Cassation annuls preventive measures for Ferrari due to insufficient evidence of guilt, allowing the case to proceed to trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preventive measure of professional ban imposed on Ferrari, De Laurentiis, and Tretola regarding the partial acceptance of their appeal. While the court rejected arguments regarding the sufficiency of evidence for environmental crimes and the specific role of De Laurentiis, it found the first ground valid due to a lack of clear procedural sequence regarding the alleged fraud. Consequently, the measure was annulled for Ferrari with a remand to the trial court, while the appeals of the other two defendants were dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 290, cod. proc. pen.; Art. 310, cod. proc. pen.: The Court of Cassation annuls a preventive measure when the lower court fails to establish the necessary procedural sequence to verify the existence of the alleged crime, requiring a remand for factual verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Ferrari Piero, nato a Roma il 17/12/1965 2) De Laurentiis Francesco, nato a Napoli il 27/02/1960 3) Tretola Giovanni, nato a Bollate, il 22/01/1975 avverso l'ordinanza del 15/05/2020 del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per Ferrari e senza rinvio per gli altri ricorrenti; lette le conclusioni dei difensori ricorrenti, avv. Umberto del Basso De Caro per Ferrari ed avv. Andrea De Sanctis per De Laurentiis, che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli ha applicato agli indagati Pietro Ferrari, Francesco De Laurentiis e Giovanni Tretola la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di professioni, imprese ed uffici direttivi di enti e imprese, a norma dell'art. 290, cod. proc. pen., parzialmente accogliendo l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale del 5 maggio 2020, che aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari personali avanzata dalla medesima autorità inquirente.
S'ipotizza, a carico di costoro, una serie di frodi nelle pubbliche forniture e di episodi di inquinamento ambientale, che avrebbero commesso nelle loro qualità di amministratore delegato (Ferrari) e di dirigenti (gli altri due) della "Ge.Se.Sa." s.p.a., titolare della gestione di alcuni depuratori pubblici per conto di diversi comuni dell'area del Sannio, nella provincia di Benevento. De Laurentiis è chiamato a rispondere, inoltre, di truffa aggravata e di falso ideologico in atto pubblico. Avverso tale provvedimento, con separati atti dei rispettivi difensori, ricorrono i tre indagati.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di Ferrari si compone di due motivi. 2.1. Il primo, benché denunci anche violazioni delle norme penali e processuali di riferimento, si duole essenzialmente dell'illogicità ed insufficienza della motivazione in punto di gravità indiziaria, deducendo che l'addebito si fonderebbe soltanto su una responsabilità di posizione e sull'indimostrato assioma per cui, in ragione del suo ruolo di vertice, egli non potesse non sapere dell'irregolare gestione dell'attività aziendale. In particolare, il Tribunale avrebbe completamente trascurato una sua conversazione intercettata con il dirigente aziendale Rossi, da cui emergerebbe, invece, che i suoi collaboratori non lo informassero compiutamente e che egli, in occasione di un controllo dei carabinieri, avesse manifestato, con toni adirati, la volontà di denunciare eventuali comportamenti illeciti di terzi o, in alternativa, di licenziare i responsabili aziendali.
Inoltre, quei sudici avrebbero travisato la sua memoria difensiva, volta ad evidenziare le peculiarità di contesto dello svolgimento del servizio in quell'area rispetto ad altre zone del Paese, invece arbitrariamente intesa come ammissione di una politica aziendale di stringente contenimento dei costi della gestione, al fine di garantire la remuneratività di quest'ultima per l'azienda. Inoltre, e più in generale, la difesa lamenta la mancata risposta, da parte del Tribunale, ai rilievi difensivi mossi nel corso dell'udienza camerale. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazioni di legge processuale e vizi di motivazione, in relazione al ritenuto pericolo di recidiva, con specifico riguardo ai requisiti di attualità e concretezza del medesimo, avendo il Tribunale compiuto una valutazione incoerente rispetto alle linee esegetiche tracciate dalla pur non univoca giurisprudenza di legittimità.
L'ordinanza impugnata, infatti, si sarebbe espressa in termini di mera possibilità di prossime occasioni d'illecito, e non invece di probabilità, ma soprattutto avrebbe completamente trascurato, ai fini di tale giudizio, la personalità dell'indagato, il significativo tempo trascorso dai fatti (pari a circa due anni) e, in particolar modo, la circostanza per cui egli attualmente sia amministratore delegato di una diversa società, che opera nel medesimo settore, ma in tutt'altro contesto territoriale, e che ha ottenuto plurimi riconoscimenti pubblici di eccellenza ambientale e non risulta coinvolta in alcun procedimento penale.
Sarebbe perciò illogico, oltre che in contrasto con la disciplina di rito, l'assunto di quei giudici, secondo cui si debba prescindere dalla considerazione di tali dati di contesto, poiché non si potrebbe escludere che, al ripresentarsi di analoghe situazioni di criticità economica per le diverse aziende da lui guidate, l'indagato, «alla bisogna» (testuale), possa reiterare le medesime politiche imprenditoriali criminali.
3. Due sono i motivi rassegnati anche dal ricorrente Giovanni Tretola. 3.1. Il primo lamenta violazioni di legge processuale e vizi di motivazione, nella parte in cui l'ordinanza ravvisa un pericolo di reiterazione criminosa munito dei caratteri della concretezza e dell'attualità. In tale suo giudizio, il Tribunale non avrebbe considerato che:
a) i rapporti di esso ricorrente con il responsabile del laboratorio di analisi, complice - secondo l'accusa - nella falsificazione dei dati di rilevamento dei livelli d'inquinamento delle acque, non potrebbero dar luogo a sospetti, poiché egli chiede all'altro di ricevere per mail le segnalazioni di eventuali superamenti di valori, e quindi con uno strumento tracciabile;
b) il fatto di continuare ad essere contattato dai tecnici comunali pur dopo aver dismesso il proprio ruolo in quel settore aziendale deve ascriversi ad una mancata conoscenza, da parte di tali interlocutori, del suo avvenuto avvicendamento;
c) il nuovo ruolo attualmente assegnatogli in azienda non ha nulla che vedere con il trattamento dei reflui e la gestione dei rifiuti;
d) l'ultima condotta delittuosa ascrittagli è ormai risalente nel tempo;
e) sono ormai cambiate la governance e la politica aziendale. 3.2. Il secondo motivo denuncia la viola2:ione dell'art. 290, cod. proc. pen., laddove il Tribunale, con inconferenti citazioni di precedenti di legittimità, ha ritenuto che la misura interdittiva ivi prevista possa applicarsi anche a chi, come l'indagato, non rivesta alcuna delle qualifiche previste dalla norma e sia un mero dipendente della società, legato a questa da un contratto di lavoro subordinato.
4. L'indagato De Laurentiis propone tre doglianze. 4.1. La prima riguarda l'assenza di gravità indiziaria per tutte le fattispecie di reato a lui addebitate. 4.1.1. Relativamente alla frode nelle pubbliche forniture, dall'ordinanza impugnata emergerebbero, al più, meri inadempimenti delle obbligazioni gravanti sulla società in ragione del contratto di servizio, i quali, però, non sono sufficienti ad integrare tale fattispecie delittuosa, occorrendo, a tal fine, ulteriori espedienti maliziosi, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme a quanto convenuto.
Inoltre, l'affermazione di una politica aziendale tutta protesa al risparmio dei costi di gestione, al fine di lucrare sulle forniture, sarebbe del tutto apodittica; sotto questo profilo, anche questo ricorrente denuncia il travisamento della memoria dell'indagato Ferrari. 4.1.2. Dell'inquinamento ambientale, poi, mancherebbero tutti i requisiti tipici previsti dall'art. 452-bis, cod. pen.. Indimostrata sarebbe la compronnissione delle acque, non essendo stata effettuata, dai competenti organi pubblici, alcuna verifica tecnica comparativa tra la situazione preesistente agli scarichi e quella successiva; talché risulta aprioristica anche l'affermazione, compiuta dal Tribunale, di un nesso causale tra quegli sversamenti e lo stato dei corsi d'acqua interessati.
Altrettanto dicasi per l'esistenza di un deterioramento significativo e misurabile, essendosi rilevato il superamento di due soli valori: l'uno, tuttavia, quello degli escherichiacoli, meramente consigliato e non invalicabile; e l'altro, quello della "ecotossicità", che, in caso d'inosservanza, non dà luogo nemmeno a sanzioni di tipo amministrativo. Inoltre, risulta del tutto pretermessa dal Tribunale la disamina del necessario carattere abusivo di siffatte condotte: il quale richiede una condotta clandestina od occulta ovvero, quanto meno, l'assenza di autorizzazioni o la violazione di precise norme di legge, di cui, peraltro, non si fa parola nemmeno nella contestazione provvisoria. 4.1.3.
Riguardo, poi, ai fatti di cui al capo 26), rubricati dal Pubblico ministero come abuso d'ufficio, ma riqualificati dal Tribunale come falso ideologico in atto pubblico, sostiene la difesa che, siccome il Pubblico ministero ha ipotizzato tale fattispecie delittuosa, per le stesse condotte, in un altro capo d'incolpazione (n. 25), per il quale non ha avanzato appello verso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare da parte del G.i.p., il Tribunale del riesame non avrebbe potuto applicare alcuna misura, essendosi formato il giudicato cautelare su quel provvedimento reiettivo. 4.2.
Il secondo motivo d'impugnazione, dietro lo schermo della violazione dell'art. 274, cod. proc. pen., denuncia sostanzialmente l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari. In particolare, il dato di fatto dell'assegnazione dell'indagato a mansioni del tutto differenti da quelle ricoperte all'epoca dei fatti sarebbe stato eluso dal Tribunale con motivazione meramente congetturale, sia relativamente alla strumentalità di tale nuovo incarico alla paralisi dell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, sia alla revocabilità e, comunque, alla fittizietà, in concreto, di tale destinazione; tanto più che quest'ultima è rimasta in essere nonostante i lunghi tempi, pari a circa nove mesi, che ha richiesto la trattazione di quella procedura incidentale.
Inoltre, anche questo ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia calibrato il giudizio di attualità del pericolo di recidiva su un parametro di alta probabilità, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, e non abbia considerato il lungo tempo ormai trascorso dai fatti. 4.3. Con il terzo motivo, anche la difesa di De Laurentiis deduce l'inapplicabilità allo stesso della misura interdittiva di cui al citato art. 290, per ragioni sostanzialmente identiche a quelle rassegnate dal coindagato Tretola, soffermandosi, in particolare, sulla non pertinenza dei riferimenti di giurisprudenza richiamati dal Tribunale, non applicabili al prestatore di lavoro subordinato, 5.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, sia in punto di gravi indizi di colpevolezza che di esistenza di esigenze cautelar', per l'indagato Ferrari; nonché per l'annullamento senza rinvio, per gli altri ricorrenti, in accoglimento del motivo dell'inapplicabilità dell'anzidetta misura interdittiva ai lavoratori subordinati.6. Hanno depositato memorie e conclusioni scritte i difensori dei ricorrenti Ferrari e De Laurentiis, insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dei motivi di ricorso proposti dall'indagato Ferrari, non è fondato il primo, in tema di gravità indiziaria, mentre lo è il secondo, in punto di esigenze cautelari. 1.1. Quanto al primo profilo, infatti, il ricorso si risolve nell'allegazione di una conversazione intercettata tra il ricorrente ed un dirigente tecnico dell'azienda, il coindagato ing. Rossi, tuttavia chiaramente riferibile ad una specifica e circoscritta vicenda marginale («quei tre recipienti di merda... lasciati nel depuratore», secondo le parole dello stesso Ferrari). Nessun carattere decisivo, in senso favorevole all'indagato, può esserle, allora, attribuito, a fronte di un'attività aziendale illegale grave, sistematica e reiterata, dettagliatamente ricostruita dal Tribunale nella sua ordinanza e posta in essere dai vertici operativi dell'impresa, che rispondevano direttamente ad esso amministratore delegato.
Inoltre, proprio le giustificazioni addotte dall'indagato ed incentrate sull'economicità dell'attività aziendale danno conferma della sua piena consapevolezza dello stato delle cose: talché la deduzione in tal senso compiuta dal Tribunale si rivela tutt'altro che illogica. Il ricorso, pertanto, per questa parte dev'essere respinto. 1.2. A diverse conclusioni si deve prevenire, invece, con riferimento alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ravvisato il pericolo di recidiva, in ragione del perdurante svolgimento, da parte dell'indagato, sostanzialmente del medesimo ruolo, nello stesso settore imprenditoriale, seppure in differenti società ed in altri contesti geografici: da ciò deducendo che, «al ripresentarsi di, pur temporanee, criticità economiche di sorta delle imprese attualmente gestite, egli possa reiterare e far reiterare condotte criminose analoghe» a quelle addebitategli.
Occorre tenere a mente, però, in proposito, che il pericolo di reiterazione criminosa può reputarsi "concreto" solo quando si fondi su elementi reali e non soltanto ipotetici; inoltre, perché sia "attuale", occorre la ragionevole probabilità del verificarsi di un'occasione per delinquere, ancorché non necessariamente specifica ed imminente, da valutarsi secondo un giudizio prognostico che tenga conto - come richiede l'art. 274, cod. proc. pen. - non solo delle «modalità e circostanze del fatto», e quindi del dato oggettivo, ma anche della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato, tali da far fondatamente ipotizzare che sia egli stesso a creare le condizioni affinché tale occasione si verifichi.
Se così è, si coglie all'evidenza la doppia frattura logica del discorso giustificativo del Tribunale: anzitutto in punto di concretezza, perché l'ipotesi della criticità delle imprese attualmente amministrate dall'indagato non è suffragata da alcun dato probatorio, e dunque si presenta come un'astratta congettura; ma anche sotto il profilo dell'attualità, poiché la reiterazione delle condotte illegali è rappresentata in termini di mera possibilità («possa») e non di ragionevole probabilità. Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, trattandosi di decisione fondata su un'errata lettura del dato normativo e non delle emergenze procedimentali, suscettibile, in tale secondo caso, di essere emendata con una motivazione supplementare.
2. Non merita accoglimento, invece, il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato Tretola. 2.1. Il primo motivo, in tema di sussistenza del pericolo di recidiva, è generico e privo di ogni fondamento, oltre a sostanziarsi, per una parte qualificante, nella proposta di una diversa interpretazione di alcuni dati istruttori, che esula dal sindacato del giudice di legittimità. E' sufficiente osservare, allora, che, tanto sul ruolo centrale di costui nella sistematica gestione illegale dell'attività aziendale (con particolare riferimento ai rapporti con il laboratorio di analisi che forniva gli esiti alterati degli esami chimici), quanto sull'immediata strumentalità del suo trasferimento a nuove mansioni nel tentativo di neutralizzare l'iniziativa cautelare del Pubblico ministero, l'ordinanza è chiara e persuasiva (pagg. 9 s., 21, 23), mentre il ricorso si limita a qualificare come congetturali quelle considerazioni, senza però spiegare le ragioni su cui fonda tale assunto. 2.2.
Neppure il secondo motivo ha fondamento giuridico. L'art. 290, cod. proc. pen., per quanto interessa ai fini del presente giudizio, prevede il «divieto di esercitare.., uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese», disponendo che, in tal caso, «il giudice interdice... all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti». Al cospetto di tale dato normativo testuale, deve sicuramente escludersi un'eventuale estensione del divieto a mansioni diverse da quelle proprie degli uffici direttivi.Per converso, però, se non a prezzo di frustrare la funzione cautelare dell'istituto, la norma deve ritenersi applicabile pure a coloro che tali uffici svolgano anche soltanto di fatto, indipendentemente, cioè, dalla formale attribuzione, nell'organigramma aziendale, di una qualifica direttiva.
E, per la stessa ragione, nessun rilievo può assegnarsi alla natura del rapporto di lavoro che lega il singolo all'azienda, sia esso, cioè, di tipo subordinato oppure autonomo, temporaneo o di durata indeterminata. In tal senso, del resto, la scelta lessicale del legislatore, che si concentra sull'esercizio di tali uffici («divieto di esercitare»), rivela inequivocamente come esso abbia avuto presente il momento dinamico di tale attività, piuttosto che gli aspetti formali. Quanto, poi, alla nozione di "ufficio direttivo", per tale deve intendersi quello che attribuisca al singolo poteri organizzativi dell'attività d'impresa e del lavoro altrui, con un apprezzabile margine di autonomia decisionale, anche soltanto all'interno di un limitato settore aziendale, o comunque il potere di determinare o concorrere a determinare le scelte organizzative ed operative dell'ente od a manifestarne la volontà nei confronti dei terzi, pur in assenza della formale attribuzione di una qualifica dirigenziale.
Non può residuare alcun dubbio, allora, sulla base di tali premesse, sull'applicabilità del divieto cautelare in esame al Tretola, che, nella sua qualità di responsabile degli investimenti e, sostanzialmente, di responsabile del servizio fognatura e depurazione (pag. 20 s., ord.), svolgeva, di diritto oltre che di fatto, in posizione sottordinata ma con un apprezzabile margine di autonomia decisionale, funzioni di tipo organizzativo, le quali comunque direttamente incidevano sulle modalità di esercizio dell'attività aziendale. Peraltro, va evidenziato che l'ordinanza del Tribunale gli vieta di continuare ad esercitare, «anche informalmente» (cioè, di fatto: pag. 23, in fine), tali uffici, mentre non gli impedisce di continuare a lavorare in azienda con diverse mansioni.
Diversa questione, invece, è quella se, continuando a prestare la propria attività lavorativa all'interno della società, di fatto egli continui a svolgere quegli uffici. Si tratta, infatti, di profilo che non attinge la legittimità della misura, unico aspetto in discussione in questa sede, ma piuttosto l'esecuzione della stessa e la sua adeguatezza rispetto all'esigenza cautelare che s'intende tutelare: materia, questa, riservata al giudice di merito. 2.3. Il ricorso di Tretola, pertanto, dev'essere rigettato, con conseguente condanna del medesimo alla rifusione delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).3.
