Italian Court dismisses appeal against preliminary judge's custody order due to lack of specific evidence for mafia role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a review of the preliminary judge's custody order. The appellant argued that the lower court failed to sufficiently detail his specific role in the alleged mafia association and relied on insufficient evidence regarding his contribution to the organization. The court held that the lower court's reasoning was logically sound and based on adequate procedural data, thus upholding the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis cod. pen.; Art. 273 cod. proc. pen.: An appeal challenging a custody order is inadmissible if the lower court's reasoning is logically coherent and sufficiently grounded in the available evidence, even if the appellant contests the specificity of the described role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Faranda Aurelio Salvatore, nato a Sant'Agata di Militello il 5/1/1972 Avverso l'ordinanza del 6/2/2020 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza del 21 gennaio 2021 l'avvocato Flavio Sinatra, difensore di fiducia di Aurelio Salvatore Faranda, ha sollecitato l'esame del proprio ricorso proposto il 30 aprile 2020 contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva annullato, limitatamente ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. a lui contestati con l'imputazione provvisoria, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo-Tribunale che gli aveva applicato la misura caute della custodia in carcere, rigettando la richiesta di riesame per i residui reati a lui contestati al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui agli artt. 416 bis, commi 1, 2 e 4 cod. pen.), nonché ai plurimi reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico, uso di sigilli pubblici contraffatti e incendio doloso a lui provvisoriamente ascritti. Premette che la Corte di cassazione, pur avendo esaminato il ricorso proposto da altro difensore avverso la medesima ordinanza, ha, invece, omesso l'esame del ricorso proposto dall'avvocato Sinatra.
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione: 2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. , 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo 1, con particolare riferimento al ruolo associativo del ricorrente. E' inconferente il richiamo nell'ordinanza impugnata alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, Carmelo D'Amico, al fine di ritenere che le truffe AGEA rientrassero nel programma dell'associazione Bontempo-Scavo illustrato nell'incipit dell'ordinanza perché dirette a finanziare la cassa dell'associazione.
Ne discende che non è stato individuato il contributo all'associazione mafiosa del ricorrente, contributo che andava individuato e decritto con maggiore precisione dal momento che gli viene contestato un ruolo direttivo. Sono inidonee ad integrare la gravità indiziaria le dichiarazioni rese dal Cipriano e dalle quali andavano desunte le modalità di esternalizzazione del metodo che andavano, poi, "ricucite" sul gruppo attuale e non su quello risalente dal quale il gruppo steso sarebbe "germinato". A tale ultimo riguardo segnala che lo stesso sodalizio è oggetto di altro procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. pendente dinanzi al Tribunale di Caltagirone e che in effetti il ricorrente è indagato, invece, in altro reato associativo, consumato in diverso contesto territoriale; 2.2. violazione di legge e motivazione illogica in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativa al delitto di incendio doloso di cui al capo 136), fondata su mere ipotesi congetturali e che il Tribunale ha "spostato" su altra vittima della pretesa estorsiva, non Cicero, ma tale Pittalà; 2.3.violazione di legge e vizi di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei residui reati di truffa che, viceversa, andavano sussunti nella fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. proc. pen. difettando l'elemento costituivo dell'induzione in errore; 2.4.violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. e 424 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e della volontà del ricorrente di agevolare l'associazione di cui al capo 1) mediante la commissione dei reati-fine, posto anche che non risultano movimentazioni di denaro in favore della consorteria mafiosa di riferimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Deve farsi luogo all'esame dell'impugnazione poiché il mancato esame del ricorso dell'avvocato Flavio Sinatra deve ritenersi frutto di un errore materiale dal momento che il ricorso non è stato esaminato in nessun modo con la precedente procedura cautelare proposta dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Senti@azia n. 33567 del 21/05/2019, De Simone, Rv. 276611). A 2. Il ricorso è inammissibile. 3.11 primo motivo di ricorso è generico perché volto ad una diversa ricostruzione del compendio indiziario, sottoposto dal ricorrente ad analisi parcellizzata, in presenza di motivazione immune da profili di illogicità, che giustifica adeguatamente la ritenuta sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa di appartenenza - con particolare riferimento all'esteriorizzazione della forza intimidatrice, di assoggettamento ed omertà esercitata dal sodalizio mafioso e alla finalizzazione delle condotte delittuose contestate alla realizzazione del programma associativo - e lo specifico ruolo apicale attribuito al ricorrente, vero e proprio dominus del sistema delle truffe.
L'ordinanza impugnata evidenzia infatti con chiarezza che nel presente procedimento sono stati acquisiti plurimi e convergenti elementi probatori che consentono di attualizzare i pure molteplici apporti conoscitivi forniti nel tempo dai collaboratori di giustizia, ed in particolare da D'Amico Carmelo, in ordine al diretto coinvolgimento delle organizzazioni mafiose della zona dei Nebrodi nella realizzazione seriale di truffe in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, reati attraverso i quali quei sodalizi si sono storicamente finanziati.
L'ordinanza in esame indica e valuta in modo del tutto adeguato e nient'affatto illogico gli elementi indiziari sopravvenuti (in particolare i documentati contatti tra il ricorrente e Conti Taguali Giuseppe, già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa, in ordine alle contestate attività truffaldine, nonché i rapporti del ricorrente con esponenti di spicco della criminalità siciliana e le attività tecniche che hanno avvalorato il ruolo centrale ricoperto dal gruppo dei "Bontempo-Scavo" nell'ambito delle truffe all'AGEA e dimostrato la vera e propria spartizione dei terreni da inserire nelle richieste di contributi europei da parte delle organizzazioni mafiose operanti nei diversi ambiti territoriali).
Del resto, il provvedimento in esame non ha mai fatto leva su precedenti condanne del ricorrente per reati associativi di stampo mafioso, ma ha puntualmente richiamato il valore indiziante ricavabile dalla condanna definitiva del Faranda per il reato di favoreggiamento commesso nel 2012, allorché faceva da autista al predetto Conti Taguali Giuseppe, soggetto condannato all'ergastolo per omicidio pluriaggravato ed associazione a delinquere di stampo mafioso, ed escludendone la sovrapposizione con i fatti storici oggetto del presente procedimento ed ha rimarcato, quanto alla gravità indiziaria del carattere mafioso del sodalizio descritto al capo che te incolpazioni vanno misurate con le emergenze probatorie di ogni singolo procedimento.4.Sono manifestamente infondati anche i rilievi della difesa relativi al reato di cui al capo 136) che il Tribunale ritiene, a seguito di valutazione immune da profili di illogicità, con alta probabilità realizzato su impulso del ricorrente e rappresentativo tanto della natura mafiosa dell'associazione che del metodo mafioso utilizzato per la realizzazione di reati fine volti all'agevolazione del sodalizio storico di riferimento. 5.Manifestamente infondate sono le censure che investono la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen..
Alla pag. 70 dell'ordinanza impugnata è stato esaminato dai giudici della cautela l'aspetto dell'induzione in errore quale elemento qualificante del delitto di truffa, rispetto al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.. Osserva il Tribunale che gli indagati non si sono limitati a trasmettere false autocertificazioni ma si sono avvalsi dell'azione dei responsabili e operatori del CAA che hanno falsamente attestato di avere eseguito le verifiche sull'esistenza dei titoli legittimanti l'erogazione del contributo, nonché, dal novembre 2011, falsamente dichiarato di avere acquisito agli atti il titolo di conduzione delle aziende che, era invece, inesistente o artatamente confezionato dagli indagati.
Inoltre, nei casi in cui non è stata accertata la complicità degli operatori CAA, sono stati questi ultimi ad essere stati indotti in errore mediante la esibizione di falsa documentazione che costoro attestavano come valida ai fini dell'erogazione del contributo finendo con il predisporre una scheda di validazione non corrispondente alla effettiva realtà dell'azienda. Si tratta di argomentazioni dei giudici della cautela- saldamente ancorate a dati processuali e documentali debitamente illustrati — in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, come anticipato, individua, tra gli elementi costitutivi del delitto di truffa, quello della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato, nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, Sente/ma n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979).
Ne consegue che essendo l'elemento e criterio differenziale fra i due reati costituito proprio dalla induzione in errore, sono incensurabili le conclusioni che il Tribunale ha tratto sulla qualificazione giuridica dei fatti. 6.Anche il motivo di ricorso sub punto 2.4. è manifestamente infondato oltre che aspecifico dal momento che non si confronta con gli elementi descrittivi e le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto, ritenuti dimostrativi del "monopolio" nella commissione delle truffe ai danni dei fondi europei acquisito dal sodalizio di cui al capo 1 sfruttando il background dell'associazione mafiosa "Bontempo-Scavo", necessario per la realizzazione di tale tipo di reati, strettamente connessi al controllo capillare del territorio; ovvero quelli che descrivono, sulla base di specifici elementi di prova sottoposti a valutazione complessiva e coerente, il ruolo apicale svolto dal ricorrente all'interno dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
L'analisi dei flussi finanziari provenienti dall'Agea, nonché le già menzionate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo le quali i sodalizi mafiosi si sono sempre finanziati con tali forme di truffa ai danni dello Stato e dei fondi europei sono state, pertanto, adeguatamente valutate per inferirne senza cadute logiche la configurabilità in diritto. 7.All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 12 maggio 2021 Il Consigliere relatore Il Presid