Sentenza — n. 31248/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, all'esito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui sono state applicate nei confronti di Gianluca Germanò la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., per la durata di due anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tutti i beni nella sua disponibilità, precisamente dei conti correnti intestati al proposto, di diversi immobili siti a Roma e in Sardegna, di quote societarie e dell'intero compendio aziendale e patrimoniale delle società "New car service s.r.l." e "Luxury cars s.r.l.". 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen, artt. 24 d.lgs. n. 159/2011, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) dell'art. 1 citato impone la rivalutazione degli elementi di fatto posti a base del complessivo giudizio di pericolosità formulato nei confronti del Germanò e non può essere realizzata nella sede di legittimità. Attesa però l'evidente rilevanza del venir meno di uno dei presupposti fondanti della misura (ai fini della applicazione, della scelta di tipologia e della durata della stessa), occorre annullare il provvedimento impugnato affinché la Corte territoriale, preso atto delle novità intervenute sul piano normativo, provveda a rivalutare la sussistenza della pericolosità del prevenuto, la sua portata e l'attualità della stessa ai sensi dell'art. 1 lett.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Germanò Gianluca nato a Roma il 27/06/1970 2. Iannelli Tommaso nato a Roma il 10/10/1989 3. Napoli Vittorio nato a Roma il 16/11/1940 avverso il decreto del 19/11/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio; lette le conclusioni scritte e le memorie di replica inoltrate via PEC dai difensori di Germanò, avv. ti Giovanni Aricò (Antonio Maio che ha successivamente rinunciato al mandato) e Dario Vannitiello, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, all'esito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte, la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui sono state applicate nei confronti di Gianluca Germanò la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., per la durata di due anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tutti i beni nella sua disponibilità, precisamente dei conti correnti intestati al proposto, di diversi immobili siti a Roma e in Sardegna, di quote societarie e dell'intero compendio aziendale e patrimoniale delle società "New car service s.r.l." e "Luxury cars s.r.l.". 1.1.
Il provvedimento c.d. genetico è stato originariamente adottato, quanto alla misura di prevenzione personale, con riferimento al giudizio di pericolosità generica previsto dall'art. 1, comma 1 lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo stato ritenuto il Germanò abitualmente dedito a traffici delittuosi, e dall'art. 1, comma 1 lett. b), stesso decreto, essendo stato il provento dei reati commessi destinato alle esigenze di vita del proposto; quanto alla misura patrimoniale, in considerazione della sproporzione fra i beni acquisiti e la situazione reddituale e della riconducibilità di fatto al Germanò delle due società sequestrate.
2. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia, avv. Giovanni Aricò e avv. Antonio Maio (che ha poi rinunciato al mandato), Gianluca Germanò chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello contravvenuto al principio di diritto fissato dalla Seconda Sezione di questa Corte nell'annullare il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale a seguito della declaratoria d'incostituzionalità con la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.
Lamenta il ricorrente come il Collegio di merito si sia limitato a trasporre graficamente la motivazione della decisione annullata, con la sola sostituzione di qualche locuzione dal medesimo significato, ed abbia omesso di dare risposta alle specifiche deduzioni difensive (quanto all'intervallo temporale di nove anni e mezzo esente da reati e lo svolgimento di un'attività lavorativa lecita). 2.2. Vizio di motivazione del provvedimento, per avere il Collegio del gravame riprodotto testualmente il precedente provvedimento, finanche nelle parti non più rilevanti, cioè in risposta ad eccezioni non più coltivate/coltivabili nel giudizio di rinvio. 2.3.
Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 4, 16, 18 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, e artt. 121, 125, 178, comma 1 lett. c), e 603 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, reiterando il corredo motivazionale già cassato da questa Corte. Sottolinea in particolare il ricorrente come il Collegio d'appello non abbia considerato che, dal 2004 al secondo semestre del 2013, Germanò non ha commesso alcun reato; che tutte le acquisizioni patrimoniali risalgono all'intervallo tra il 2007 al 2012; che - giusta conclusioni della consulenza tecnica del Dott.
Musco - Germanò è dedito ad un'attività lavorativa lecita con un volume d'affari tale da giustificare l'acquisto dei beni confiscati e, più in generale, la proporzionalità fra reddito e patrimonio; che l'impresa del proposto continua a svolgere un'attività lecita e fiorente ed a produrre reddito, tanto da essere attualmente gestita dalla stessa amministrazione giudiziaria. 2.4. Nella memoria depositata via PEC, i difensori di Germanò, avv. Giovanni Aricò e avv. Maio, insistono per l'accoglimento del ricorso, facendo proprie le considerazioni del P.G.
3. Nel ricorso a firma del comune difensore di fiducia, avv. Rosanna Lania, Tommaso Iannelli e Vittorio Napoli chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 24, 25 e 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 quanto alla ritenuta fittizietà della intestazione delle quote della "New Car Service s.r.l." e vizio di motivazione quanto all'omessa valutazione delle deduzioni difensive in ordine alle risorse impiegate per l'acquisto delle quote e conseguente conferma della confisca in carenza dei presupposti di legge.
Quanto alla posizione dello Iannelli, la difesa lamenta che la Corte territoriale si è soffermata esclusivamente sul presupposto della sproporzione tra il valore delle quote della società e la situazione reddituale di questi, trascurando di prendere in considerazione le giustificazioni in merito alla titolarità effettiva in capo a Iannelli dell'80% delle quote sociali e applicando al predetto, terzo rispetto al proposto, le presunzioni riservate al proposto. Aggiunge che il Collegio di merito ha altresì omesso di considerare le allegazioni difensive in merito ai prestiti bancari ottenuti da Iannelli, all'acquisto rateale delle quote sociali ed alla sottoscrizione di cambiali addebitate sul conto dello Iannelli; che, per i terzi interessati, l'incapacità patrimoniale all'acquisto non è elemento sufficiente a integrare la prova della fittizia intestazione, non operando nessuna presunzione né inversione dell'onere della prova; che lo stesso Tribunale ha stimato che le quote del Napoli - pari al 20% - non fossero confiscabili in quanto acquistate da questi con proprie disponibilità economiche; 3.2 Violazione degli artt. 24 d.lgs. n. 159/2011, 192, 125, comma 3, cod. proc. pen in relazione alla carenza dei presupposti per disporre la confisca nei confronti del terzo.
I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello abbia ( ritenuto sussistenti i presupposti dell'intestazione fittizia senza tenere conto delle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui - per poter provvedere alla confisca nei confronti del terzo - occorre dimostrare l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente, al fine di salvaguardare il proposto dal pericolo di confisca.
Rimarcano come il Collegio distrettuale abbia valorizzato circostanze poco probanti (quali la presenza del Germanò in azienda e la ricezione della notifica del provvedimento di sequestro) ed abbia invece trascurato di considerare elementi significativi, quali il fatto che i rapporti con le banche, con i terzi e i fornitori fossero intrattenuti da Vittorio Napoli e Tommaso Iannelli, e che nessun provento utile della società sia mai arrivato al Germanò.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Gianluca Germanò è destituito di fondamento in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso. 2.1. Non colgono nel segno il primo ed il secondo motivo di doglianza, con cui il ricorrente denuncia la violazione del principio di diritto fissato dalla Sezione Seconda di questa Corte nel cassare la prima decisione della Corte d'appello e la sostanziale mancanza di motivazione per avere il Collegio di merito pedissequamente riprodotto la motivazione del provvedimento annullato. 2.2. Giova premettere che, con la sentenza di annullamento con rinvio, la Sezione Seconda penale di questa Corte ha preso atto della declaratoria di incostituzionalità dell'artt. 1 lett.
a) d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, ha dato conto della circostanza che la misura di prevenzione personale applicata al Germanò e la conseguente confisca si fondano su un giudizio di pericolosità generico formulato ai sensi dell'arti lett.
a) e lett.
b) e che "la dichiarazione di illegittimità costituzionale del giudizio di pericolosità generica fondato sulla lett.
a) dell'art. 1 citato impone la rivalutazione degli elementi di fatto posti a base del complessivo giudizio di pericolosità formulato nei confronti del Germanò e non può essere realizzata nella sede di legittimità. Attesa però l'evidente rilevanza del venir meno di uno dei presupposti fondanti della misura (ai fini della applicazione, della scelta di tipologia e della durata della stessa), occorre annullare il provvedimento impugnato affinché la Corte territoriale, preso atto delle novità intervenute sul piano normativo, provveda a rivalutare la sussistenza della pericolosità del prevenuto, la sua portata e l'attualità della stessa ai sensi dell'art. 1 lett.
b) d.lgs. n. 159/2011, alla luce dei criteri interpretativi richiamati dalla Corte costituzionale". La Sezione Seconda ha poi concluso che "il Collegio giudicante dovrà dare conto puntualmente nella motivazione - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente, e dunque in un significativo arco temporale, dal proposto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) che costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito". In sintesi, la Sezione Seconda ha preso atto della circostanza che le misure di prevenzione personale e patrimoniale de quibus poggiavano sui due "pilastri" previsti dalle lett.
a) e b) del citato art. 1 ed ha ritenuto necessaria una nuova valutazione dei presupposti delle misure alla luce del residuo art. 1 lett. b), alla luce delle indicazioni impartite dal Giudice costituzionale nella sentenza declaratoria di incostituzionalità n. 24 del 2019. 2.3. Tanto premesso, giudica la Corte che - contrariamente a quanto eccepito dalla difesa - il Collegio distrettuale non sia incorso in alcuna violazione del principio di diritto fissato dalla Sezione Seconda nella sentenza di annullamento con rinvio, né in alcuna lacuna motivazionale riportabile alla violazione di legge processuale.
Ed invero, dopo avere ripercorso le eccezioni preliminari (in effetti inutilmente, trattandosi di questioni ormai superate dalla decisione di annullamento con rinvio), la Corte d'appello ha passato in rassegna le regulae iuris applicabili all'esito della pronuncia d'incostituzionalità n. 24 del 2019; ha dato conto del decisum della Seconda Sezione penale di questa Corte ed ha poi argomentato la ritenuta sussistenza delle ragioni - di fatto e di diritto - poste a base delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, così ottemperando alla prescrizione imposta ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. (consistente, per quanto già rilevato, nella mera sollecitazione ad un nuovo esame della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett.
b) d.lgs.159/2011, come letto dalla Consulta). In particolare, nell'enucleare gli elementi sulla scorta dei quali ha stimato integrata la pericolosità del proposto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 e le condizioni per la confisca ex art. 24 stesso decreto, la Corte ha rilevato che, sebbene le sentenze passate in giudicato riguardino fatti commessi sino al 2004, Germanò risulta essere stato condannato con una sentenza divenuta medio tempore definitiva per fatti-reato commessi nel periodo 2012 - 2014 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, segnatamente furti e ricettazioni di veicoli); che nulla rileva il fatto che Germanò abbia svolto una stabile attività lavorativa nell'ambito delle società a lui riferibili, atteso che proprio in tale ambiente lavorativo egli si era circondato di persone gravate da numerosi precedenti di polizia anche per riciclaggio e ricettazione, frequentazioni costituenti occasione per ulteriori traffici illeciti; che, soprattutto, egli aveva messo a disposizione gli spazi logistici della propria attività lavorativa per i fini illeciti del sodalizio criminale, segnatamente per le operazioni di ricettazione e di riciclaggio degli autoveicoli; che, ad ulteriore conforto della ritenuta pericolosità, risultano accertati rapporti fra Gianluca Germanò e la famiglia "Fasciani" (legati non soltanto alla circostanza che egli intratteneva una relazione sentimentale con una ragazza di tale famiglia, come si evince dalla conversazione in intercettazione ambientale del 22 novembre 2012) (v. pagine 19 e seguenti del provvedimento impugnato).
Sulla scorta di tali evidenze, il Collegio distrettuale ha - convincentemente - argomentato che i precedenti relativi ai fatti commessi antecedentemente al 2004 e quelli commessi nel periodo dal 2012 al 2014 realizzano una vera e propria "sequenza" di episodi delittuosi della stessa specie (associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati di furto, ricettazione e riciclaggio di auto), fatti non episodici, pacificamente lucro-genetici e produttivi di effettivi proventi illeciti, fra l'altro, in assenza di redditi leciti tali di giustificare i beni acquistati.
Acquisti fra l'altro costituenti, secondo la stessa prospettiva difensiva, reimpiego di redditi conseguenti dall'evasione fiscale, di per sé insuscettibile di giustificarne la disponibilità. L'argomentare sviluppato nel provvedimento in verifica risulta dunque perfettamente conforme al principio di diritto impartito nella sentenza di annullamento con rinvio nonché alle indicazioni del Giudice delle Leggi, là dove viene dato conto dell'abitualità delle condotte di furto, di ricettazione e di riciclaggio di vetture realizzate dal Germanò anche in forma associativa, dell'ampio intervallo cronologico interessato dai comportamenti criminosi, della strumentalizzazione dell'attività lavorativa lecita a scopi criminali, della circostanza che i delitti erano atti a produrre reddito in capo al proposto e costituissero la fonte - unica o principale - di esso, avendo lo stesso proposto dichiarato di non avere denunciato alcun reddito al fisco. 2.4.
Per le considerazioni appena svolte, risulta all'evidenza destituito di fondamento il secondo motivo, con il quale la difesa eccepisce la mancanza di motivazione del provvedimento - per motivazione apparente - stante la riproduzione testuale del precedente provvedimento. Premesso che, nel nostro sistema processuale, è certamente legittimo il ricorso alla c.d. motivazione per relationem (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664) e che, nondimeno, la motivazione della decisione d'appello - in quanto emessa all'esito di un giudizio impugnatorio - non può prescindere dal dare risposta a tutte le questioni che siano state sollevate dal ricorrente, nel caso di specie, il Collegio del gravame - pur riprendendo ampi stralci della decisione del Tribunale - non si è sottratto dal dare attenta ed autonoma risposta alle doglianze difensive, in ossequio alle istruzioni impartite da questa Corte ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.
3. Non merita accoglimento neanche il terzo motivo, con cui Germanò denuncia la violazione di legge per l'asincronia fra i fatti-reato valutati ai fini del giudizio di pericolosità sociale del proposto (stante l'assenza di condotte criminose nell'intervallo dal 2004 al secondo semestre del 2013) e gli acquisti dei beni attinti dal provvedimento ablativo (tra il 2007 al 2012) nonché per la mancanza di sproporzione fra il reddito ed il patrimonio in capo al prevenuto. 3.1. Come si evince dalla motivazione del provvedimento c.d. genetico del Tribunale di Roma - espressamente richiamato dalla Corte d'appello e dunque costituente a tutti gli effetti parte integrante del discorso giustificativo del provvedimento impugnato - i beni immobili attinti dalla misura di prevenzione sono stati acquisiti negli anni 2007, 2008, 2009, 2012 (v. pagine 5 e seguenti del decreto del Tribunale) e le imprese riconducibili al prevenuto ("Luxury car s.r.l.", "My car service ricambi" e "New Car Service") hanno iniziato ad operare nell'intervallo dal 2004 al 2010 (v. pagine 12 e seguenti del decreto del Tribunale).
Pur dando atto della collocazione delle acquisizioni immobiliari nel lasso temporale non direttamente interessato dalle condotte illecite ascritte dal Germanò ed accertate con sentenze passate in giudicato, i Giudici della prevenzione hanno convincentemente risposto alle deduzioni difensive sul punto evidenziando che tutto l'arco di vita del proposto è stato improntato alla produzione di redditi illeciti con poche soluzioni di continuità, con una stretta interazione fra l'attività professionale del commercio di auto, moto e ricambi e l'attività illecita di furto, ricettazione e riciclaggio di vetture e di ricambi per auto.
In altre parole, i Giudici distrettuali hanno illustrato elementi ritenuti sintomatici della pericolosità sociale del proposto per oltre un ventennio senza sostanziali soluzioni di continuità, dunque perdurante anche nel lasso temporale non coperto da specifiche condotte illecite accertate nelle sentenze irrevocabili. 3.2. La Corte d'appello ha altresì motivato la sproporzione fra i redditi leciti denunciati e le acquisizioni patrimoniali nell'arco temporale dal 2007 al 2012 per un valore eccedente 600.000,00 euro (v. pagine 38 e seguenti del decreto del Tribunale e v. pagine 31 e seguenti del provvedimento impugnato).
Valutazione poggiata sul condivisibile principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, secondo cui l'utilizzazione del denaro accumulato con l'evasione fiscale non può non avere natura intrinsecamente illecita, di tal che, ai fini della confisca di prevenzione di cui all'art. 2 -ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01). 3.3. Conclusivamente, la trama argomentativa intessuta nel provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale del proposto ed al requisito della sproporzione tra i redditi leciti ed i beni e le attività economiche al medesimo facenti capo risulta immune da violazioni di legge e da vizi motivazionali deducibili in questa sede ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (in cui rilevano soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto danti luogo ad una violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; v.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
4. Sono inammissibili i ricorsi presentati dai terzi interessati Tommaso Iannelli e Vittorio Napoli. 4.1. Nei due motivi articolati dalla comune difesa, essi si dolgono della ritenuta fittizietà della intestazione delle quote della "New Car Service s.r.l." nonché della valutazione in ordine alla ravvisata sproporzione fra i redditi facenti capo a Iannelli e Napoli e la disponibilità delle quote sociali. Contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, la Corte d'appello non si è affidata ad alcuna presunzione né ha invertito l'onere della prova, ma ha dato esaustiva contezza delle ragioni della ritenuta fittizietà dell'intestazione delle quote della società de qua in capo a Iannelli e Napoli.
A tale conclusione i Giudici della prevenzione sono difatti pervenuti all'esito della complessiva valutazione di diversi elementi, quali: l'acclarata intromissione del proposto nella gestione della società; la circostanza che, il 18 agosto 2015, all'atto del sequestro dell'azienda, Germanò si trovasse in sede ed interloquisse con gli organi esecutori come "titolare" e in tale qualità ricevesse a mani la notifica del provvedimento di sequestro, senza elevare alcuna contestazione al riguardo; l'anomalia delle due cessioni di quote a soli tre anni dalla confluenza in tale società di altre due società riferibili al Germanò, in assenza di una qualunque spiegazione da parte del proposto circa la sua fuoriuscita, peraltro contraddetta dal contributo offerto all'opera gestionale degli amministratori giudiziali; i rapporti familiari fra Napoli ed il convivente della madre del Germanò (v. pagine 34 e seguenti del provvedimento impugnato).
D'altra parte, il Collegio distrettuale ha rilevato come la fittizietà della intestazione delle quote della società a Iannelli e Napoli trovi solido ancoraggio anche nella situazione finanziaria e reddituale dei due terzi interessati, evidenziando, quanto al primo, la totale insufficienza dei redditi dichiarati (284 euro nel 2012, 9.291 nel 2013 e 16.290 euro nel 2014) per sostenere l'acquisto delle quote societarie della "New car Service s.r.l." per complessivi 164.000 euro; quanto al secondo, l'assenza di qualunque disponibilità economica in capo al Napoli tale da consentirgli l'acquisto delle quote del 13 febbraio 2014 per 31.000 euro.
Non può inoltre farsi a meno di rilevare come, in ogni caso, la difesa dei terzi interessati non abbia prodotto ai Giudici della prevenzione alcun elemento oggettivo e/o documentale tale da dimostrare la disponibilità di redditi leciti atti a giustificare l'acquisto delle quote, né l'effettiva gestione dell'azienda da parte dei medesimi. 4.2. Conclusivamente, la Corte d'appello ha motivato la sussistenza dei presupposti per l'ablazione patrimoniale delle quote intestate ai terzi interessati Iannelli e Napoli, di tal che le doglianze mosse dai ricorrenti si traducono in vizi della motivazione non danti luogo ad una violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., pertanto non deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
5. Dal rigetto del ricorso di Germanò Gianluca consegue de iure la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Tommaso Iannelli e Vittorio Napoli consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di Germanò Gianluca che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile i ricors