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Sentenza — n. 31698/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31698/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31698/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ibertà di Prato udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 9 dicembre 2020, decidendo sulla richiesta di riesame del trattenimento di documentazione informatica contenuta in computer sequestrati nei confronti di Chao Wu e Gianni Raponi, ne riteneva la legittimità considerando la mancata indicazione da parte dei ricorrenti dei profili di «attuale, effettiva lesione di interessi primari, coinvolgenti la vita privata e familiare», in quanto non vi era stato riferimento specifico ad un interesse alla restituzione per quanto riguarda le foto personali e la documentazione medica.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ibertà di Prato udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 9 dicembre 2020, decidendo sulla richiesta di riesame del trattenimento di documentazione informatica contenuta in computer sequestrati nei confronti di Chao Wu e Gianni Raponi, ne riteneva la legittimità considerando la mancata indicazione da parte dei ricorrenti dei profili di «attuale, effettiva lesione di interessi primari, coinvolgenti la vita privata e familiare», in quanto non vi era stato riferimento specifico ad un interesse alla restituzione per quanto riguarda le foto personali e la documentazione medica.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 125 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125 cod. proc. pen
Chao Wu e Gianni Raponí propongono ricorso deducendo con un primo motivo la violazione di legge per essere stata ritenuta inammissibile la richiesta di riesame e con secondo motivo la nullità ex art. 125 cod. proc. pen.

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Testo completo

ibertà di Prato udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 9 dicembre 2020, decidendo sulla richiesta di riesame del trattenimento di documentazione informatica contenuta in computer sequestrati nei confronti di Chao Wu e Gianni Raponi, ne riteneva la legittimità considerando la mancata indicazione da parte dei ricorrenti dei profili di «attuale, effettiva lesione di interessi primari, coinvolgenti la vita privata e familiare», in quanto non vi era stato riferimento specifico ad un interesse alla restituzione per quanto riguarda le foto personali e la documentazione medica.

Chao Wu e Gianni Raponí propongono ricorso deducendo con un primo motivo la violazione di legge per essere stata ritenuta inammissibile la richiesta di riesame e con secondo motivo la nullità ex art. 125 cod. proc. pen. per essere il provvedimento privo di motivazione, essendo quella sviluppata meramente apparente. Il procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato. L'ordinanza è molto generica e molto confusa tra la inammissibilità per carenza di interesse alla restituzione dei dati e incomprensibili/inconsistenti ragioni di merito sulla utilizzazione del pc usato in azienda anche per conservare dati personali (non si comprende la ragione per la quale la difesa dovesse fornire «... spiegazioni sulla indubbiamente atipica commistione di dati privati con quelli aziendali, insistenti presso i P.0 dell' impresa» e, ancora di più, perché ciò giustificasse il sequestro probatorio e, comunque, il diniego della restituzione) e non riesce a rendere conto della decisione di negare il diritto al riesame e, comunque, alla restituzione di dati personali della cui utilità probatoria non si fa cenno alcuno.

Il Tribunale doveva valutare l'interesse alla restituzione del bene in termini di concretezza, dovendo escludere che, in mancanza, potesse procedersi ad una decisione sulla astratta correttezza del procedimento. Questo il chiaro senso dei principi cui il provvedimento fa riferimento. A tal fine doveva valutare se vi fosse un interesse apprezzabile alla restituzione e non sindacare se, nell'ambito degli interessi personali, gli stessi fossero di adeguata consistenza o meno e fossero giustificati, nella prospettiva del giudicante. Quindi, proprio dal testo del provvedimento risulta che si fosse in presenza di documenti di natura personale rispetto a cui appare indiscutibile un interesse al possesso esclusivo (documentazione medica e foto personali).

Sono quindi fondati entrambi i motivi, per l'errore nell'esclusione dell'interesse all'impugnazione e la motivazione del tutto apparente, elusiva del diritto al riesame. Si impone, perciò, l'annullamento dell'ordinanza per nuovo giudizio valutando la sussistenza dell'interesse alla esclusiva disponibilità dei dati, da riconoscere laddove dovesse trattarsi effettivamente di foto personali e documentazione medica, e, poi, la indicazione del decreto di sequestro (ed effettiva configurabilità) di esigenze probatorie. P.QM. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Prato.

Rom