Criminal appeal dismissed; theft of seized vehicle requires effective seizure at time of act, not just validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's acquittal regarding the theft of a seized motorcycle. The defendant argued the seizure was invalid due to a procedural delay in confiscation, but the prosecution contended the crime occurred when the seizure was effective. The court ruled that for theft of seized property, the seizure must be effective at the time of the act, regardless of subsequent confiscation validity, and the crime is consummated upon notification of confiscation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cod. pen.; Art. 569 cod. proc. pen.: For the crime of theft of seized property, the seizure must be effective at the time of the act, and the crime is consummated upon notification of confiscation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di Dellaterra Francesco Venerino, nato a Grammichele il 03/02/1961 avverso la sentenza del 28/12/2020 emessa dal Tribunale di Caltagirone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, l'imputato Francesco Venerino Dellaterra è stato assolto dal reato previsto dall'art. 334 cod. pen. per insussistenza del fatto. Al predetto imputato si contesta di avere sottratto, rottarnandolo, il motociclo Malaguti 50 di proprietà di Domenico Dellaterra, sottoposto a sequestro amministrativo il 18 febbraio 2007 per violazione dell'art.193 cod. della strada e ad esso affidato in qualità di custode (fatto accertato in data 15 luglio 2015). Il Tribunale, dopo aver ravvisato l'illegittimità della confisca del mezzo perché intervenuta solo in data 20 gennaio 2010, oltre il termine di 190 giorni decorrente dalla contestazione dell'infrazione al Codice della strada, previsto come perentorio ex artt. 203, 204, 204-bis Cod. della Strada, ha disapplicato il provvedimento di confisca ed assolto l'imputato dovendosi ritenere che anche il sequestro, a seguito della decorrenza di detto termine, fosse divenuto inefficace perché funzionale ad una confisca non più suscettibile di essere validamente disposta.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., deducendo come unico motivo la violazione di legge sul rilievo che il reato previsto dall'art. 334 cod. pen. non richiede che il sequestro sia legittimo, ma soltanto efficace al momento del fatto, perché solo una eventuale caducazione in sede giurisdizionale o amministrativa di esso con efficacia retroattiva avrebbe potuto in ipotesi porre la questione della rilevanza penale della condotta di sottrazione e dispersione del bene in sequestro (Sez. 6, 3 giugno 2014, Porcheddu, Rv. 36405).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha, infatti, disatteso il principio di diritto, oramai consolidato in materia, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa (Sez. 6, n. 36405 del 03/06/2014, Porcheddu, Rv. 260027).
Conseguentemente, il tema affrontato nella sentenza della affermata illegittimità della confisca perché tardivamente intervenuta è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato che è integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, senza che rilevi l'eventuale invalidità della successiva confisca, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l'uno dalla validità dell'altro. Quanto alla prescrizione del reato va richiamato il prevalente orientamento secondo cui con riferimento al reato di cui all'art.334 cod. pen. il reato deve ritenersi consumato in coincidenza della notificazione della confisca perché solo allora si manifesta l'interesse del custode a sottrarre il veicolo al vincolo del sequestro, dovendosi ribadire il principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione con riguardo tanto al reato di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 cod. pen. (Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Rv. 231218), che a quello di sottrazione di beni in sequestro di cui all'art. 334 cod. pen. (Sez. 6, del 30/11/2016 n. 45427 Rv. 52566), secondo cui il momento consumativo del delitto coincide approssimativamente con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccando detta presunzione rendano almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti.
Con particolare riferimento al reato di cui all'art.334 cod. pen. si è ritenuto che il reato deve ritenersi consumato in coincidenza della notificazione della confisca perché solo allora si manifesta l'interesse del custode a sottrarre il veicolo al vincolo del sequestro. È onere del ricorrente fornire elementi di prova che consentano di ritenere che il reato si sia consumato in epoca antecedente rispetto a quella desumibile dalla data di notificazione del provvedimento di confisca che rendendo attuale l'interesse del proprietario a sottrarre il bene fa ragionevolmente presumere che solo dopo tale comunicazione lo stesso si sia adoperato per evitare di perdere il possesso del bene.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio che va disposto alla Corte di appello di Catania ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso immediato per cassazione (c.d. ricorso "per saltum").
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania Così deciso il giorno 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden