Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31233/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31233/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31233/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Mario Clemente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che in data 3 novembre 2020 aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo la provvisoria imputazione, l'indagato avrebbe fatto parte di una associazione armata di tipo mafioso denominata "Società foggiana", radicata nel territorio di Foggia e strutturata in sotto-articolazioni, denominate "batterie" ("Moretti-Pellegrino", "Sinesi-Francavilla" e "Triscuolo-Prencipe-Tolonese"), mutevoli nella consistenza e composizione in base alle necessità operative e contingenze, comunque facenti capo ad una strategia e ad una matrice unitaria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416-bis cod. pen, artt. 273 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va a tal riguardo rammentato che nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le "frequentazioni" possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa (tra le tante, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270468).

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte inchiesta mascherata pericolo di collusione con testimoni partecipazione al reato inganno sull'identità testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416-bis cod. pen
artt. 273 cod. proc. pen
Violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Clemente Mario, nato a Foggia il 12/08/1980 avverso la ordinanza del 21/12/2020 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Dario Vannetiello, in sostituzione dell'avv. Ettore Censano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Mario Clemente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che in data 3 novembre 2020 aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo la provvisoria imputazione, l'indagato avrebbe fatto parte di una associazione armata di tipo mafioso denominata "Società foggiana", radicata nel territorio di Foggia e strutturata in sotto-articolazioni, denominate "batterie" ("Moretti-Pellegrino", "Sinesi-Francavilla" e "Triscuolo-Prencipe-Tolonese"), mutevoli nella consistenza e composizione in base alle necessità operative e contingenze, comunque facenti capo ad una strategia e ad una matrice unitaria.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 273, 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, ed in particolare della credibilità del collaboratore Giuseppe Folliero e all'assenza di riscontri esterni individualizzanti. Il Tribunale, nonostante che la difesa avesse dimostrato il venir meno di un elemento indiziario portante nella ipotesi accusatoria (la vicenda estorsiva ai danni del Piserchia, vicenda per la quale il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto), ha ritenuto di superare questo ostacolo, affidandosi alle dichiarazioni dei collaboratori, la cui valutazione si poneva tuttavia in antitetico contrasto con i principi di diritto in materia.

Invero, il Tribunale ha omesso di rispondere sulle osservazioni critiche della difesa in ordine alla credibilità del collaboratore Folliero, il cui vaglio doveva precedere la valutazione della sua attendibilità. In particolare, la mancanza di credibilità emergeva dalle falsità propinate agli inquirenti nei primi due interrogatori sia sui motivi della sua decisione di collaborare sia su avvenimenti, inventati di sana pianta (circostanza ammessa dallo stesso dichiarante nell'interrogatorio del 20 febbraio 2020). Il Tribunale si è limitato ad affermare che le sue propalazioni non fossero vaghe ma dense di dettagliati episodi criminosi.

Peraltro, si trattava di vicende che nulla avevano a che vedere con il ricorrente. Resta invero che con riferimento alla posizione del ricorrente le dichiarazioni del Folliero erano non sono non credibili, ma anche del tutto vaghe ed inconferenti (avrebbe fatto parte della batteria Francavilla e dava una mano se si doveva fare qualcosa per Emiliano Francavilla se i sodali erano in carcere), senza riferimenti temporali e indicare le attività delittuose alle quali si sarebbe prestato e se in concreto sia stato poi effettivamente chiamato a farvi parte.

E ciò in presenza del dato fattuale che il ricorrente non ha mai partecipato alle riunioni del gruppo tenute presso Ciro Francavilla (in tal senso il nnonitoraggio video effettuato dalla polizia giudiziaria) e che lo stesso Folliero, intraneo alla batteria dei Francavilla, non ha avuto con il ricorrente alcun contatto (quanto da lui riferito era stato a lui riportato da Giuseppe Francavilla).In ogni caso, la chiamata del Folliero - de relato - era stata riscontrata dal Tribunale con quelle rese da Carlo Verderosa (intraneo ad altra consorteria avversa e contrapposta a quella dei Francavilla), non avvedendosi che anch'essa era de relato e priva dei riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. peri., non potendosi riscontrare tra loro due chiamate de relato.

In ogni caso anche quella di Verderosa era una chiamata generica, limitata alla informazione acquisita in carcere da Giuseppe Albanese della partecipazione del ricorrente al nuovo gruppo costituito per volontà dei fratelli Frascolla (genericità ammessa dallo stesso Tribunale). La difesa aveva dedotto che l'appartenenza del ricorrente ai Francavilla fosse una informazione che era circolata per "sentito dire" tra gli associati con il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della latitanza di De Bergolis (giustificabile solo in termini di amicizia), che vedevano tuttavia coinvolti anche esponenti della batteria Francavilla.

Resta il dato dirimente che il ricorrente non è stato mai coinvolto o sfiorato da vicende illecite e procedimenti penali riguardanti gli esponenti o affiliati della batteria Sinesi-Francavilla e il tentativo della mafia foggiana di acquisire il controllo di importanti attività imprenditoriali ed economiche della Capitanata; non è emerso che il ricorrente fosse stato sostenuto o stipendiato da chicchessia. Le dichiarazioni del Verderosa sono del tutto prive di riscontri e anzi smentite da plurime circostanze analiticamente indicate nei motivi di riesame, ma pretermesse dal Tribunale.

Era infatti inverosimile che il ricorrente vicino ad Emiliano Francavilla improvvisamente avesse deciso di entrare nel gruppo degli scissionisti dei fratelli Frascolla e comunque di questa interazione con tale gruppo non vi è traccia alcuna né nelle captazioni relative agli esponenti monitorati, nelle quali pur si dava atto delle attività illecite in atto, né nelle attività illecite ascritte ai componenti della nuova fazione. In modo illogico il Tribunale ha ritenuto, quali riscontri estrinseci individualizzanti alle chiamate, tre captazioni: quella del 5 marzo 2018 - che dava atto che il ricorrente fosse uno degli esponenti del clan Francavilla Sinesi in grado di sparare e quindi di fronteggiare la fazione avversa in caso di guerra interna - era stata contrastata dalla difesa con il rilievo che il ricorrente non era stato mai un affiliato e non aveva mai preso parte ad azioni di fuoco (né tantomeno indagato) nei pur vari episodi omicidiari o di attentati realizzati, di guisa che le convinzioni dei conversanti che lo avevano individuato come "uno che spara" non erano altro che un "sentito dire" o mari pettegolezzi; in modo apodittico e illogico il Tribunale ha superato tale assunto (ritenendo possibile che per le azioni omicidiarie il gruppo poteva essersi avvalso di soggetti a ciò assoldati e non facilmente riconoscibili dagli avversari e dalle forze dell'ordine), posto che era emerso dalle indagini che in nessun caso le batterie della cosca si erano avvalse di siffatti soggetti ma disponevano di un gruppo ristretto di sodali a ciò deputato; la captazione del 25 febbraio 2018 fa cenno a tale "Mario" come soggetto che poteva scendere in capo in caso di guerra e di guisa che è mera supposizione l'identificazione di essa come il ricorrente e in ogni caso gli interlocutori 'stavano scambiandosi opinioni su ipotetici e immaginari futuri scenari; la captazione del 28 marzo 2018 che, secondo il Tribunale riguardava il progetto di un'azione omicidiaria anche contro il ricorrente, si riferiva piuttosto al solo obiettivo costituito da Ciro Stanchi, che era frequentatore per ragioni di amicizia del ricorrente.

Il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi in tema di valore indiziante della chiamata effettuata in una captazione da parte di uno dei conversanti. Va criticato inoltre l'uso illegittimo di stralci di dichiarazioni rese dai collaboratori Allegretti e Catalano, così come riportate nella scheda personale del ricorrente relativa al procedimento "Corona", depositata solo all'udienza camerale senza gli atti del procedimento, imprimendovi aprioristicamente il crisma della veridicità e comunque aderendo alle interpretazioni in essa esposte dalla P.G. senza esaminare gli atti, e compromettendo i diritti della difesa.

Va evidenziato che nel procedimento "Corona", il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per il ricorrente per la mancanza della gravità indiziaria e nessuna impugnazione era stata avanzata dalla Procura. Quindi su tale contestazione associativa sino al 4 luglio 2013 si è formato il giudicato cautelare. Inoltre, il Tribunale ha illegittimamente recuperato a piene mani da tale procedimento stralci di dichiarazioni rese dai collaboratori non avvedendosi del difetto di attendibilità delle stesse già evincibile dai soli frammenti (la gambizzazione di La Torre è episodio inventato di sana pianta;

Del Nobile nel ricostruire l'organigramma della batteria non ha mai indicato il ricorrente come affiliato o solo partecipe a summit). 2.2. Violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in parte qua. Il materiale indiziario utilizzato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non consente in ogni caso di stabilire - in assenza viepiù di reati-fine - in cosa si sarebbe sostanziata la condotta partecipativa ovvero il contributo causale apportato dal ricorrente all'esistenza o rafforzamento del sodalizio mafioso, con la permanente messa a disposizione della propria attività.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto alla valutazione del materiale indiziano, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante da ultimo conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Non sono pertanto consentite in questa sede le critiche diffusamente declinate nel ricorso che propongono una lettura meramente atomistica del compendio indiziario e a tratti di puro fatto, in funzione della rivalutazione di questioni già esaminate dal Tribunale in modo non censurabile in questa sede.

3. Quanto in particolare alla piattaforma indiziaria, va osservato quanto segue. 3.1. In ordine alle dichiarazioni dei collaboratori, va evidenziato che il Tribunale ha ricostruito il quadro accusatorio ai carico del ricorrente sulla base di plurimi fonti indiziarie. Relativamente alle dichiarazioni rese nel 2020 dal collaboratore Carlo Verderosa, sodale del clan mafioso, va rilevato che costui si era autoaccusato di essere un affiliato operante nella batteria "Moretti-Pellegrino-Lanza" a partire dal 2011, fornendo precise e riscontrate informazioni sulla vita, sulle dinamiche interne e sulla composizione del sodalizio criminale (pagg. 19-21 dell'ordinanza impugnata).

In particolare, Verderosa, già ritenuto credibile in altri procedimenti conclusi definitivamente, aveva spiegato sia le regole di reclutamento del sodalizio, affidato non più a riti formali di affiliazione, ma a frequentazioni che portavano "piano piano" al coinvolgimento nel tessuto associativo, sia i rapporti tra le batterie, che alternavano ciclicamente periodi di coesione a periodi di accesa conflittualità Quanto alla persona del ricorrente, Verderosa aveva riferito che questi era da lui personalmente conosciuto e che inizialmente aveva fatto parte della batteria "Sinesi-Francavilla" per poi partecipare con i fratelli Frascolla e Raffaele Palumbo alla scalata, con modalità violente, al vertice del clan, dando vita ad un nuovo gruppo.

Di tale iniziativa Verderosa aveva appreso da Giuseppe Albanese nel corso di un periodo di comune detenzione in carcere. In tal modo, indicando la fonte precisa di conoscenza, il Tribunale ha adeguatamente replicato alla difesa che aveva eccepito una conoscenza "per sentito dire" del Verderosa. 3.2. Le dichiarazioni di quest'ultimo - quanto al dato della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale - avevano trovavano puntuale riscontro in quelle rese dal collaboratore Giuseppe Folliero, intraneo alla Società foggiana e facente parte della batteria "Sinesi-Francavilla".

Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale ha proceduto ad un accurato esame della sua credibilità e dell'attendibilità oggettiva del suo complessivo narrato (pagg. 23-26 dell'ordinanza impugnata), che veniva a superare le obiezioni difensive. E' infatti principio pacifico che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, nel valutare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Il Folliero aveva indicato il ricorrente quale componente della batteria Francavilla, vicino ad Emiliano Francavilla e chiamato, unitamente al Lanza e Ciro "Big Jim", a dar una mano alla consorteria se si doveva fare qualcosa. Che le dichiarazioni di Folliero siano de relato è circostanza che non emerge dalla ordinanza impugnata e che risulta solo labialmente sostenuta dalla difesa. In ogni caso, palesemente erronea, oltre che generica, è la prospettiva da cui muove il ricorrente, posto che non si confronta con i consolidati principi in tema di valutazione della chiamata in correità, con riferimento sia al riscontro richiesto ad una chiamata de relato - che ben può essere anche costituito da altra o altre chiamate di analogo tenore (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) - sia alla natura stessa del riscontro estrinseco individualizzante - che non deve avere necessariamente lo spessore di una prova "autosufficiente" (tra tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/201.9, Campo, Rv. 276744), né deve necessariamente confermare in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, bensì le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità nella parte di riferimento, e comunque, pur dovendo attingere la persona del chiamato, può essere in fase cautelare meno consistente di quello richiesto per il giudizio di merito (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Di tali fondamentali regulae iuris hanno fatto buon governo i giudici del merito cautelare, nell'evidenziare come le chiamate rese dai collaboratori, entrambi soggetti affiliati, venissero a convergente sul nucleo essenziale del loro narrato ovvero sul dato della appartenenza del Clemente alla batteria "Sinesi-Francavilla". Inoltre, il Tribunale ha rilevato come tale assunto avesse trovato ulteriori elementi di conferma. 3.3. Il Tribunale ha richiamato a tal fine l'episodio per il quale il ricorrente aveva riportato condanna (il favoreggiamento della latitanza di Franco Li Bergolis), che aveva fatto emergere le frequentazioni del ricorrente con esponenti della suddetta batteria.

Va a tal riguardo rammentato che nel delitto di associazione mafiosa, pur essendo escluso che le "frequentazioni" possano autonomamente essere poste a fondamento di una affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e siano pertanto idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa (tra le tante, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270468).

Su tale punto le critiche difensive mirano a parcellizzare i singoli indizi e declinare censure di merito, oltre a non tener conto del principio ora indicato. 3.4. Secondo il Tribunale venivano a corroborare le propalazioni dei suddetti collaboratori anche le dichiarazioni rese nel 2006 da Yuri Allegretti, soggetto vicino ai "Sinesi-Francavilla" e già ritenuto credibile in sentenze passate in giudicato relative alla Società foggiana, che avevano indicato il ricorrente come appartenente al clan Francavilla, nonché partecipe alla commissione di taluni reati organizzati dai componenti del clan (rapine a furgoni portavalori); nonché quelle rese nel 2005 da Antonio Catalano che convergevano anch'esse nel definire il ricorrente soggetto organico alla batteria Francavilla, dedito con altri accoliti a rapine e furti e che aveva partecipato ad un summit di mafia presso il sodale Mario Lanza finalizzato ad organizzare l'omicidio di Federico Trisciuoglio.

Le critiche difensive in ordine alla utilizzazione di tali dichiarazioni sono generiche e manifestamente infondate. La difesa non ha documentato.invero, che tali atti non fossero già presenti nella loro integralità a corredo della richiesta del 137M. di misura. In ogni caso è principio già pacificamente affermato che in sede cautelare %ono legitimamente ì.4,44‹ ,14 vi utilizzabili stralci di atti investigativi, non essendo tenuto il -P44. a mettere a "r\7 disposizione del Giudice per le indagini preliminari prima, e del Tribunale del riesame, dopo, gli atti di indagine nella loro integralità (tra le tante, Sez. 2, n. 17118 del 28/02/2017, Rv. 269959;

Sez. 6, n. 18448 del 08/04/2016, Rv. 266928). Il che non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata (ex multis, Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Rv. 257662). Quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei due collaboratori, le critiche sono di puro fatto e pertanto precluse in questa sede. 3.5. Il Tribunale ha poi richiamato le captazioni che ponevano in evidenza ulteriori e significativi elementi di riscontro della partecipazione del ricorrente al clan: questi era infatti indicato dalla batteria rivale come uno dei bersagli di un'azione di fuoco diretta contro esponenti del clan (confermandone quindi l'intraneità); ovvero come soggetto inserito nell'organigramma del clan "Sinesi- Francavilla", pronto a contrapporsi ad azioni armate del clan rivale; ovvero come uno che sa sparare nell'azione di controllo del territorio da parte della batteria "Sinesi-Francavilla".

La spiegazione dei dialoghi non è manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in questa sede - e centrata sul dato significativo (riferito anche dal Verderosa) della partecipazione del ricorrente alle azioni conflittuali che contrapponevano tra di loro le batterie della Società foggiana e in particolare al progetto di scissione di esponenti della batteria "Sinesi-Francavilla" da realizzare in modo violento, finalizzata ad ottenere il predominio nelle attività criminali più redditizie dell'associazione criminale. In questo contesto, era emerso dalle captazioni che Raffaele Palumbo stava individuando chi tra i sodali fosse in grado di sparare (tra i quali espressamente era stato indicato il ricorrente).

Il Tribunale ha viepiù evidenziato come tale lettura fosse confermata sia dall'episodio del 2019 dell'agguato realizzato a carico del ricorrente e di altri esponenti della cosca da parte dei Bruno per vendicare l'omicidio del loro parente, che dava atto della partecipazione del ricorrente alla violenta contrapposizione tra le cosche; sia dalla disponibilità da parte del ricorrente di armi emersa nel 2010 (era stato trovato in possesso di tre pistole e del relativo munizionamento). Le critiche difensive sul punto finoscono per offrire una lettura delle evidenze investigative atomistica e di merito, ripetitiva di questioni scrutinate dal Tribunale in modo non illogico o viziato.

Non sono in ogni caso pertinenti i principi richiamati dalla difesa in tema di valenza della chiamata effettuata nel corso di un dialogo intercettato, posto che siamo in presenza non di prova autosufficiente, ma di elemento di riscontro da valutarsi secondo i canoni già indicati.Quanto poi alla utilizzazione degli elementi (possesso ?clarZ), y ratti dalla scheda personale depositata in sede di udienza di riesame dal va rilevato che non risulta che il ricorrente abbia sollevato eccezione alla produzione in funzione della tutela dei diritti di difesa né può sostenersi che la informazione utilizzata sia stata sottratta al confronto dialettico posto che si trattava di atto ben conosciuto dal ricorrente, trattandosi del verbale del suo arresto avvenuto nel 2010. 3.6.

Non può infine parlarsi di "giudicato cautelare" sul periodo coperto dal precedente procedimento cautelare "Corona", posto che, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, la reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata, non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare (tra tante, Sez. 6, n. 23025 del 20/03/2014, Rv. 262042). L'ordinanza genetica nella specie veniva a fondarsi su una base conoscitiva ampliata, che poteva legittimamente essere oggetto di nuovo vaglio giudiziale.

4. Sono infine manifestamente infondate le questioni sollevate dalla difesa con riferimento alla portata dimostrativa degli elementi descritti dal Tribunale ai fini della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Gli elementi valorizzati dal Tribunale non sono affatto generici, in quanto, letti congiuntamente, risultano idonei a sostenere il giudizio di gravità indiziaria per la condotta di partecipazione a carico del ricorrente. Va rammentato che associato è colui che si trova in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Contrariamente alle critiche difensive, non era necessario il compimento, da parte dello stesso ricorrente, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, essendo sufficiente il dato del fattivo inserimento nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali «indici rivelatori» dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo.

Gli elementi descritti dal Tribunale non si limitano, come invece dedotto, alla mera indicazione generica del suo inserimento del gruppo criminale, bensì forniscono, in una visione unitaria e non atomistica (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605), convergenti e concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio con un ruolo attivo, ovvero di "apporto" alla vita e alle dinamiche dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole.

E' appena il caso di aggiungere infine che, ferma l'identità del fatto preso in considerazione (per tutte, Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Rv. 275776), la fluidità e sommarietà della contestazione cautelare consentiva di valorizzare condotte partecipative diverse da quelle indicate nell'imputazione provvisoria: il fatto oggetto di contestazione cautelare non deve infatti essere formalmente e in modo cristallizzato enunciato in un capo di imputazione (Sez. U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004), essendo suffic:iente (e necessario) che l'addebito provvisorio risulti chia,ramente da elementi ricavabili - come nella specie - dalla richiesta del cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Rv. 279898).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p