Sentenza — n. 31247/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 12 marzo 2021 il Tribunale di L'Aquila ha annullato nei confronti di Filippo Piccone, con riferimento ai capi d'imputazione provvisoria enucleati sub 1), 2), 5), 6), 10) 12), 27) e 34), l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021, con la quale gli veniva applicata - nella sua qualità di consigliere comunale con delega ai lavori pubblici nel Comune di Celano - la misura della custodia cautelare in carcere, e l'ha altresì riformata con riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353- bis, 326, 479 cod. pen., oggetto dei restanti capi d'imputazione enucleati sub 14), 18), 19), 20), 21), 29), 31), 33) e 34), sostituendo la misura coercitiva in atto con il divieto di dimora nel territorio del Comune di Celano e ordinando la conseguente scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 319-quater cod. pen, art. 319 cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) non è stato specificato l'interesse ad impugnare in materia cautelare ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla intervenuta sostituzione della misura custodiale con altra misura meno afflittiva.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano nei confronti di: Piccone Filippo, nato il 20/09/1961 a Celano avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di L'Aquila; esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo:
a) l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 34), con rinvio al Tribunale di L'Aquila e rigetto nel resto del ricorso del P.M.;
b) la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'indagato; udito il difensore, Avv. Giorgio Perroni, anche in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Antonio Piero Milo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M. e l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'indagato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2021 il Tribunale di L'Aquila ha annullato nei confronti di Filippo Piccone, con riferimento ai capi d'imputazione provvisoria enucleati sub 1), 2), 5), 6), 10) 12), 27) e 34), l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021, con la quale gli veniva applicata - nella sua qualità di consigliere comunale con delega ai lavori pubblici nel Comune di Celano - la misura della custodia cautelare in carcere, e l'ha altresì riformata con riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353- bis, 326, 479 cod. pen., oggetto dei restanti capi d'imputazione enucleati sub 14), 18), 19), 20), 21), 29), 31), 33) e 34), sostituendo la misura coercitiva in atto con il divieto di dimora nel territorio del Comune di Celano e ordinando la conseguente scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, Avv. Antonio Milo e Avv. Giorgio Perroni, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 274, lett. c), 292, comma 2, lett.
c) e c-bis), cod. proc. pen., nonché plurimi vizi della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione dei reati oggetto del procedimento de quo, per non avere il Tribunale tenuto conto dei rilievi difensivi prospettati in ordine ai requisiti di concretezza ed attualità della misura, limitando la sua valutazione alla mera gravità delle residue ipotesi di reato in contestazione, temporalnnente collocate, peraltro, nell'arco di appena dieci mesi, risalenti all'anno 2018. Non sono state considerate, in particolare, le implicazioni del consistente ridimensionamento del quadro indiziario, operato dallo stesso Tribunale del riesame, che ha contraddittoriamente attribuito rilievo ad episodi inerenti ad una presunta gestione opaca di appalti e fondi pubblici, non contestati in specifiche ipotesi di reato, ma collegati a condotte enucleate in capi d'imputazione [sub 5) e 6)] per i quali è stata esclusa la gravità indiziaria, e la cui valenza a fini cautelari era stata già criticata dalla difesa per la natura solo congetturale degli elementi presi in considerazione.
L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari vengono in tal modo ancorate ad un segmento temporale - generico e indeterminato - ancor più risalente rispetto ai fatti contestati, senza che nel frattempo siano emersi elementi nuovi e senza tener conto della circostanza di fatto che l'indagato ha dismesso qualsiasi incarico pubblico presso l'amministrazione comunale celanese dal 10 marzo 2021, non residuando, peraltro, ulteriori cariche pubbliche da lui rivestite.3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto altresì ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, deducendo quattro motivi in cui si contestano vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e plurimi vizi della motivazione in relazione alla ricostruzione delle vicende storico-fattuali che hanno portato il Tribunale ad escludere il requisito della gravità indiziaria per i reati di cui agli artt. 319-quater cod. pen. (capo 5), 322, comma 4, in relazione all'art. 319 cod. pen. (capo 6), 353-bis cod. pen. (capo 34), 56, 110, 314 cod. pen. (capo 10) e 110, 479 cod. pen. (capo 12).
4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo:
a) l'accoglimento parziale del ricorso del Pubblico Ministero, con l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 34) dell'imputazione cautelare ed il conseguente rinvio al Tribunale del riesanne de L'Aquila;
b) il rigetto nel resto del ricorso;
c) la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'indagato.
5. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 giugno 2021 i difensori del predetto indagato, Avv. Antonio Milo e Avv. Giorgio Perroni, hanno svolto un'ampia ed articolata serie di argomentazioni in replica alle deduzioni svolte nel ricorso del Procuratore della Repubblica, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per i seguenti motivi:
a) il ricorso è stato trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di L'Aquila per il successivo inoltro a mezzo posta elettronica certificata in data 30 aprile 2021 sulla base di disposizioni normative relative al deposito telematico degli atti di impugnazione, previste dall'art. 24, commi 4, 6-bis e 6-decies d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, non applicabili alla parte pubblica, poiché riferite esclusivamente ai difensori delle parti private;
b) il ricorso è privo dell'apposizione di una firma digitale;
c) non è stato specificato l'interesse ad impugnare in materia cautelare ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avuto riguardo alla intervenuta sostituzione della misura custodiale con altra misura meno afflittiva.
6. Con memoria depositata in udienza dall'Avv. Giorgio Perroni, e da lui sottoscritta anche per conto dell'Avv. Antonio Milo, sono stati dedotti, con l'allegata documentazione relativa alle dimissioni dell'indagato dalle cariche amministrative ricoperte e al precedente provvedimento prefettizio di sospensione dalle medesime funzioni, motivi nuovi ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno del motivo principale ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile sia per carenza di interesse ad impugnare, là dove omette di affrontare il profilo relativo alle esigenze cautelari, la cui riconsiderazione in sede di riesame ha portato il Tribunale a sostituire la più grave misura custodiale con quella meno afflittiva del divieto di dimora, sia in quanto il relativo atto d'impugnazione è stato inviato tramite p.e.c. e la disposizione di cui all'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, altresì richiedendo che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di Procura (Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra).
2. Il ricorso dell'indagato - limitato alla contestazione delle sole esigenze cautelari - è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che questa Suprema Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.
Valutazione prognostica, quella testé indicata, che non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà del giudice. Il requisito dell'attualità del pericolo, infatti, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiede, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma un apprezzamento prognostico sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr.
Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).Deve altresì soggiungersi che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa; tale valutazione, tuttavia, richiede la presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338;
Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139; Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, De Lucchi, Rv. 259685).
3. Di tale quadro di principi, tuttavia, non ha fatto buon governo l'ordinanza impugnata, nei cui passaggi motivazionali, pur dandosi conto della circostanza relativa alle dimissioni irrevocabili (intervenute in data 10 marzo 2021) da qualsiasi carica pubblica ricoperta dall'indagato, non vengono indicati elementi di fatto specifici, attuali e concreti dai quali sia possibile desumere le ragioni della persistente effettività del ravvisato periculum libertatis: ciò, a maggior ragione, ove si considerino gli effetti della sospensione di diritto dalle medesime cariche, anteriormente disposta con provvedimento prefettizio del 22 febbraio 2021.
Tali elementi di fatto non possono di certo ravvisarsi, a fronte del decorso di un significativo lasso di tempo e dell'intervenuta dismissione di qualsiasi carica pubblica, in quelli congetturalmente indicati nelle sequenze argomentative a ciò dedicate nell'ordinanza impugnata (alle pagg. 7 ss.), ed ivi temporalmente inquadrati nella fascia ricompresa fra gli anni 2017 e 2018. Si tratta, invero, della riproposizione di un complesso di elementi già a suo tempo vagliati dai Giudici di merito in sede di applicazione dell'originaria misura cautelare, dunque ancor prima dell'intervenuta rivalutazione della complessiva gravità della base indiziaria, in quanto ritenuti sintomatici - con riferimento a quel determinato arco temporale - dell'esistenza di una rete clientelare di contatti e conoscenze facenti capo all'indagato, di spregiudicate modalità di realizzazione delle condotte e di una gestione personalistica ed accentratrice dei meccanismi decisionali all'interno dell'amministrazione comunale, senza individuare, tuttavia, in relazione alla susseguente fase temporale, la presenza di comportamenti concreti, dotati di specifica pregnanza al fine qui considerato e come tali idonei a sorreggere, in tesi, un congruo apprezzamento di merito riguardo alla ricorrenza di una probabile continuità di azione finanche nel mutato contesto di relazioni all'interno degli organi amministrativi che potrebbero risultarne direttamente investiti.
4. La scelta della misura coercitiva del divieto di dimora è stata pertanto ritenuta maggiormente adeguata, rispetto a quella degli arresti domiciliari, muovendo dall'erroneo presupposto della permanenza di esigenze cautelari il cui fondamento giustificativo non era più assistito dai necessari requisiti della concretezza ed attualità. Dalle considerazioni or ora esposte discende, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente declaratoria di cessazione della misura cautelare in atto. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. pro