Sentenza — n. 31235/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonio Ferriero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che in data 21 settembre 2020 aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, allo stesso applicata il 9 giugno 2020 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il provvedimento del Tribunale dava atto che sulla ordinanza restrittiva si era pronunciato il Giudice del riesame, confermandola, e che il ricorso per cassazione proposto dall'indagato era stato rigettato dalla Corte Suprema; che con due successive istanze de liberate l'indagato aveva dedotto l'affievolimento delle esigenze cautelari e il venir meno dei gravi indizi, entrambe respinte dal Giudice per le indagini preliminari e avverso le quali l'indagato aveva proposto appello, la cui trattazione era stata riunita.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, artt. 299 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Illogica ed in violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è la ritenuta presunzione di pericolosità sociale del ricorrente, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza del 2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma. Il ruolo partecipativo e i suoi precedenti imponevano una approfondita valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, una volta venuto meno il possibile ruolo partecipativo (non potendo più fornire quello specifico contributo causale), non essendovi reati-fine, tenuto conto del tempo trascorso, della sua incensuratezza e della chiusura delle indagini.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferriero Antonio, nato a Casandrino il 03/03/1994 avverso la ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonio Ferriero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che in data 21 settembre 2020 aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, allo stesso applicata il 9 giugno 2020 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il provvedimento del Tribunale dava atto che sulla ordinanza restrittiva si era pronunciato il Giudice del riesame, confermandola, e che il ricorso per cassazione proposto dall'indagato era stato rigettato dalla Corte Suprema; che con due successive istanze de liberate l'indagato aveva dedotto l'affievolimento delle esigenze cautelari e il venir meno dei gravi indizi, entrambe respinte dal Giudice per le indagini preliminari e avverso le quali l'indagato aveva proposto appello, la cui trattazione era stata riunita.
Il Tribunale riteneva che nessun elemento nuovo fosse stato allegato dalla difesa rispetto a quelli già valutati in sede di riesame e sui quali si era formato il giudicato cautelare: così sia quanto alle dedotte sopravvenienze per il quadro cautelare sia per le esigenze cautelari (non essendo sufficiente alla loro elisione o affievolimento il mero decorso del tempo).
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 274, 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per le quali andava esclusa la presunzione di pericolosità. La richiesta di revoca della misura cautelare si basava sulla sopravvenuta assenza di gravi indizi e per la sopravvenuta assenza di esigenze cautelari. In questa sede si intende criticare la motivazione della ordinanza con riferimento al secondo punto, pur nella convinzione della erroneità anche della dedizione sul primo punto.
Illogica ed in violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è la ritenuta presunzione di pericolosità sociale del ricorrente, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza del 2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma. Il ruolo partecipativo e i suoi precedenti imponevano una approfondita valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, una volta venuto meno il possibile ruolo partecipativo (non potendo più fornire quello specifico contributo causale), non essendovi reati-fine, tenuto conto del tempo trascorso, della sua incensuratezza e della chiusura delle indagini.
In tale prospettiva la risposta del Tribunale è pretestuosa e carente quanto all'attualità delle esigenze cautelari. Il giudicato cautelare non è un totem inciliscutibile essendo obbligo del giudice verificare costantemente la indispensabilità del presidio cautelare. Si richiamano quanto al superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza Notarianni del 2016; nonché l'ordinanza del 2017 che ha trasmesso gli atti alle Sezioni Unite nel caso Gattuso e comunque l'orientamento più evoluto che valorizza per superare la presunzione di pericolosità il fattore tempo.L'esame della storia personale del ricorrente (è incensurato, non ha frequentazioni successive al 2017 con pregiudicati o coindagati, e in precedenza non ha avuto frequentazioni con affiliati al clan - se non quelle sporadiche in anni di monitoraggio con Di Lorenzo -, non ha precedenti o pendenze successive alla commissione del fatto) sia ab origine sia in data odierna, nonché la risalenza del fatto, la possibilità del suo allontanamento dai luoghi in cui sono maturate le condotte, il limitato ruolo partecipativo anche in termini temporali, la mancanza di legami attuali con il contesto di criminalità in cui sono state maturate le condotte illecite, sono tutti elementi che consentono di superare la presunzione legale che assiste il reato ascrittogli. 2.2.
Violazione di legge (artt. 299 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. Il Tribunale ha respinto la censura relativa al rifiuto del Giudice per le indagini preliminari di procedere ad interrogatorio dell'indagato, riportando un arresto che non è stato possibile rinvenire ma in ogni caso travisando la richiesta difensiva che non era volta a fornire la sola versione alternativa dei fatti, in quanto la difesa aveva addotto prove nuove che solo l'indagato poteva spiegarne il contenuto (nella specie, il contenuto di una intercettazione). In tale prospettiva, la Suprema Corte ritiene l'interrogatorio passaggio obbligato del confronto cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo si scontra con la valutazione - non oggetto di censura - che alcun elemento nuovo era sopraggiunto rispetto a quelli già valutati nella precedente procedura cautelare. Né la difesa dedotto nuovi elementi ma soltanto aveva chiesto in definitiva la reinterpretazione di elementi che componevano il quadro indiziario. In tale prospettiva la tesi difensiva di una rivalutazione del quadro cautelare non veniva a trovare alcun elemento di novità, tale non potendosi considerare il mero passaggio del tempo e la buona condotta tenuta dopo l'applicazione del presidio cautelare (che evidentemente ha la sua funzione a tal fine).
Il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999).
Secondo un pacifico orientamento in tema di richiesta di revoca della misura cautelare in carcere, il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo "status libertatis" del soggetto, in quanto la disciplina prevede, a pena di inefficacia delle misure coercitive, termini di durata massima della custodia cautelare (Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161).
I precedenti richiamati dal ricorrente mal si attagliano al caso in esame, perché relativi all'adozione della misura cautelare e non pertinenti al superamento del giudicato cautelare, la cui vigenza nel sistema è pacificamente affermato nel panorama giurisprudenziale di questa Corte.
3. Anche il secondo motivo avanza censure manifestamente infondate. Correttamente, il Tribunale ha richiamato il principio, secondo cui in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma 3 -ter, cod. proc. pen., qualora questi, senza indicare fatti nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, si limiti a prospettare una mera ed alternativa tesi difensiva motivatamente disattesa dal giudice (Sez. F, n. 28741 del 11/08/2020, Manco, Rv. 279760). A fronte di elementi indiziari non aventi il carattere della novità - dato non contestato dal ricorrente in questa sede - correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non necessario procedere all'interrogatorio.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12/ /2021. Il Consiglie