Sentenza — n. 31249/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Francescantonio Landolfi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero in data 6 novembre 2020, mentre ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Francescantonio Landolfi e Luigi Fantarella avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20 novembre 2020. cckk- 1.1. Come dato conto dal Tribunale distrettuale, con ordinanza del 20 novembre 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto - previa richiesta depositata il 10 novembre 2020 dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale - la convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dallo stesso Pubblico Ministero ed il contestuale decreto di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e artt. 240 e 322-ter cod. pen., il sequestro dei seguenti beni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 321 cod. proc. pen, artt. 322-ter cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 322-bis cod. pen; Sentenza — n. 31249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Chiamato a riesaminare la sussistenza dei presupposti fondanti l'ablazione cautelare, dopo avere motivato (come già anticipato) la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione a tutte le incolpazioni elevate nei confronti dei ricorrenti (dunque, anche in relazione al reato associativo), il Tribunale distrettuale ha recepito l'impostazione del primo Giudice là dove ha ancorato il nesso di pertinenzialità in relazione alla confisca diretta del profitto ex art. art. 240 cod. pen. "in particolare" al "reato di corruzione" (v. pagina 38 dell'ordinanza impugnata) ed ha aggiunto come l'apprensione del denaro si giustifichi anche nella prospettiva dell'art. 322er cod. proc. pen. in quanto profitto o prezzo dei reati di "corruzione" (v. pagina 39 dell'ordinanza in verifica).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Fantarella Luigi nato a Santa Maria a Vico il 04/02/1962 2. Landolfi Francescantonio nato a Caserta il 25/04/1981 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Francescantonio Landolfi avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero in data 6 novembre 2020, mentre ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Francescantonio Landolfi e Luigi Fantarella avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20 novembre 2020. cckk- 1.1. Come dato conto dal Tribunale distrettuale, con ordinanza del 20 novembre 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto - previa richiesta depositata il 10 novembre 2020 dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale - la convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dallo stesso Pubblico Ministero ed il contestuale decreto di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e artt. 240 e 322-ter cod. pen., il sequestro dei seguenti beni.
Nei confronti di Luigi Fantarella, della somma in contanti pari ad euro 116.890,00; nei confronti di Francescantonio Landolfi della somma di 7000,00 euro in contanti, dell'assegno circolare emesso in favore di Valentino Carlo del valore di 17.000,00 euro sul c/c di Vaiuso Giuseppina e Carrieri Anna (moglie e suocera di Landolfi), dell'assegno circolare di 25.000,00 euro tratto sul Banco Popolare di Milano del 6 ottobre 2020 in favore di Valentino Carlo tratto sul c/c intestato a Francescantonio Landolfi, dei buoni fruttiferi postali intestati a Domenico e Francescantonio Landolfi. 1.2 Secondo l'ipotesi accusatoria, Luigi Fantarella e Francescantonio Landolfi in concorso con Salvatore Salvennini, Domenico Fiorito, Antonio Letizia e Mariangela Masella sono indagati, in primis, del reato di cui all'art. 416 cod. pen. perché - in qualità di medici in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise (Salvemini e Fiorito), di infermieri in servizio presso il medesimo ospedale (Letizia), di medici in servizio presso cliniche private (Cipullo), di titolari di Centri diagnostici fantasma (Masella) quali Omnia Diagnostica Medica, Centro Polidiagnostico Albatros e Centro Medico Socrate, di intermediari (Landolfi e Fantarella) - si associavano fra loro al fine di commettere più delitti di falsi in referti medici e certificati di prosieguo malattia, unitamente a referti di esami diagnostici falsi, di corruzione e di truffe ai danni delle società assicurative; in particolare, i medici ricevevano denaro dagli intermediari al fine di redigere falsi certificati medici nell'interesse di privati, certificati allegati da questi ultimi a corredo di false denunce di sinistri così da ottenere dalle compagnie assicurative indennizzi per lesioni asseritamente riportate a seguito di incidenti stradali mai verificatisi.
Fantarella e Landolfi sono altresì indagati dei reati di corruzione e di falso ideologico dei certificati medici analiticamente indicati nei provvedimenti di sequestro.
2. Nel ricorso a firma del proprio difensore, Luigi Fantarella chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i motivi di seguito sunteggiati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 e 322-ter cod. pen. in relazione ai presupposti del sequestro e alla individuazione della somma sottoponibile a sequestro nonché la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione quanto alla quantificazione del profitto del reato. 2.2 Con il secondo motivo, con specifico riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 322-ter cod. pen., il ricorrente censura la parte della motivazione svolta in risposta ai rilievi difensivi con cui si era eccepita l'esorbitanza della somma oggetto del provvedimento ablatorio rispetto alle imputazioni provvisorie di corruzione e di falso addebitati all'indagato.
Al riguardo, la difesa rimarca come il Tribunale del riesame abbia travalicato i limiti dei poteri attribuitigli, là dove ha confermato la misura cautelare facendo richiamo ad ulteriori e non meglio identificate ipotesi accusatorie (truffe), tra l'altro neppure specificamente individuate, ma solo teorizzate sulla base di una "futura e probabile estensione dell'imputazione provvisoria". Sotto diverso aspetto, denuncia l'omessa individuazione del profitto astrattamente riferibile alle fattispecie contestate, che - quantunque non specificamente determinato - deve essere in ogni caso almeno determinabile sulla base di criteri oggettivi e concreti, essendo comunque discussa la possibilità di aggredire il profitto del reato associativo, indistintamente nei confronti di qualunque associato, stante l'esigenza di osservare i principi di congruità e proporzionalità dell'ablazione. 2.3.
Con il terzo motivo, denuncia la motivazione apparente, là dove il Tribunale del riesame ha giustificato il sequestro preventivo del denaro ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., facendo esclusivo riferimento al "pericolo di dispersione del denaro", cioè ad un requisito inconferente ed eccentrico rispetto a quanto previsto dalla disposizione in esame, incentrata sul pericolo che «la libera disponibilità del bene posa aggravare le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati». 2.4. Con i motivi aggiunti, insiste per l'accoglimento del ricorso con particolare riguardo all'assenza del nesso di pertinenzialità fra le somme oggetto di ablazione ed i reati ascritti all'assistito, risultando controversa la possibilità di aggredire il profitto del reato di associazione per delinquere ed essendo, in ogni caso, attingibile soltanto il profitto conseguito dal singolo associato.
3. Nel ricorso a firma del proprio difensore, Francescantonio Landolfi chiede la cassazione dell'ordinanza per i motivi sunteggiati nel prosieguo. 3.1 Con il primo motivo, la difesa eccepisce la nullità dell'ordinanza gravata per violazione degli artt. 322-ter, 240, comma 4, cod. pen. e artt. 321 e 324 cod. proc. pen. A sostegno del motivo, il ricorrente rileva come la motivazione del provvedimento sia apparente, là dove non evidenzia gli elementi integranti il fumus commissi delicti né i presupposti applicativi della misura cautelare reale '1)-- -7 - (nella duplice prospettiva ex art. 323-ter e 240 cod. pen. e 321, comma 1, cod. proc. pen.) e non si confronta con le specifiche circostanze, emergenti dagli atti, favorevoli all'impostazione difensiva (illustrate nel ricorso cui si rinvia).
In ordine agli aspetti patrimoniali, la difesa rimarca che la motivazione non si confronta con le argomentazioni difensive, relative all'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e l'ipotesi accusatoria e alla capacità e autonomia reddituale degli altri membri della famiglia dell'indagato (i cui redditi da locazione possono derivare da "contratti non dichiarati"); che, in ogni caso, manca qualsivoglia accertamento in merito al passaggio di denaro dai presunti falsi sinistrati all'indagato. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e artt. 321 e 324 cod. proc. pen.
A sostegno della doglianza, il ricorrente pone in evidenza come nel provvedimento impugnato non siano indicati gli elementi concreti che consentono di ravvisare il nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e le ipotesi di reato in contestazione. Aggiunge che la motivazione non si confronta con le specifiche circostanze favorevoli emergenti dagli atti né con le argomentazioni difensive (illustrate nel ricorso cui si rinvia).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi fondati per le ragioni di seguito esposte.
2. Deve essere innanzitutto rilevata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto da Landolfi, nella parte in cui censura la motivazione del provvedimento concernente il fumus commissi delicti in ordine alle contestazioni provvisorie elevate nei suoi confronti. 2.1. Ed invero, secondo la chiara indicazione normativa dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 2.2. Nessuna mancanza di motivazione o motivazione apparente è ravvisabile con riguardo alla ravvisata integrazione del fumus boni iuris in ordine alle incolpazioni elevate nei confronti del Landolfi, solidamente poggiata dai Giudici della cautela reale sulle denunce, su plurimi elementi documentali, sul contenuto di alcune intercettazioni, sugli esiti degli accertamenti patrimoniali e sulle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa Laura Leonicini e soprattutto dal medico Andrea Cipullo (il quale ha riferito di avere emesso plurimi certificati falsi dietro la corresponsione da parte del "faccendieri" Fantarella e Landolfi di somme comprese fra gli 80 ed i 100 euro) (v. pagine 3 - 13 e 31 - 38 del provvedimento in verifica).
E' d'altronde pacifico che il patto corruttivo possa essere stretto anche attraverso l'attività di terzi intermediari che - concorrendo nel reato - consentono il perfezionamento del pactum sceleris con il pubblico ufficiale e la dazione delle somme o delle utilità oggetto del sinallagma illecito.
3. Sono,di contro fondati gli ulteriori rilievi che attengono alla determinazione del quantum di profitto confiscabile ed alla individuazione dei beni aggredibili nei confronti dei due ricorrenti. 3.1. Le difese censurano il provvedimento ablativo confermato dal Tribunale del riesame - schematizzando - nella parte in cui, da un lato, non avrebbe quantificato il profitto confiscabile dei reati ascritti ai due indagati; dall'altro lato, avrebbe comunque aggredito valori (116.890,00 euro nei confronti di Fantarella e 49.000,00 euro complessivi nei confronti di Landolfi e/o di suoi congiunti) del tutto esorbitanti rispetto al profitto delle imputazioni provvisorie loro rispettivamente ascritte, avendo il Collegio giustificato tale estensione alla luce di ulteriori e non meglio identificate ipotesi accusatorie non contestate ai prevenuti, né specificamente individuate. 3.2.
Per poter vagliare la fondatezza delle doglianze in punto di quantum di profitto confiscabile e di congruità dei beni aggrediti rispetto ad esso, risulta necessario definire preliminarmente la causa processuale dell'ablazione cputelare in oggetto e, a tal fine, occorre muovere dalla domanda cautelare derP;154- . del 10 novembre 2020 e dal provvedimento c.d. genetico emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 novembre 2020. Nell'istanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e di sequestro f 2 preventivo (v. pagine 110 e 111 del documento), il P-.+1. ha richiesto il vincolo cautelare reale ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 240 e 322- bis cod. pen. e, a supporto dell'azione cautelare, ha rilevato, per un verso, che vi è fondato motivo di ritenere che le somme di denaro oggetto del sequestro preventivo costituiscano il lucro ottenuto dalla commissione - genericamente - dei "reati contestati" ai sensi dell'art. 240 cod. pen.; per altro verso, che essendo ravvisabile a carico di Fantarella e Landolfi il reato di corruzione, al denaro, agli assegni ed ai buoni fruttiferi sequestrati è applicabile "anche" l'art. 322-bis cod. pen.
In sintesi, l'inquirente ha chiesto l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo sia impeditivo, sia a fini di confisca del profitto dei reati ascritti agli indagati, id est - giusta l'imputazione provvisoria - dei reati di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e associazione per delinquere. 3.3. Nel dare corso alla richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari ha motivato la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione tanto al reato associativo quanto ai reati-fine di corruzione e di falso e associazione per delinquere (v. pagine 99 - 105 del decreto di sequestro).
Tuttavia, nell'argomentare la susistenzp del nesso di pertinenza fra res oggetto >, / n del vincolo reale e delitto/i, il ha fatto n ndimeno riferimento espresso al solo reato di corruzione (testualmente "con particolare riguardo al reato di corruzione", v. pagina 105 del decreto) e, nel medesimo solco, ha motivato la confiscabilità dei beni in relazione ai soli reati di corruzione (testualmente "sussistono certamente i presupposti per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, sollecitato dal P.M. - ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p., 240 e 322-ter c.p. - in funzione della futura confisca del prezzo e del profitto derivante dagli episodi di corruzione", v. pagina 106 del decreto; "essendone, anzi, prevista la confisca obbligatoria in quanto si tratta del vantaggio percepito a fronte della intermediazione prestata rispetto alle condotte di corruzione oggetto di provvisoria contestazione", v. pagina 107 del medesimo decreto).
Nel giustif(care l'aggressione di tutte le somme rinvenute nella loro disponibilità, il G-±-p. ha evidenziato, per un verso, che deve ritenersi che Fantarella e Landolfi siano stati "retribuiti dai privati che in concreto hanno tratto vantaggio dall'emissione dei referti, non potendosi altrimenti giustificare l'interessamento e le energie spese dai due intermediari rispetto ad un'attività dai chiari contorni illeciti", dall'altro lato, che le verifiche fiscali hanno posto in luce come i due indagati dispongano di denaro liquido del tutto esorbitante rispetto alle entrate lecitamente percepite, in assenza di altre fonti di guadagno riconducibili ai medesimi o ai familiari conviventi (v. pagina 103 del decreto c.d. genetico) Il primo Giudice della cautela ha inoltre motivato l'ablazione cautelare in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (cioè il sequestro preventivo c.d. impeditivo) facendo riferimento al pericolo che dette somme possano essere distratte "rendendone impossibile il futuro reperimento così da aggravare le conseguenze dei reati commessi ed agevolare la commissione di altri reati" (v. pagina 107 del decreto). 3.4.
Chiamato a riesaminare la sussistenza dei presupposti fondanti l'ablazione cautelare, dopo avere motivato (come già anticipato) la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione a tutte le incolpazioni elevate nei confronti dei ricorrenti (dunque, anche in relazione al reato associativo), il Tribunale distrettuale ha recepito l'impostazione del primo Giudice là dove ha ancorato il nesso di pertinenzialità in relazione alla confisca diretta del profitto ex art. art. 240 cod. pen. "in particolare" al "reato di corruzione" (v. pagina 38 dell'ordinanza impugnata) ed ha aggiunto come l'apprensione del denaro si giustifichi anche nella prospettiva dell'art. 322er cod. proc. pen. in quanto profitto o prezzo dei reati di "corruzione" (v. pagina 39 dell'ordinanza in verifica).
Sulla stessa scia, il Collegio dell'impugnazione cautelare ha motivato la confiscabilità dei beni "in funzione della futura confisca del prezzo e del profitto derivante dagli episodi di corruzione" aggiungendo poi che in relazione alle predette somme di denaro è ravvisabile anche il rischio di dispersione da fronteggiare ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. (v. pagina 39 dell'ordinanza in verifica). 3.5. Tirando le fila di quanto testè rilevato, rileva la Corte che, a fronte della domanda cautelare del Pubblico Ministero "aperta" - cioè tesa ad ottenere il sequestro preventivo impeditivo e a fini di confisca in relazione a "tutti" i reati ascritti in via provvisoria a Fantarella e Landolfi -, il Giudice per le indagini preliminari ha motivato l'adozione del sequestro preventivo:
a) a fini di confisca, in relazione alle sole contestazioni di corruzione, omettendo qualunque motivazione in ordine all'eventuale estensione dell'ablazione in relazione alle ulteriori contestazioni e, in particolare, al reato associativo;
b) c.d. impeditivo in relazione ai "reati commessi", senza alcuna precisazione quanto ai titoli di reato in relazione ai quali saldare tale causa di abiezione. Tale impostazione è stata recepita e confermata dal Tribunale del riesame, che, ad ogni modo, non avrebbe potuto emendare l'omessa motivazione sull'estensione della cautela reale in relazione a reati diversi da quelli di corruzione (unici rispetto ai quali il G.i.p. ha motivato il sequestro), stante la preclusione all'attivazione dei propri poteri integrativi in caso di motivazione radicalmente assente (da ultimo, Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019 - dep. 2020, Esposito, Rv. 278509-01).
