Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31237/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31237/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31237/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sull'istanza proposta da: Benedetti William, nato a Trieste il 30/7/1969 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona d& sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 612 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31237/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va, infine, rilevato che, ricorrendone i presupposti, dopo il pignoramento, l'istante potrà avanzare richiesta di rateizzazione, ai sensi dell'art. 495, cod. proc. civ..

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento del danno civile riscossione di pene pecuniarie restituzione e risarcimento risarcimento alle vittime di reati azione civile recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 612 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sull'istanza proposta da: Benedetti William, nato a Trieste il 30/7/1969 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona d& sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.William Benedetti chiede, con istanza sottoscritta dal suo difensore, la sospensione dell'esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2020 della Corte di appello di Firenze, impugnata per cassazione con ricorso la cui trattazione è fissata all'udienza del 24 giugno 2021, con la quale è stata confermata la condanna al risarcimento dei danni a favore delle parti civili in relazione ai reati di lesioni aggravate, ascrittegli al capo g). Deduce che le parti civili Davide Sghembri, Antonio Marzana, Alessandro Puccia e Valerio Gaspeirini hanno notificato, a mezzo ufficiale giudiziario, atti di precetto per il pagamento di una somma superiore a venticinquemila euro, per la quale pende opposizione, e che tenuto conto delle proprie condizioni economiche, essendo percettore di un reddito di circa 1.500,00 euro mensili e già gravato di un impegno a versare la rata di mutuo per l'acquisto di un'abitazione (circa seicento euro mensili), non è in grado di sostenere l'esborso richiesto e subire una procedura esecutiva che inciderebbe gravemente sulle sue già precarie condizioni economiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissata con procedura de plano (Sez. U, Sentenza n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268181) deve essere rigettata. Si è in particolare evidenziato che nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, rientra anche il versamento di una somma di denaro particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell'obbligato, tale da comprometterne le esigenze esistenziali; con la precisazione che, ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (ex art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione e che, nel caso del pagamento di una somma di denaro, l'istante deve dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio (Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 14/10/2010, Manganello, Rv. 249401; Sez. 5, Sentenza n. 48115 del 06/11/2009, Pautassi, Rv. 245531).

2. Le deduzioni dell'istante non sono fondate non ricorrendo, in relazione all'importo mensile dei redditi e a quello delle somme per le quali pende il procedimento di esecuzione in sede civile il requisito del grave ed irreparabile danno. Non si è, invero, in presenza di un importo da pagare che, in assoluto, sia tanto elevato da incidere sensibilmente sullo stato economico di qualunque persona. Né tale requisito sussiste in ragione delle condizioni economiche dell'istante se correlato all'importo dello stipendio percepito perché, in tal caso, non può ritenersi che dall'esecuzione derivi un danno grave ed irreparabile che incida su bisogni essenziali, anche tenuto conto dell'impegno economico derivante dal pagamento del mutuo per l'acquisto dell'abitazione che, comunque, costituisce un elemento attivo del patrimonio dell'istante che entra nel gioco delle valutazioni necessarie per verificare la incidenza dell'esecuzione della condanna civile sulle complessive condizioni patrimoniali.

Va, infine, rilevato che, ricorrendone i presupposti, dopo il pignoramento, l'istante potrà avanzare richiesta di rateizzazione, ai sensi dell'art. 495, cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta l'istanza. Così deciso il 12 maggio 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano Ange, Lo3tanzo t—.