Cassation court annuls preventive detention order due to lack of concrete evidence and proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order lifting home detention and replacing it with a residence ban. The defendant argued the original detention was unjustified, but the court found the new measure lacked concrete evidence and violated proportionality principles. Consequently, the residence ban was declared invalid, and the preventive measure was terminated without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275 cod. proc. pen.; Art. 276 cod. proc. pen.: A change in coercive measures requires concrete, current evidence of necessity; abstract or speculative facts cannot justify a more severe restriction like a residence ban when lighter measures suffice.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santilli Settimio, nato il 06/02/1979 a Celano avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di L'Aquila; esaminati gli atti e letti il ricorso e la ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Michele Rosario Luca Lioi, anche in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Antonio Piero Milo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2021 il Tribunale di L'Aquila ha annullato nei confronti di Settimio Santilli, con riferimento ai reati oggetto dei capi d'imputazione provvisoria enucleati sub 10), 23), 26) e 29), l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano in data 15 febbraio 2021, con la quale gli veniva applicata - nella sua qualità di Sindaco del Comune di Celano - la misura cautelare degli arresti domiciliari, e l'ha altresì riformata con riferimento ai reati (ex artt. 479, 353, 353-bis cod. pen.) oggetto dei restanti capi d'imputazione enucleati sub 4), 14), 21) e 33), sostituendo la misura coercitiva in atto con il divieto di dimora nel territorio del Comune di Celano e ordinando la conseguente scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, Avv. Michele Lioi, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria per il reato di concorso nella falsità ideologica della delibera di giunta comunale n. 277 del 29 dicembre 2017 (capo 4), il cui contenuto risulta effettivamente corrispondente a quello delle decisioni assunte nel corso della riunione di 4.iunta, senza alcuna divergenza rispetto a quanto in quella sede venne deliberato. 2.1.
Analoghe censure sono rivolte all'imputazione di falsità ideologica di cui al capo 21), avente ad oggetto la formazione della delibera di giunta comunale n. 127 del 9 giugno 2018, riguardante una tabella di ricostruzione dei rapporti economici intercorsi con la società di calcio che, secondo l'accusa, sarebbe stata redatta in epoca successiva alla data su indicata, ma pubblicata assieme alla predetta delibera di iunta. Dalle intercettazioni in atti richiamate non emerge, tuttavia, quale sia stato il ruolo del Santilli, laddove il fatto che la tabella - priva di data e di firma - sia stata pubblicata in allegato a quella delibera non poteva far sorgere il dubbio che la stessa potesse essere stata adottata contestualmente -*t ad essa, atteso che alcuna tabella ed a-l-eun conteggio vi erano stati approvati, trattandosi, piuttosto, di un mandato conferito dalla Giunta ai competenti uffici comunali al fine di provvedere con urgenza alla verifica delle rendicontazioni per recuperare eventuali somme dalla società sportiva. 2.2.
Con riferimento ai reati di turbativa d'asta e turbata libertà della procedura di scelta del contraente oggetto dei capi sub 14) e 33) vengono altresì dedotte le medesime censure, che:
a) nel primo caso riguardano l'assenza di elementi indiziari idonei a ritenere che da parte del ricorrente vi sia mai stata una richiesta di nominare il presidente della commissione di gara alterandone le modalità di partecipazione, tanto che l'indagato aveva manifestato dei dubbi sulla regolarità dell'avviso e sulla stessa prosecuzione della relativa procedura, sicché la stessa, in seguito ad una sua sollecitazione, fu oggetto di un provvedimento di revoca in autotutela già nel maggio del 2018;
b) nel secondo caso riguardano la scelta, del tutto legittima, di frazionare gli appalti in tre lotti, e di non accorparli, secondo una decisione rimessa alla piena discrezionalità dell'ente appaltante, senza alcun intento di favorire i professionisti cui sarebbero stati affidati i relativi incarichi, tanto che, in applicazione del criterio di rotazione, vennero scelti tre 0-t tecnici che mai avevano lavorato nel Comune di Celano, e con i quali ai= legame o rapporto di vicinanza è emerso rispetto al ricorrente ed agli altri indagati. 2.3. Con l'ultimo motivo, infine, si lamenta l'assenza delle ravvisate esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
3. Nell'interesse del predetto indagato ha inoltre proposto ricorso, con separato atto d'impugnazione, altro difensore di fiducia, l'Avv. Antonio Milo, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di ipotesi di reato risalenti all'anno 2018, cui non ha fatto seguito alcun comportamento rilevante da parte del predetto indagato, peraltro del tutto incensurato: aspetti, questi, sui quali il Tribunale del riesame non si è affatto pronunziato. 3.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano plurimi vizi della motivazione riguardo ai criteri di scelta della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale chiarito, se non in maniera del tutto apodittica, quali siano le ragioni individuate a sostegno della ritenuta adeguatezza del tipo di misura prescelta, vieppiù ove si consideri la totale assenza di congrui elementi indiziari addotti a giustificazione delle contestate ipotesi di reato.
4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 giugno 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
5. Con memoria in data 8 giugno 2021 l'Avv. Michele Lioi ha formulato motivi aggiunti in relazione alla violazione ed errata applicazione sia degli artt. 48 e 107 del Testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, sia dell'art. 479 cod. pen., oltre a vizi di manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale rilevato l'incongruenza delle contestazioni mosse al Sindaco di Celano, in quanto aventi ad oggetto condotte consumate sempre mediante l'adozione di delibere della Giunta comunale, senza che alcuno degli altri componenti risulti essere stato mai indagato.
Si contesta, sotto tale profilo, un errore di fondo relativo all'omessa considerazione della ripartizione di competenze tra la Giunta comunale e i dirigenti degli enti locali.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili, preliminarmente, devono ritenersi le ragioni di doglianza dal ricorrente prospettate in ordine alla erronea valutazione di gravità indiziaria delle richiamate ipotesi di reato oggetto di provvisoria contestazione in sede cautelare, trattandosi di motivi inerenti a vizi di motivazione per la prima volta prospettati in questa 'Sede e non dedotti nel precedente giudizio di impugnazione, ove la richiesta di riesame era stata formulata sulla base di motivi attinenti alle sole esigenze cautelari (cfr.
Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243).
2. Fondate, di contro, devono ritenersi le assorbenti ragioni di doglianza dal ricorrente prospettate in relazione ai connessi profili involgenti la ritenuta configurabilità del periculum libertatis oggetto dell'esigenza cautelare individuata nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e i criteri di scelta della misura in concreto applicata. Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla dedotta insussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che questa Suprema Corte (v., ex multis, Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994;
Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216) ha da tempo stabilito il principio secondo cui la correlativa esigenza cautelare deve essere non solo concreta - fondata cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una motivata prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Valutazione prognostica, quella testé indicata, che non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, come tale esorbitante dalle facoltà cognitive del giudice.
Il requisito dell'attualità del pericolo, infatti, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e non richiede, da parte del giudice della cautela, la previsione di specifiche occasioni di recidiva, ma un motivato apprezzamento prognostico sulla probabilità di condotte reiterative di analoga natura, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale: analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr.
Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242).3. Di tale quadro di princiffi, tuttavia, non ha fatto buon governo l'ordinanza impugnata, nei cui passaggi motivazionali non vengono indicati elementi di fatto specifici, attuali e concreti dai quali sia possibile desumere le ragioni della persistente effettività del ravvisato periculum libertatis: ciò, a maggior ragione, ove si considerino, da un lato, la circostanza relativa alle irrevocabili dimissioni da assessore e consigliere comunale del coindagato Filippo Piccone (in data 10 marzo 2021) - sì come ritenuto dai Giudici di merito il principale responsabile di una gestione personalistica ed accentratrice dell'amministrazione comunale - e, dall'altro lato, i concorrenti effetti della sospensione di diritto dalla carica di Sindaco, anteriormente disposta nei confronti dello stesso Santilli con provvedimento prefettizio del 22 febbraio 2021.
I su indicati elementi di fatto non possono di certo ravvisarsi, a fronte del decorso di un significativo lasso temporale e dello stato di incensuratezza dell'indagato, in quelli di mera natura congetturale indicati nelle sequenze argomentative a ciò dedicate nell'ordinanza impugnata (segnatamente nelle pagg. 7 ss.), ed ivi inquadrati nel torno di tempo ricompreso fra gli anni 2017 e 2018. Si tratta, invero, della riproposizione di un complesso di elementi già a suo tempo vagliati dai Giudici di merito in sede di applicazione dell'originaria misura cautelare, dunque ancor prima dell'intervenuta rivalutazione della complessiva gravità della base indiziaria, in quanto ritenuti sintomatici (con riferimento a quel determinato arco temporale) dello stretto rapporto intrattenuto con il Piccone, della consapevolezza, da parte del Santilli, delle modalità accentratrici con le quali il primo gestiva un'amministrazione comunale le cui redini, di converso, avrebbero dovuto far capo al secondo e dell'omesso esercizio dei poteri di controllo volti a frenare i meccanismi clientelari esaminati nell'ordinanza genetica, senza valorizzare appieno la circostanza di fatto - della quale pur si dà conto in motivazione - relativa agli atti di autotutela posti in essere dallo stesso Santilli (talora direttamente attivatosi per annullare alcune gare pubbliche), né individuare, in relazione alla susseguente fase temporale, la presenza di atti o comportamenti concreti, dotati di specifica pregnanza al fine qui considerato e come tali idonei a sorreggere un congruo apprezzamento di merito riguardo alla ricorrenza di una probabile continuità di azione finanche nel mutato contesto di relazioni all'interno degli organi amministrativi comunali che potrebbero, in tesi, risultarne direttamente investiti.
Analoghi rilievi devono svolgersi riguardo al profilo attinente all'omessa individuazione di adeguati criteri di scelta della misura, sì come genericamente incentrati sull'enunciazione di non meglio precisate condotte di favoritismo poste in essere nei confronti di imprenditori, in assenza di qualsiasi specificazione e attualizzazione del contesto storico-fattuale in cui le stesse sarebbero maturate e della concreta incidenza che tali elementi potrebbero, allo stato, assumere ai fini della valutazione di gradualità e proporzionalità richiesta ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.
4. La scelta della misura coercitiva del divieto di dimora è stata pertanto ritenuta maggiormente adeguata, rispetto a quella degli arresti domiciliari, muovendo dall'erroneo presupposto della permanenza di esigenze cautelari il cui fondamento giustificativo non era più assistito dai necessari requisiti della concretezza ed attualità. Dalle considerazioni or ora esposte discende, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente declaratoria di cessazione della misura cautelare in atto. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.