Concludendo sul punto, il sequestro preventivo avente ad oggetto i beni dei ricorrenti risulta essere stato disposto a fini di confisca soltanto per il delitto di corruzione, segnatamente per le tre contestazioni ex artt. 319 e 320 cod. pen. elevate al Fantarella [sub capi B), D) e hh)] e per le diciotto contestazioni ex artt.319 e 320 cod. pen. elevate al Landolfi [sub capi E), F), G), H), I), L), N), O), P), Q), S), T), V), Z), bb), cc), ee) ed ff)]. D'altra parte, il tenore della domanda cautelare e dei provvedimenti assunti dai Giudici della cautela reale di primo e di secondo grado non consente di affermare che quegli stessi valori siano stati sottoposti a sequestro preventivo c.d. impeditivo anche in relazione alle ulteriori imputazioni elevate ai medesimi (cioè, in particolare, in relazione al reato associativo sub capo A).
4. Tracciato il perimetro delle contestazioni poste a base dell'ablazione cautelare, risulta di tutta evidenza l'erroneità delle considerazioni svolte dal Tribunale. 4.1. Per un verso, il Giudice a quo ha confermato il provvedimento di sequestro a fini di confisca del prezzo o del profitto dei reati, facendo riferimento, non soltanto alle specifiche contestazioni cautelari elevate nei confronti di Landolfi e di Fantarella (rispettivamente per diciotto - e non tredici - episodi di corruzione e tre episodi di corruzione, come si evince dall'intestazione del decreto del Giudice per le indagini preliminari), ma in considerazione del "loro coinvolgimento in relazione alle ulteriori falsificazioni" che emergono dal procedimento, segnatamente la falsificazione di oltre 600 certificati medici da parte del coindagato Domenico Fiorito, dei circa 200 certificati irregolari redatti dal Salvatore Salvemini e dei circa 400 certificati che Andrea Cipullo ha ammesso di avere falsamente emesso (v. pagine 40 e seguenti dell'ordinanza impugnata).
Per altro verso, il Collegio distrettuale ha incluso nel profitto confiscabile nei confronti di Landolfi e Fantarella anche le somme ottenute dai privati (false vittime dei sinistri) percettori dei risarcimenti delle compagnie assicurative frodate proprio grazie alla documentazione sanitaria ideologicamente falsa rilasciata dietro mercimonio, in quanto "prodotto complesso, ontologicamente distinto (seppure derivante) dai singoli reati fine e dunque identificabile come un profitto attribuibile all'associazione e, come tale, ascrivibile ad ogni singolo associato in ragione del pactum sceleris" (v. pagine 41 e 42 dell'ordinanza impugnata) . 4.2.
Nel pervenire a tali conclusioni, i Giudici dell'impugnazione cautelare sono incorsi in una chiara violazione di legge. Va innanzitutto notato come, secondo l'insegnamento del più ampio consesso di questa Corte regolatrice, ai fini della confisca e quindi del sequestro preventivo a fini di confisca, il profitto del reato è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U., n. 9194 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707); si tratta dunque del "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" di "diretta derivazione causale" dall'attività del reo, dunque l'utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa" (si veda nella motivazione della sentenza Sez.
U., n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 - 01; Sez. U., n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117-01; Sez. Un., n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164). Concetto successivamente riaffermato da questa Corte Suprema a composizione allargata là dove ha ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Rv. 239926; Sez. U., 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436). Deve dunque essere escluso che possano farsi rientrare nell'alveo del profitto confiscabile quelle conseguenze positive, pur economicamente valutabili, che non costituiscano risultato immediato e diretto della condotta illecita.
Ne discende - quale logico corollario - che, in un procedimento che veda coinvolti una pluralità di soggetti in relazione ad una molteplicità di contestazioni, il sequestro preventivo fini di confisca non può che riguardare il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti a ciascuno dei soggetti attinti dal provvedimento ablatorio (Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli, Rv. 264343; Sez. 2, n. 33755 del 15/07/2016, Nardecchia, Rv. 267576). Diversamente opinando si finirebbe per disporre il vincolo reale su di un compendio che non costituisce l'utilità derivante dalla condotta criminosa al medesimo imputabile, in violazione del principio della necessaria diretta derivazione causale dal reato. 4.3.
