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Sentenza — n. 31234/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31234/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31234/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, Sezione riesame, rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bari del 3 novembre 2020. Stando alla provvisoria imputazione, il Rollo è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, armata, denominata "società foggiana", articolata in tre diversi rami operativi coagulati per gruppi familiari (cd. batterie), con il ruolo di addetto al settore dell'estorsioni, essendo investito altresì di compiti di supporto logistico ai gruppi di fuoco.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, artt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 31234/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Se è vero che i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in linea di principio, inesaustivi a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato, purtuttavia, in presenza di una chiamata che — come nel caso che occupa — è ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659).

Parole chiave

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assistenza giudiziaria in materia civile complicità favoreggiamento partecipazione al reato indagine per furto ruolo di capofila o di istigatore

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Stando alla provvisoria imputazione, il Rollo è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
artt. 416-bis cod. pen
Propone ricorso il difensore, il quale formula un unico, complesso motivo, deducendo vizi di legge sostanziale e processuale (in rapporto agli artt. 416-bis cod. pen., 273 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Rollo Giovanni, nato a Foggia il 18/08/1987 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Riesame in data 18/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso con requisitoria scritta in data 19 aprile 2011, chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, Sezione riesame, rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bari del 3 novembre 2020. Stando alla provvisoria imputazione, il Rollo è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, armata, denominata "società foggiana", articolata in tre diversi rami operativi coagulati per gruppi familiari (cd. batterie), con il ruolo di addetto al settore dell'estorsioni, essendo investito altresì di compiti di supporto logistico ai gruppi di fuoco.

Il compendio indiziario è costituito dalle risultanze dell'attività intercettiva, dalle dichiarazioni dei collaboratori Carlo Verderosa e Giuseppe Folliero, dalle informative della polizia giudiziaria, nonché da una serie di sentenze irrevocabili che hanno riconosciuto l'esistenza ed il carattere mafioso del sodalizio. I gravi indizi di colpevolezza sono stati invece esclusi in relazione al delitto di tentato omicidio ai danni dei fratelli Trisciuoglio, inizialmente ipotizzato a carico del ricorrente, per la ritenuta insussistenza di riscontri a contenuto individualizzante.

2. Propone ricorso il difensore, il quale formula un unico, complesso motivo, deducendo vizi di legge sostanziale e processuale (in rapporto agli artt. 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen. e 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. Le dichiarazioni dei collaboranti con l'Autorità giudiziaria Verderosa e Folliero, come compendiate ai fogli 1626 e ss. della richiesta del Pubblico Ministero, sarebbero inficiate da assoluta genericità, imprecisione e vaghezza, oltre che da profili non risolti di illogicità e contraddittorietà.

Non sarebbero stati acquisiti riscontri estrinseci di natura individualizzante idonei a dimostrare l'attribuibilità del fatto-reato al suo autore, avendo i collaboranti riferito dell'appartenenza di costui al sodalizio criminale, senza indicare quale apporto fattivo egli avrebbe offerto alla sua esistenza ed operatività. Ed invero, non risultano contestati all'indagato reati-fine, corroborativi dell'ipotesi d'accusa, e i collaboranti nulla avrebbero riferito in ordine a condotte estorsive, coerenti con il ruolo attribuito al ricorrente. Appare infine non corretto, secondo la prospettazione difensiva, rinvenire il riscontro alla chiamata del Folliero nei rapporti di frequentazione con i fratelli Francavilla, documentati dalla videoriprese in atti acquisite, in quanto tali rapporti possono essere ritenuti idonei a tal fine solo in presenza di altri e compiuti elementi individualizzanti.

CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto si sostanzia nella reiterazione delle medesime censure già sottoposte al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con l'articolato contenuto della ordinanza impugnata, la quale, anche riproducendo mirati e significativi stralci dell'ordinanza genetica, ricostruisce in modo puntuale sia le attività del gruppo criminale sia la condotta di partecipazione riferibile al ricorrente. La difesa non chiarisce perché non siano convincenti le risposte già date dal Tribunale a quelle doglianze, né evidenzia travisamenti oggettivi degli elementi indiziari o profili di manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale del provvedimento.

Attraverso una serie di ipotizzati vizi di legge, già prospettati in precedenza, contesta, ancora una volta, l'esistenza di un solido quadro indiziario a carico del giudicabile.

