Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31242/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses confiscation appeals, upholding asset seizure for drug trafficking associates based on social danger and temporal proximity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31242/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected appeals by Paolo Greco and his family against a second-order confiscation decree regarding their business assets. The applicants argued for proportionality violations, procedural errors regarding intercepted evidence, and an unreasonable temporal scope extending fifteen years beyond the crime period. The court dismissed these claims, ruling that the acquisition of assets was temporally proximate to the drug trafficking crimes and that the applicants failed to prove legitimate sources for their wealth.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 191 c.p.p.: Confiscation orders remain valid when asset acquisitions are temporally proximate to criminal acts and the defendant fails to demonstrate legitimate sources for the wealth.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of assets drug trafficking proportionality principle social danger legitimate source of wealth temporal proximity association for delinquency impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso dal giudizio di proporzione i redditi dichiarati dalla ditta individuale e dal negozio di abbigliamento del proposto, trattandosi di somme tutte transitanti sul conto personale di Paolo Greco.
Art. 191 c.p.p.
Violazione di legge processuale in relazione all'art. 191 cod.
Art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
A fondamento della ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto in relazione all'art. 4 d.lgs.
Art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
159, i Giudici della prevenzione di primo e di secondo grado hanno considerato, non soltanto le emergenze del procedimento pendente in primo grado per il reato di associazione per delinquere finalizzato ad attività di narcotraffico ai sensi dell'art. 74 d.P.R.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Michele Ambra, Paolo Greco, Daniela Nunzia Puleo e Maria Silvana Greco chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 191 cod. proc. pen
Violazione di legge processuale in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni nonostante l'assenza dei relativi file audio.
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Ed invero, a discapito dell'inquadramento della questione in termini di violazione di legge, la doglianza è nella sostanza tesa a confutare la motivazione svolta dai Giudici della prevenzione a sostegno del giudizio di sproporzione, con ciò promuovendo uno scrutinio non consentito dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs.
art. 273 cod. proc. pen
D'altronde, anche nell'ambito del procedimento incidentale de libertate - nel quale il giudizio di elevata probabilità di colpevolezza integrante il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Greco Paolo nato a San Cataldo il 05/09/1971 2. Puleo Daniela Nunzia nata a San Cataldo il 29/10/1976 3. Greco Maria Silvana nata a San Cataldo il 14/03/1980 avverso il decreto del 29/01/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato il decreto dell'Il marzo 2019 (depositato I'll giugno 2019), con cui il Tribunale di Caltanissetta ha disposto nei confronti del proposto Paolo Greco e dei familiari Daniela Nunzia Puleo e Maria Silvana Greco (rispettivamente coniuge e sorella) la confisca dell'intero complesso aziendale della ditta individuale di Paolo Greco denominata "GP Cars", dell'intero capitale sociale e complesso aziendale della "V MAX s.r.l.", del 34% del capitale sociale della società "In Auto 2016 s.r.l.", di terreni e fabbricati, del saldo di conti correnti, depositi a risparmio nominativo e polizze intestate a Greco ed ai familiari.

2. Nel ricorso a firma del comune difensore di fiducia, avv. Michele Ambra, Paolo Greco, Daniela Nunzia Puleo e Maria Silvana Greco chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso dal giudizio di proporzione i redditi dichiarati dalla ditta individuale e dal negozio di abbigliamento del proposto, trattandosi di somme tutte transitanti sul conto personale di Paolo Greco. 2.2.

Violazione di legge processuale in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni nonostante l'assenza dei relativi file audio. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere il Collegio territoriale esteso ill giudizio di sproporzione al periodo di quindici anni (2000-2014), ben più ampio di quello oggetto di accertamento incidentale (2008-2009) e, pertanto, in violazione del principio della c.d. ragionevolezza temporale. 2.4.

Violazione di legge in relazione all'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere il Giudice a quo erroneamente esteso la confisca ad importi superiori a quelli ritenuti dal Tribunale (pari a 228.429,62, euro oltre al costo di ristrutturazione della villa). 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte d'appello steso una motivazione apparente a sostegno della seconda proroga del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati in relazione a tutte le deduzioni mosse e devono pertanto essere disattesi.

2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale la comune difesa dei ricorrenti si duole delle modalità di calcolo dei redditi denunciati facenti capo a Paolo Greco ed al suo nucleo familiare. 2.1. Ed invero, a discapito dell'inquadramento della questione in termini di violazione di legge, la doglianza è nella sostanza tesa a confutare la motivazione svolta dai Giudici della prevenzione a sostegno del giudizio di sproporzione, con ciò promuovendo uno scrutinio non consentito dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, che lascia salve soltanto le ipotesi - non ricorrenti nella specie - di motivazione inesistente o meramente apparente in quanto danti luogo ad una violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 2.2. D'altronde, la Corte territoriale ha operato una ricostruzione puntuale ed attenta dei flussi finanziari della società "V Max s.r.l." e della ditta "GP Cars di Greco Paolo", ha considerato i redditi prodotti dal nucleo familiare ed il costo di costruzione della villa del proposto (per 360.000 euro circa) e, sulla scorta di tali elementi obbiettivi (come delineati nella disposta perizia), ha inferito la ritenuta sproporzione tra le entrate e le uscite del proposto, riferite anche ai redditi prodotti dalle società al medesimo facenti capo, nell'arco temporale compreso fra il 2000 ed il 2014 (v. pagine 3 - 6 del provvedimento impugnato).

3. E' destituita di fondamento la seconda deduzione di natura processuale con cui la difesa dei ricorrenti si duole del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni in assenza dei relativi file audio. 3.1. A prescindere dalla genericità originaria dell'omologa eccezione dedotta in appello (là dove non erano state illustrate le specifiche ragioni della ventilata inutilizzabilità delle captazioni, né erano stati indicati gli elementi a carico colpiti dalla inutilizzabilità ed i riverberi sul giudizio di pericolosità), analoga aspecificità connota la deduzione mossa con il ricorso per cassazione, dal quale non è dato di comprendere né i motivi per i quali i brogliacci delle intercettazioni dovrebbero essere processualmente inutilizzabili, né - e soprattutto - quali elementi a carico dovrebbero essere espunti dal vaglio dei Giudici della prevenzione, né quali sarebbero le conseguenze sulla valutazione in ordine ai presupposti per l'adozione della misura de qua. 3.2.

Ad ogni buon conto, non può non essere rilevato che, ai fini dell'utilizzazione delle trascrizioni delle intercettazioni disposte in un procedimento penale, non devono essere acquisiti nel procedimento di prevenzione i titoli autorizzativi disposti nel procedimento penale in cui le captazioni sono state compiute Ed invero, se è pacifico che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell'ambito del procedimento di prevenzione (Sez.

U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271-01), è altrettanto pacifico che siano utilizzabili nel procedimento di prevenzione i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui utilizzabilità sia accertata nel giudizio penale di cognizione, non occorrendo in tale caso una valutazione ad hoc del giudice della prevenzione, trattandosi di prova la cui conformità all'ordinamento è stata delibata nella sede propria, nel contraddittorio delle parti, all'esito di un giudizio con la partecipazione di tutte le parti interessate al suo utilizzo (Sez. 5, Sentenza n. 52095 del 29/10/2014, Bonura, Rv. 261337-01).

Con specifico riguardo all'utilizzo dei c.d. brogliacci relativi alle conversazioni telefoniche intercettate (cioè delle trascrizioni informali compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria) anche in assenza dell'acquisizione dei file audio, non può non essere ribadito che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, non trovano applicazione le regole che valgono per il giudizio penale ordinario ed il giudice è legittimato ad avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale. (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo, Rv. 276917-01;

Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 2663641-01). D'altronde, anche nell'ambito del procedimento incidentale de libertate - nel quale il giudizio di elevata probabilità di colpevolezza integrante il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non poggia su prove, ma su indizi - l'omesso deposito dei files audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o ,inu,tilizzabptà, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del' P-.+1., di una documentazione anche sommaria ed ( informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107-01).

In definitiva, non dà luogo ad alcuna nullità processuale l'avere i Giudici della prevenzione utilizzato ai fini del giudizio di pericolosità sociale i brogliacci delle intercettazioni disposte in altro procedimento penale, a prescindere all'acquisizione dei relativi file audio.

4. Nessuna violazione di legge è ravvisabile in relazione all'aspetto temporale del giudizio di sproporzione rispetto all'emersione della pericolosità sociale. 4.1. Costituisce principio di diritto acquisito - pienamente condiviso dal Collegio - che, in tema di confisca di sproporzione (o c.d. allargata), in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 21/02/2018, deve sussistere una "ragionevolezza temporale" tra il momento dell'acquisizione del bene aggredito e la realizzazione del reato-spia (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-03).Il principio di diritto è stato mutuato anche in relazione alle misure di prevenzione patrimoniale - stante l'innegabile parallelismo fra le misure, in quanto poggiate sulla sproporzione patrimoniale -, nel quale caso si richiede l'osservanza del parametro della ragionevolezza temporale tra l'emergere dei presupposti di applicabilità della misura - pericolosità sociale e sproporzione - e le acquisizioni patrimoniali attinte (Sez. 1, n. 26872 del 05/02/2019, Vazzano, Rv. 276412-01). 4.2.

Reputa il Collegio che il provvedimento impugnato sia conforme al parametro di ragionevolezza temporale. Per un verso, la Corte d'appello ha ricostruito il quadro delle acquisizioni e dei redditi del nucleo familiare del proposto alla luce dell'accertamento compiuto nella perizia (segnatamente nella tabella a pagina 92 della relazione), da cui risulta che, negli anni 2000 - 2014, detto nucleo ha registrato entrate per complessivi 253.000 euro circa ed ha sostenuto spese complessive per circa 591.000 euro con una perequazione di circa 238.000 euro e che la maggior sperequazione (pari a circa 231.000 euro) si è registrata negli anni 2000-2008, dunque prima della costituzione delle ditte "GP Cars" e "V MAX s,r.l." , a cui si devono aggiungere i costi di realizzazione della villa pari a circa 160.000 euro; ha inoltre evidenziato come non possa assumere alcun rilievo la differenza fra addebiti e accrediti della società "V MAX s.r.l." in quanto riferibile comunque ad un momento successivo all'acquisto dei beni oggetto di confisca (v. pagine 15 e seguenti del decreto impugnato).

Per altro verso, i Giudici della prevenzione hanno posto in luce come gli acquisti immobiliari - concentrati nell'intervallo dal 2002 al 2007 - si collochino in un tempo prossimo alla commissione dei reati' di narcotraffico in forma associativa accertati negli anni 2008-2009 e come le società "GP Cars" e "V MAX s.r.l." siano state costituite e abbiano iniziato ad operare rispettivamente nel 2007 e 2008, dunque in immediata prossimità e/o coincidenza con l'attività criminale, tanto più considerata la mancata dimostrazione da parte del proposto di provviste lecite atte a giustificare tali acquisizioni patrimoniali (v. pagine 19 - 20 del provvedimento in verifica). 4.3.

A fondamento della ritenuta pericolosità sociale qualificata del proposto in relazione all'art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i Giudici della prevenzione di primo e di secondo grado hanno considerato, non soltanto le emergenze del procedimento pendente in primo grado per il reato di associazione per delinquere finalizzato ad attività di narcotraffico ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma anche le precedenti condanne che emergono dal certificato del casellario giudiziale, segnatamente per due condotte di illecita cessione di sostanze stupefacenti, per tentata estorsione e per tentate lesioni, tali da delineare una pericolosità sociale a più ampio raggio cronologico.4.4.

Conclusivamente, giudica la Corte che non sia riscontrabile, né con riferimento agli acquisiti immobiliari, né - tantomeno - con riguardo all'avvio delle attività imprenditoriali, la denunciata divaricazione temporale rispetto all'emergere della pericolosità sociale del proposto, tale da risultare irragionevole e da tradursi in un'illegittima aggressione di beni costituzionalmente garantiti. Zd i 5. E' inammissibile per genericità il quarto motivo coà(1 ricorrenti si dolgono dell'estensione della confisca ad un quantum superiore a quello indicato dal Tribunale, là dove la difesa non indica il valore dei beni attinti dal provvedimento e comunque non offre elementi atti a rendere possibile l'apprezzamento circa la denunciata eccedenza dell'ablazione.

6. E' inammissibile anche l'ultimo motivo con cui i ricorrenti hanno eccepito la violazione di legge in relazione all'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte d'appello steso una motivazione apparente a sostegno della seconda proroga del sequestro. 6.1. Ed invero, con il quarto motivo d'appello, i ricorrenti avevano eccepito l'inefficacia del decreto per emissione di due decreti di proroga anziché - come consentito - di una sola volta, ma non avevano censurato la motivazione del secondo provvedimento di proroga, sicchè la questione proposta con il presente ricorso si appalesa extra devolutum e non delibabile.

7. Dal rigetto dei ricorsi consegue de iure la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al