A tali coordinate ermeneutiche non si è orientato il Collegio del riesame là dove ha confermato il sequestro preventivo su beni asseritamente non costituenti profitto dei reati ascritti in via provvisoria a Fantarella e Landolfi bensì costituenti il vantaggio economicamente derivato (anche) dai reati di falso ideologico (e dalle ipotetiche corruzioni ad essi connesse) e dalle truffe in danno di assicurazioni, ascritti ad altri indagati e, almeno allo stato, non attribuiti ai ricorrenti. 4.4. L'ordinanza risulta errata anche nell'ulteriore passaggio in cui si è incluso nel compendio confiscabile anche il profitto attribuibile all'associazione sub capo A), dato dalla somma dei profitti dei diversi reati-fine.
Ed invero, a prescindere dalla questione, assai controversa, concernente la possibilità di aggredire il profitto del reato associativo indifferentemente ed anche per l'intero nei confronti di ogni singolo associato in ragione del principio di solidarietà che discende dall'adesione al pactum sceleris, nel caso in oggetto (come si è sopra ricostruito nei paragrafi 3.2 e seguenti del considerato in diritto), il provvedimento di sequestro preventivo c.d. genetico risulta essere stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei ricorrenti esclusivamente con riguardo alle condotte di corruzione e non anche con riguardo al reato associativo sub capo A). 4.5.
Non può infine sottacersi come, avendo riguardo alla causa processuale del provvedimento de quo, eccentrico risulti l'ulteriore riferimento alla sproporzione fra i redditi dei ricorrenti emersi dalle verifiche fiscali e l'ammontare delle somme rinvenute in loro possesso, argomento che potrebbe attagliarsi all'ipotesi di sequestro preventivo a fini di confisca c.d. allargata (ex art. 240-bis 9 cod. pen.) e che nondimeno non è stata posta a base dell'ablazione cautelare nei confronti di Fantarella e Landolfi (ma del solo coindagato Fiorito).
5. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale dovrà procedere alla determinazione del profitto dei soli reati ascritti in via provvisoria a ciascuno dei due ricorrenti (id est delle condotte di corruzione), tenendo conto del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui costituisce profitto del reato soltanto il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto posto a base del provvedimento cautelare reale. A tale riguardo dovrà tenere delle seguenti ulteriori indicazioni. 5.1.
Per un verso, il Collegio distrettale potrà considerare quale conseguenza immediata e diretta dei reati-presupposto di corruzione anche le somme percepite da Fantarella e Landolfi quale "corrispettivo" dell'attività di intermediazione da essi svolta fra i privati e i medici pubblici ufficiali cui essi versavano le somme per il rilascio dei falsi certificati (in cui si condensano appunto le condotte corruttive), ovviamente in relazione alle sole contestazioni ex artt. 319-320 cod. pen. loro rispettivamente ascritte, e non anche in relazione al complesso dei vantaggi da essi percepiti per l'emissione dall'integralità delle false certificazioni (come invece erroneamente ritenuto dal G.i.p. nelle pagine 106 e 107 del decreto c.d. genetico).
Ed invero, solo rispetto al denaro o alle utilità da essi percepite da parte dei privati quale compenso per l'intermediazione nelle specifiche vicende corruttive ad essi contestate è possibile parlare di vantaggio economico costituente conseguenza "immediata e diretta" del reato e, dunque, di profitto assoggettabile a confisca. 5.2. Per altro verso, il Tribunale dovrà tenere conto del fatto che - giusta ricostruzione fattuale oggetto di contestazione - i ricorrenti sono accusati di avere versato le "tangenti" ai pubblici ufficiali per conto dei privati per ottenere il rilascio delle false certificazioni e, dunque, di avere operato in concorso con i corruttori e non i corrotti, di tal che il profitto o il prezzo del reato non potrà essere aggredito in forma diretta nei loro confronti (ma, semmai, nei confronti dei pubblici ufficiali, che risultino avere percepito le somme per il compimento dell'atto contrario ai loro doveri d'ufficio).
Nei confronti di Fanfarella e Landolfi potrà piuttosto essere disposta la confisca per equivalente (e quindi il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente) ex art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui la confisca diretta del profitto o del prezzo presso i corrotti non fosse «possibile», cioè qualora l'aggressione in forma specifica del profitto si fosse rivelata infruttuosa. Con l'ulteriore precisazione che, in tema di confisca per equivalente disposta in relazione al reato di corruzione, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti (dunque tanto il corrotto, quanto il corruttóre ed i suoi concorrenti) anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello ste