consorteria agiva nel mercato in questione).

Del resto, altrettanto puntualmente, a testimonianza della continuità garantita dal Giorlando rispetto al pregresso sinergico intrecciarsi della dinamiche associative e delle correlate interessenze imprenditoriali, deviate dalle logiche di appartenenza mafiosa, risulta puntualmente evocato il coinvolgimento diretto del Giorlando in più attività di intimidazione ed estorsione ( capi 11, 12, 13 dell'imputazione mossa nel parallelo processo penale) realizzate, sotto la reggenza del Ciulla, in danno di altre imprese edilizie non gradite al gruppo criminale di appartenenza.

Tali indicazioni fattuali consentono di escludere radicalmente che il provvedimento in questione possa ritenersi non motivato in parte qua. All'uopo va ricordato che a norma dell'art. 10, terzo comma, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato, per le misure patrimoniali, dall'art. 27, secondo comma, dello stesso decreto, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge e che restano esclusi, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, i vizi della motivazione descritti dall'art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, l'ipotesi della motivazione graficamente inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello.

S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Aspetti, questi, certamente non riscontrati nella specie. Per altro verso, rileva il Collegio che le considerazioni svolte dalla difesa si sostanziano in censure che, laddove non manifestamente inconferenti (quale il riferimento alla lecita formazione costitutiva della relativa realtà aziendale, travolta dal distorto operare della relativa dinamica imprenditoriale, piegata alle logiche di appartenenza criminale del relativo dominus), sono all'evidenza eccentriche rispetto al perimetro dei rilievi prospettabili con il ricorso di legittimità in sede di prevenzione perché si risolvono in addotti travisamenti probatori delle risultanze istruttorie emergenti dal parallelo processo penale o in una lettura alternativa delle medesime emergenze fattuali. 5.1.

In relazione ai rilievi articolati in direzione del giudizio di sproporzione reddituale, il ricorso è inammissibile perché, a tacer d'altro, generico. Non viene in alcun modo precisato in che termini la diversa valutazione degli elementi addotti con l'impugnazione ed assertivamente pretermessi dalla Corte territoriale sarebbero stati in grado di incidere sul risultano finale afferente il costante e continuativo saldo negativo relativo alla capacità reddituale del nucleo familiare del proposto nel periodo di tempo preso in considerazione dal relativo accertamento istruttorio.

Rispetto, poi, al rivendicato storno, dal saldo positivo confiscato relativo al deposito di risparmio intestato alla Rechichi, dei versamenti da questa operati dei quali è stata confermata la natura lecita della relativa provvista, basta evidenziare come la difesa trascuri di considerare che nel caso il bene sottoposto ad ablazione rappresenta il risultato finale di un accumulo finanziario prodottosi nel tempo all'interno del quale sono confluite, confondendosi tra loro, somme di denaro di provenienza lecita accanto ad importi non altrimenti giustificati: quello che rileva, nell'ottica che qui interessa, è il saldo finale di tale accumulo di risparmio, se compatibile o meno con le capacità reddituali maturate di anno in anno dal nucleo familiare di riferimento, nel caso pacificamente non idonee a supportarne il portato in termini di complessiva lecita formazione della relativa provvista. 6.E' infine inammissibile l'ultimo motivo di ricorso.

Incontroversi i periodi di sospensione e proroga disposti dal Tribunale e la tempestività del decreto alla luce di siffatte estensioni temporali, il ricorso trascura di evidenziare quali siano le ragioni che sostedh--o l'addotta violazione del secondo comma dell'art.24 evocato avuto riguardo alle proroghe disposte. 7.Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis