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Sentenza — n. 31240/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses third-party appeals against confiscation orders in preventive surveillance cases due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31240/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by third parties against a preventive surveillance order inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly assess the legality of funds used to purchase a family home and omitted specific reasoning regarding the defendant's role. The court rejected these claims because the appellate court had adequately addressed the arguments, and the appellants' submissions were too generic to warrant a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 24, 26 d.lgs. n. 159/2011: Appeals must be specific and decisive; generic complaints of omitted motivation are inadmissible if the lower court has already provided a reasoned response.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive surveillance confiscation of assets third party appeals omitted motivation inadmissible appeal specific grounds procedural requirements sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 192, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019
E' quindi inammissibile la censura di omessa valutazione di detta circostanza e della produzione documentale a sostegno, in quanto l'accoglimento del motivo non sortirebbe alcun effetto favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dai terzi interessati 1. Dattilo Caterina, nata a Cutro il 28/01/1969 2. Blasco Paola, nata a Augsburg (Germania) il 05/05/1992 3. Blasco Antonio, nato a Augsburg (Germania) il 05/05/1992 nel procedimento nei confronti di 4. Blasco Gaetano, nato a Crotone il 08/05/1962 avverso la ordinanza del 23/07/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia CaNanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bologna confermava il decreto del 26 giugno 2019 con il quale era stata applicata dal Tribunale di Bologna a Gaetano Blasco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni cinque con obbligo di soggiorno, ritenuta l'appartenenza del proposto all'associazione di stampo mafioso "Grande Aracri", nonché era stata disposta la confisca di prevenzione di beni mobili ed immobili intestati a Caterina Dattilo, Antonio Blasco e Paola Blasco, rispettivamente moglie e figli del proposto.

2. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto in data 7 gennaio 2021 ricorso per cassazione i terzi interessati Caterina Dattilo, Antonio Blasco e Paola Blasco, denunciando con un unico atto, a mezzo del comune difensore di fiducia, nonché loro procuratore speciale, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011 e alla confisca dell'immobile di Reggio Emilia, intestato prima alla moglie del proposto, Caterina Dattilo e poi aggiudicato all'asta alla figlia Paola Blasco; motivazione apparente in ordine alla provenienza delittuosa della provvista monetaria impiegata per tale acquisto.

La Corte di appello ha motivato in modo apparente, rifugiandosi in automatismi e pregiudizi, senza procedere all'accertamento tipico del procedimento di prevenzione e non considerando che si era data prova della liceità delle risorse impiegate per riacquisire all'asta il bene di famiglia (prestiti e regalie elargite da parenti e amici stretti). Le dichiarazioni utilizzate del collaboratore Antonio Valerio erano contraddittorie e addirittura smentite da documentazione prodotta dalla Procura distrettuale. In ogni caso, le risorse che, secondo Valerio, erano state impiegate per l'acquisto erano comunque pacificamente lecite.

Priva di riscontro inoltre era la riferibilità al proposto della società GLE srl e dei suoi profitti. La Corte di appello non ha comunque motivato sul potere di signoria sul bene, mentre non ha ricevuto smentita la esclusiva ed effettiva disponibilità di esso in capo alla figlia Paola. La circostanza dello stato detentivo del Blasco dal 2015 - che esclude un suo ruolo nell'operazione di riacquisto e una sua diponibilità o godimento del bene - è stata valorizzata in modo contraddittorio. 2.2. Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore Valerio circa l'acquisto dell'immobile.

La Corte di appello ha omesso di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Valerio, il cui narrato - generico e privo di rilevanza probatoria - è stato smentito dalle allegazioni difensive (all'asta parteciparono altri soggetti e vi fu un rialzo del prezzo). dí-f 2.3. Omessa motivazione in »Soie alla conferma della confisca per gli ulteriori beni mobili. E' assente la motivazione in ordine alla confisca di altri beni.3. Con motivi ulteriori, presentati in data 12 febbraio 2021, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure. 3.1.

Ad integrazione del secondo motivo sull'attendibilità del collaboratore Valerio, secondo cui il proposto sarebbe stato il "regista" del riacquisto dell'immobile all'asta, si fa presente che le dichiarazioni sono prive di riscontro e smentite da produzione documentale (ovvero che contrariamente al suo narrato vi erano stati sopralluoghi e offerte da parte di terzi). 3.2. Erronea applicazione della confisca in relazione alla quota dell'immobile di Reggio Emilia la cui provenienza è lecita e mai contestata. Risulta impiegata per l'acquisto una importante somma (18.550 euro ovvero il 30%) di provenienza lecita (regalie e prestiti).

La difesa aveva chiesto l'audizione di coloro che avevano effettuato le dazioni ma la richiesta è stata rigettata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate. Va rammentato preliminarmente quali siano i limiti del sindacato che il giudice di legittimità è tenuto ad esercitare in materia di prevenzione: il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le tante, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).

2. Quanto alla riferibilità dell'acquisto immobiliare al proposto, incensurabile risulta il ragionamento giustificativo esposto nel provvedimento impugnato, mentre tutte le censure versate nel primo, secondo e quarto motivo di ricorso finiscono per riproporre questioni già correttamente affrontate in sede di merito, declinando viepiù critiche che attengono alla tenuta logica della motivazione e che si rivelano in più tratti aspecifiche e manifestamente infondate. 2.1. E' appena il caso di evidenziare che la non operatività delle regole sulle presunzioni di fittizietà delle intestazioni e dei trasferimenti operati in favore di terzi comporta l'applicazione della disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, ovvero proponibile in quanto portatore di pericolosità, secondo quanto prevedono le disposizioni normative di cui agli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.Occorre provare, quindi ,l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale dell'intestazione e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto.

Disponibilità che, secondo una pacifica linea interpretativa (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, Verrelli; Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, Palumbo, Rv. 229726; Sez. 1, n. 18423 del 22/03/2013, Rv. 257394), non è riconducibile esclusivamente alla presenza di una relazione materiale o naturalistica con il bene, ma va accertata sulla base degli elementi indicativi più diversi che dimostrino che il proposto sia il vero dominus del bene, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (il che rendeva nella specie non dirimente la dimostrazione della detenzione del proposto all'epoca dell'acquisto immobiliare). 2.2.

Dall'esame del provvedimento impugnato emerge inoltre che la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla attendibilità intrinseca del collaboratore Valerio, già ritenuta in sede penale, anche alla luce di molteplici riscontri, correttamente ricordando che al giudizio di prevenzione non sono applicabili le regole di valutazione delle prove, tra le quali quella dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (tra le tante, Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049).

Il collaboratore Valerio aveva raccontato come il proposto fosse il "regista" dell'operazione di riacquisto dell'immobile di Reggio Emilia, utilizzando rimesse dall'estero per il tramite del fratello Giovanni Blasco (che investiva in Germania i soldi di provenienza delittuosa del proposto facendoli rientrare apparentemente "puliti" per impiegarli in acquisti immobiliari) e "prestiti" di soggetti a lui vicini. Riscontro a tale narrato era la circostanza che effettivamente risultava effettuato il 6 dicembre 2016 sul conto della figlia Paola, che presentava al 30 giugno 2016 un saldo di soli 304 euro, un bonifico dall'estero di 50.000 euro dal fratello del proposto Giovanni con la causale "prestito per acquisto casa".

La Corte di appello ha inoltre significativamente evidenziato come tra i reati per i quali è stata accertata in sede penale la responsabilità del proposto si ponesse anche quello di intestazione fittizia, che aveva coinvolto il figlio Antonio. La difesa tra l'altro - ha rimarcato la Corte di appello - aveva omesso di confrontarsi (quindi in questa sede non può dedursi la omessa motivazione su tale punto, non oggetto di appello) con quanto affermato in primo grado, ovvero che la provvista per l'acquisto fosse il provento di un'operazione di via Cugini che vedeva coinvolti il proposto ed il Valerio, investito in Germania tramite Giovanni Blasco (a tal fine era stato evidenziato dal Tribunale come dai conti della GLE srl, riconducibile al proposto, in coincidenza con i trasferimenti di danaro in Germania fossero fuoriuscite rilevanti somme di danaro in contanti).

Quanto, poi alla prova fornita dalla difesa in ordine alla esclusiva disponibilità dell'immobile da parte della intestataria (l'immobile, nel quale era nata e cresciuta, era stato acquistato dalla madre negli anni '90 con proventi leciti in un momento in cui non era neppure ipotizzabile lo stato di vicinanza del proposto all'associazione mafiosa), la Corte di appello ha fornito puntuale risposta alle censure, rilevando che non veniva in discussione l'originario acquisto dell'immobile, ma soltanto il suo successivo riacquisto nella procedura esecutiva.

Come già osservato dal decreto genetico, era inoltre irrilevante, per contrastare la prova della riconducibilità al proposto della provvista utilizzata per l'acquisto, la correttezza della procedura di aggiudicazione. E' quindi inammissibile la censura di omessa valutazione di detta circostanza e della produzione documentale a sostegno, in quanto l'accoglimento del motivo non sortirebbe alcun effetto favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra tante, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).

3. Aspecifico e generico è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la omessa motivazione in ordine alla conferma della confisca disposta sugli altri beni. La Corte di appello ha infatti definito "non conferenti" le deduzioni difensive rispetto alle motivazioni del primo giudice e in questa sede i ricorrenti nulla hanno dedotto in ordine sia alla specificità dei motivi di gravame proposti sia alla loro decisività e contenuto, limitandosi ad una generica censura di omessa motivazione.

4. La quarta censura ripropone inoltre in modo aspecifico una questione affrontata dalla Corte di appello. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che nell'operazione di acquisto il proposto si era avvalso del tramite di Giovanni Blasco e anche di "prestiti" di soggetti vicini a lui vicini. In tale prospettiva, la Corte di appello ha anche giustificato il diniego dell'audizione dei soggetti che avevano effettuato le dazioni.

5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre