Italian Court dismisses appeal on custody revocation citing lack of novelty and sufficient identification evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Carella's appeal inadmissible regarding the revocation of his pre-trial detention. The lower court had rejected the request based on strong evidence of guilt, including intercepted conversations and specific identification of Carella as 'Enzolone' in documents and recordings. The Court ruled that the alleged errors in voice recognition and the nickname's attribution did not constitute new evidence sufficient to overturn the previous decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged new evidence consists of distinct investigative operations already exhaustively examined, and when the identification of the suspect remains supported by multiple corroborating elements such as written documents and intercepted communications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
same di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore di fiducia di Carella, avvocato Michele Caiafa del Foro di Napoli, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Vincenzo Carella avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, in data 27 ottobre 2020, ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare applicata a Carella in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/90. Il Collegio della cautela ha ribadito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, nonostante gli elementi di novità dedotti dalla parte, elementi che sono stati invece ritenuti sufficienti dal Giudice per le indagini preliminari per revocare la misura emessa unicamente in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo camorristica.
Il compendio investigativo si fonda prevalentemente su conversazioni captate in ambientale che tratteggiano il ruolo dell'indagato quale partecipe all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con il compito di responsabile della piazza di spaccio del Rione Berlingeri controllata dal clan Vinella Grassi.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Carella, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento vocale del Carrella. Gli operatori di polizia giudiziaria che, con riferimento al capo A) di incolpazione, avevano erroneamente identificato il Carella nei fotogrammi estratti dalle telecamere di sorveglianza, erano gli stessi che avevano ascoltato le intercettazioni poste a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo S) e, quindi, non potevano essere considerati profondi conoscitori del ricorrente. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'abitazione di Norelli Carmela, nonna del Carella. La donna e il ricorrente abitano nello stesso palazzo; quindi, la circostanza che i coindagati, quando si fermano con la macchina all'altezza dello stabile di residenza dei predetti dicono "qui abita la nonna di Enzolone", è indicativa del fatto che l'appellativo Enzolone non è attribuibile a Carellia, altrimenti avrebbero detto "qui abita Enzolone".
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. La questione relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è già stata esaminata in maniera esaustiva nell'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale del riesame. L'elemento di novità sarebbe costituito dal fatto che la polizia giudiziaria, che ha riconosciuto la voce del ricorrente nelle intercettazioni riportate, è la stessa che ha pacificamente errato a riconoscere il ricorrente nelle immagini del sistema di videosorveglianza. Con motivazione congrua e immune da vizi rilevabili in questa sede, il Tribunale del riesame ha sottolineato come tale fatto non rivesta il ruolo del quid novi, trattandosi di due distinte operazioni di indagine.
3. Quanto all'appellativo di "Enzolone", l'ordinanza impugnata evidenzia che sono molteplici gli elementi dai quali emergono pacificamente gli indizi circa la riconducibilità di tale appellativo all'indagato. Innanzitutto in un manoscritto redatto da uno dei vertici della associazione, e cioè Angrisano, Carella è indicato come uno dei gestori delle piazze di spaccio nelle mani del clan e dallo stesso stipendiato. Proprio in tale manoscritto il ricorrente viene chiamato con l'appellativo di "Enzolone". Inoltre, in una intercettazione ambientale fra due coindagati e Carella, i primi chiamano il secondo col soprannome "Enzolonev.
E, infine, nella relazione di servizio redatta in tale circostanza la polizia giudiziaria dà atto che la persona chiamata "Enzolone" è proprio Carella. Alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, corretta l'identificazione del Carella nel soggetto appellato come "Enzolone". 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 maggio 2021 Il Consig e tensore Il Presidente Maria S