2. Quanto al portato delle dichiarazioni dei collaboranti, tutt'altro che generiche sono le dichiarazioni del Folliero, che ha avuto nel Rollo, al quale era legato da risalenti rapporti di amicizia, anche il suo mentore, per averlo costui inserito nella batteria denominata Sinesi-Francavilla. Folliero ha indicato l'epoca dell'originaria affiliazione del ricorrente (anno 2011), il quale gli aveva personalmente riferito che «metteva bombe e si occupava di estorsioni»; ha aggiunto che nel 2016 l'indagato, alternandosi a Giuseppe Francavilla, gli aveva corrisposto per alcuni mesi lo stipendio mensile di 400/500,00 euro, retribuzione che era stata sospesa a causa delle esigue risorse della consorteria in quel periodo, così come proprio il Rollo gli aveva rappresentato; ha anche riferito che la batteria cui entrambi appartenevano si occupava di estorsioni e di droga e che, con il Rollo, avevano eseguito la cessione di 50 grammi di cocaina in Foggia, all'interno di una sala giochi di via Lucera.

Il collaboratore ha narrato di almeno sei attentati dinamitardi posti in essere dal Rollo, indicandone circostanze di tempo e di luogo, oltre a soggetti coinvolti ed obiettivi attinti; nonché del tentato omicidio in danno dei fratelli Trisciuoglio in relazione al quale il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la gravità indiziaria per assenza di riscontri individualizzanti, e non invece per l'inattendibilità del collaboratore; ha descritto altra azione con armi da fuoco perpetrata a casa di Vincenzo D'Angelo. Ha infine indicato il luogo dove il Rollo occultava armi e centraline (utili per commettere furti di autovetture, destinate ad essere impiegate in azioni criminose, anche di natura onnicidiaria, per conto del sodalizio), che erano state rinvenute e sequestrate dalla polizia giudiziaria in data 9 maggio 2019.

Anche il collaboratore Verderosa, affiliato alla diversa, ma confederata, batteria Moretti-Pellegrino-Lanza, a partire dal 2011, riferiva di essersi occupato essenzialmente di droga, di avere conosciuto il Rollo, inquadrato nel gruppo dei fratelli Francavilla, e di avere con lo stesso collaborato in alcune azioni congiunte delle tre batterie, sempre inerenti al settore degli stupefacenti. Aggiungeva che l'indagato, pur senza occuparsi di narcotraffico, aveva gestito delle cessioni di stupefacenti, avvalendosi della collaborazione di alcuni ragazzi, e che era stato lo stesso Rollo a riferirgli di essersi sempre occupato di estorsioni.

Tali gli elementi fattuali acquisiti, ritiene il Collegio che le dichiarazioni ampie e circostanziate dei propalanti si riscontrino reciprocamente, evidenziando autonomia genetica, in quanto provenienti da soggetti inseriti in diverse articolazioni di una pur unitaria associazione criminale. Esse convergono, senza alcuna circolarità, sul ruolo criminale del Rollo, sia pure riguardato dalle diverse prospettive dei rispettivi autori. L'ordinanza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione del principio di diritto, che costituisce oramai ius receptum, per il quale i riscontri esterni alla chiamata in correità ben possono essere costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, in tal caso richiedendosi che esse convergono in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed abbiano portata individualizzante; la quale va correttamente intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa tuttavia pretendersi la piena sovrapponibilità dei rispettivi contenuti narrativi, dovendo piuttosto essere privilegiato l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bpmbadino, Rv. 277393, relativamente ad un caso in cui, pur essendosi limitati a riferire genericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in essere dal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costui nei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati).

Va al riguardo ribadito, con riferimento al reato di associazione mafiosa, che il fatto da provare è costituito non dal singolo comportamento del sodale, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699), sicché del tutto ininfluente appare la mancata contestazione di reati- fine, che del reato associativo sono meri indicatori, non coessenziali alla sua integrazione. Secondo la stessa direttrice ermeneutica, si è affermato che le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e — in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni — siano concordanti nel loro nucleo essenziale, non inficiando il valore della concordanza eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto; mentre devono ritenersi inidonee a suffragare la chiamata quelle propalazioni che, per le loro caratteristiche, siano tali da far necessariamente ritenere che il loro autore non abbia preso affatto parte alle vicende riferite„ ovvero abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di avvalorare un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Schicchitano, Rv. 280741;

Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Sotto altro profilo, e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non si richiede affatto che gli elementi di riscontro, per valere come tali, abbiano lo spessore di una prova autosufficiente. Se così fosse, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata stessa (in tal senso, Sez. 2, n.35923 del 11/07/2019, cit.). Da tanto consegue che è destituita di fondamento la censura sulla inidoneità delle frequentazioni documentate dalle videoriprese, valorizzate nell'ordinanza genetica quali ulteriori elementi corroborativi delle propalazioni dei collaboratori, a fungere per sé sole da riscontro.

Se è vero che i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in linea di principio, inesaustivi a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato, purtuttavia, in presenza di una chiamata che — come nel caso che occupa — è ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo, le relazioni qualificate costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659).

2. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma che si indica in dispositivo a favore della cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art., 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.