Quanto al ricorso dell'indagato De Laurentiis, si presenta fondato soltanto il motivo di cui al precedente § 4.1.3., relativo al falso ideologico rubricato al capo 26) dell'incolpazione provvisoria. 3.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, invero, non si comprende se, per il reato di falso ideologico relativo alla medesima vicenda e rubricato al precedente capo 25), il Pubblico ministero non abbia mai avanzato richiesta di misura cautelare (come parrebbe affermare.il Tribunale; pag. 15, ord.), oppure se l'abbia formulata, gli sia stata respinta dal C=E143: ed esso ion l'abbia impugnata con l'appello (come invece sostiene la difesa).
Nel primo caso, non v'è dubbio che sarebbe nei poteri del Tribunale del gravame applicare la misura per il reato di falso, previa riqualificazione in tal senso della condotta sussunta dal Pubblico ministero nella differente fattispecie astratta dell'art. 323, cod. pen., non essendosi formato sul punto alcun "giudicato cautelare". Diversamente dovrebbe ritenersi, invece, nella seconda eventualità, poiché, in presenza di un fatto identico nei suoi aspetti materiali, l'omessa impugnazione del provvedimento di rigetto, da parte del Pubblico ministero, di una richiesta di misura cautelare per esso avanzata determina un giudicato allo stato degli atti, che non può essere superato sol per effetto di una riqualificazione giuridica, nei termini già disattesi dal primo giudice e non avversati, della medesima condotta, integrante - secondo l'ipotesi d'accusa, tuttavia non assentita - anche un reato concorrente.
Risulta decisivo, pertanto, accertare la sequenza procedimentale verificatasi nel caso specifico, la quale non emerge con sicurezza dal provvedimento impugnato né dal ricorso: ne consegue, di necessità, l'annullamento del primo, in parte qua, con rinvio al giudice di merito per la relativa verifica. 3.2. Non hanno fondamento, invece, le censure in punto di gravità indiziaria. 3.2.1. Quanto alla frode nelle pubbliche forniture, la tesi difensiva dell'esistenza di semplici inadempimenti del contratto di servizio è patentemente smentita dalle risultanze istruttorie rammentate dal Tribunale e sostanzialmente incontroverse, che piuttosto attestano l'impiego di sistematiche e raffinate modalità truffaldine nella gestione dell'attività, a loro volta strumentali alla dissimulazione dell'inadempimento del contratto di gestione (pagg. 4-6, ord.) 3.2.2.
Riguardo all'inquinamento ambientale, si tratta di doglianza di puro fatto, perciò sottratta al sindacato di legittimità, e peraltro fondata sull'inconferente assunto del mancato superamento di alcuni valori normativi (circostanza per di più esposta in modo generico, senza puntuali riferimenti probatori). Sul punto, infatti, corretta si rivela l'affermazione del Tribunale sulla non decisività, ai fini della sussistenza del reato, del superamento di valori legali previsti dalla normativa di settore: costante, infatti è la giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare che, ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis, cod. pen., le condotte di deterioramento o connpromissione del bene, ipotizzate nel caso in scrutinio, non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici (tra altre, Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273566). 3.3.
Quanto al secondo motivo, in tema di sussistenza di esigenze cautelari, valgano le medesime considerazioni già rassegnate per il coindagato Tretola, avendo il Tribunale ampiamente descritto, anche per De Laurentiis (assistente pianificatore e tramite tra i dirigenti e gli addetti agli impianti di depurazione), il ruolo centrale nell'organizzazione dell'attività illegale oggetto d'accusa, nonché avendo persuasivamente illustrato il carattere meramente strumentale del suo trasferimento ad altri incarichi: di nessun pregio, infatti, in senso contrario, è l'osservazione difensiva sulla protrazione di tale diversa assegnazione per molti mesi, laddove si rilevi la coincidenza del relativo periodo con quello di svolgimento delle indagini, durante il quale, appunto, più probabile è l'em issione di misure di cautela. 3.4.
Il terzo motivo, infine, ripropone la questione sollevata anche dall'indagato Tretola in ordine all'ambito applicativo dell'art. 290, cod. proc. pen., sulla quale è sufficiente richiamare quanto già dianzi osservato in parte motiva (§ 2.2.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, per Ferrari e rigetta nel resto il suo ricorso. Rigetta il ricorso di Tretola e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla l'ordinanza impug