Italian court dismisses confiscation appeal citing lack of illicit income evidence and disproven inequality of means.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Quinto Antonio Rosaci and his sons against a preventive confiscation order. The lower court upheld the seizure of the company's assets after rejecting arguments regarding the lack of social danger and the alleged absence of illicit income sources. The court ruled that the lack of documented financial records and the brothers' declared zero income in 2004 created an irreconcilable imbalance, proving the company's formation stemmed from illicit funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; In preventive confiscation proceedings, the court must independently assess social danger and inequality of means; a lack of legitimate income records combined with a sudden corporate formation constitutes sufficient evidence of illicit origin, overriding claims of innocent investment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:
1. Rosaci Quinto Antonio, nato a Melito di Porto Salvo il 28/1/1953 2. Rosaci Antonino, nato a Melito di Porto Salvo il 11/3/1983 3. Rosaci Santoro, nato a Melito di Porto Salvo il 3/1/1985 avverso il decreto del 2/10/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Kate Tassone che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la confisca di prevenzione delle quote sociali, patrimonio aziendale e conti correnti della Capo Sud Games s.n.c. di Rosaci Antonino & C., dopo avere annullato la disposta misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di Quinto Antonio Rosaci per mancanza attuale di pericolosità sociale. La Corte ha rigettato l'appello del irubblico ministero che aveva chiesto l'applicazione della misura di prevenzione personale anche nei confronti di Antonino Rosaci e Santoro Rosaci, figli di Quinto Antonio Rosaci. 2.Hanno proposto ricorso, con un unico atto di impugnazione e motivi comuni Quinto Antonio Rosaci, e, in qualità di terzi interessati, Antonino e Santoro Rosaci.
I ricorrenti chiedono, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'annullamento della confisca. In particolare, il difensore dei ricorrenti denuncia: 2.1. violazione di legge sul punto del giudizio di pericolosità di Quinto Antonio Rosaci. Il decreto impugnato, che si limita a richiamare le risultanze del risalente procedimento penale a carico del predetto e l'esito di condanna, contravviene alla regola di autonoma valutazione delle risultanze processuali alla quale è tenuto il giudice della prevenzione ed è, in sostanza, del tutto carente di motivazione, nel che si risolve il vizio di violazione di legge, sul punto della pericolosità sociale del proposto, ineludibile presupposto per l'adozione della confisca; 2.2. analogo vizio inficia il decreto impugnato nella ricostruzione della necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale del proposto, che la Corte ha limitato all'anno 2008, salvo richiamare ma in termini incongrui, pregressi fatti risalenti agli anni 90, e l'ingresso dell'azienda nel patrimonio dei figli, ingresso che, in realtà, risale all'anno 2004 quando venne costituita un'impresa individuale di Rosaci Santoro, poi conferita nella società.
Sono erronei i riferimenti del decreto impugnato sia all'ingerenza del proposto nella società che nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il requisito della sperequazione tra i beni acquistati e le risorse lecite disponibili in capo a Santoro e Antonino Rosaci. Esclusa, dalla stessa Corte di merito, l'ipotesi che i due fossero "intestatari fittizi" dei beni non è ravvisabile in capo a Quinto Antonio Rosaci l'utilizzo uti dominus dell'azienda, circostanza riferita da un collaboratore, ma con affermazione priva di riscontri; o un apporto dello stesso nella creazione del cespite o la spartizione degli utili che ne derivavano.
Né è comprovato il requisito della sproporzione tra acquisto e redditi che la Corte ha ricostruito tralasciando aspetti essenziali della vicenda, forniti dalla consulenza di parte e non valutati dalla Corte di merito, e la concreta dinamica di creazione dell'azienda stessa sia perché i figli facevano parte del nucleo familiare nel quale confluivano anche i redditi materni, ritenuti leciti tanto da dissequestrare il conto della moglie del proposto e valorizzando, erroneamente, il dato meramente formale dell"investimento iniziale (diecimila euro) ma trascurando il meccanismo virtuoso che aveva permesso l'acquisto degli apparecchi da gioco, attraverso i guadagni generati dall'attività stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi infondati. La Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto accertatok Rr--94.64i.2443 &pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 4, lett.
a) del d. Igs. n. 159 del 2011, sia pure non attuale, di Quinto Antonio Rosaci in forza della condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e reati in materia di armi, in quanto soggetto che aveva avuto una posizione di comando e responsabilità nella cosca della fazione Lacco di Melito Porto Salvo. Per tale fatto Quinto Antonio Rosaci aveva riportato la condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione. La Corte di merito ha ritenuto insussistente l'attualità della pericolosità, necessario presupposto per l'applicazione della misura della misura personale, dopo avere ricondotto la perimetrazione temporale della condotta associativa all'anno 2008, tenuto conto del lungo periodo di detenzione subita da Quinto Antonio Rosaci e la circostanza che questi aveva trasferito la propria residenza in Legnano, lontano da( gzo di commissione del reato e di egemonia della cosca di appartenenza.
Viceversa, sulla scorta di una puntuale ricostruzione della condotta illecita; delle sue caratteristiche modali e temporali, la Corte di merito ha ritenuto accertata la pericolosità sociale di Quinto Antonio Rosaci perlomeno fino all'anno 2013 (epoca dell'arresto per i fatti riconducibili al reato associativo) ed ha ritenuto che collocandosi in tale contesto temporale la costituzione della società Sud Gannes s.n.c. questa poteva ritenersi frutto e reimpiego di proventi illeciti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262604).
La Corte di merito ha escluso, altresì, che la costituzione e gestione della società fosse riconducibile ai figli del ricorrente, Santoro e Antonino Rosaci ed all'impiego di fondi leciti. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, in relazione all'accertata pericolosità qualificata di Quinto Antonio Rosaci, ha fatto logica e coerente applicazione dei principi di questa Corte che, ai fini della confisca, impongono di verificare se la pericolosità investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale con conseguente possibilità di procedere ad ablazione solo dei beni acquisiti solo in tale periodo.
Le condotte ascritte al proposto, per reato associativo fino all'anno 2008; il risalente coinvolgimento, fin dagli anni 90, in un contesto delinquenziale che gli era valso l'applicazione di una misura di prevenzione personale già nell'anno 1996 hanno consentito - secondo le logiche argomentazioni svolte nel decreto impugnato- di retrodatare il giudizio di pericolosità sociale di Quinto Antonio Rosaci a partire dall'anno 1990 individuando, così, dal 1990 al 2008 un periodo nel quale il proposto aveva vissuto con i proventi dell'attività illecita nella quale era versato, periodo nel quale ricade l'acquisto della disponibilità della società Capo Sud Games, costituita nell'anno 2007 con quote sociali pari a 53.200,00 in capo ai figli, Santoro e Antonino.Il convincimento della Corte territoriale, espresso con puntuale riferimento alle evenienze che avevano contrassegnato la vita criminale di Quinto Antonio Rosaci e con una significativa proiezione perlomeno ad un decennio antecedente all'acquisto della società, consente di escludere il denunciato vizio di apparenza della motivazione che, come notolcostituisce una delle manifestazioni del vizio di violazione di legge denunciabile con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione.
Né tali argomentazioni sono censurabili con riferimento all'affermato principio dell'autonomia dell'accertamento in materia di prevenzione rispetto all'accertamento condotto nel giudizio penale. Il principio dell'autonomia, applicato ad ipotesi inversa a quella in esame, cioè in presenza di sentenza di assoluzione che renderebbe perlomeno critico il giudizio di pericolosità sociale del proposto, viene, infatti, declinato, con riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale "disgiunta" imponendo la verifica del presupposto della pericolosità, in particolare nelle fattispecie di pericolosità cd. qualificata, al momento dell'acquisito della res che deriva dalla pericolosità sociale dell'agente.
Irrilevante, in siffatto contesto, è che la pericolosità sociale del proposto sia cessata nell'anno 2013 o anche in epoca precedente dal momento che ciò che rileva (in mancanza di impugnazione sul diniego di applicazione della misura personale) è l'attualità della pericolosità al momento dell'acquisto del bene confiscato.
2. E allora, concentrando l'attenzione sulle deduzioni sviluppate, in particolare, con il secondo motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che le censure difensive non hanno pregio e non sono suscettibili di incrinare l'esito della ricostruzione che la Corte di appello, in linea con il Tribunale di primo grado, ha sviluppato per verificare modalità e tempi di acquisizione della società e la sua riconducibilità a Quinto Antonio Rosaci, al di là dell'apparente titolarità delle quote in capo ai figli, Santoro e Antonino: la confisca, come cennato, è caduta sulla società avente ad oggetto l'esercizio di attività di gioco e scommesse on fine, con capitale sociale conferito pari a euro 106.400,00 suddiviso in pari quote tra Antonino Rosaci e Santoro Rosaci, costituita con atto del 30 maggio 2007.
I ricorrenti sostengono che la società era, in realtà, nata come ditta individuale nell'anno 2004 ed era stata poi trasformata in società in nome collettivo nell'anno 2007 e che, al dunque, si tratta di un bene acquistato prima del periodo che la Corte distrettuale ha individuato temporalmente come quello di pericolosità sociale del proposto. Soprattutto, Antonino Rosaci e Santoro Rosati sostengono, anche attraverso l'analisi contabile sviluppata nella consulenza e nella perizia di parte, che la società costituisce un bene in cui gli investimenti economici erano compatibili con le loro condizioni reddituali dal momento che le quote indicate per il conferimento non erano mai state versate né da Santoro Rosaci, che aveva conferito la propria ditta individuale il cui investimento inziale era stato di diecimila euro ma anche questi mai effettivamente versati, né da Antonino Rosaci, essendosi risolto l'esborso in una mera indicazione nominativa, un impegno a versare, con conseguente fittizietà del valore delle quote.
Secondo i ricorrenti la costituzione della società, e prima ancora della ditta individuale, non aveva comportato alcun esborso a titolo di spese in quanto gli investimenti inciali degli apparecchi da gioco erano stati sostenuti mediante pagamento posticipato e rateale, in parte supportato da una fideiussione bancaria e di un pegno su strumenti finanziai per in valore nominale di trentamila euro. Le affermazioni dei ricorrenti si rivelano generiche dal momento che la Corte ha ricostruito la vicenda della costituzione della società confiscata a partire dall'anno 2004 analizzando, in prima battuta, proprio la costituzione della ditta individuale Santoro Rosaci.
La Corte di merito, inoltre, ha esaminato compiutamente anche le risultanze della consulenza e della perizia di parte per disattenderle in quanto non attendibili. Come anticipato, ferma restando la perimetrazione della condotta associativa, la Corte territoriale ha valorizzato a carico di Quinto Antonio Rosaci elementi significativi, sintomatici di pericolosità qualificata, desunti sia dal risalente decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza dell'H novembre 1996, che ne statuiva l'appartenenza all'associazione mafiosa fin dagli anni novanta isia la permanenza della protratta condotta illecita fino all'anno 2013 (epoca dell'esecuzione della misura a suo carico) passando dalla condanna associativa per fatti dell'anno 2008.
A comprova dell'inerimento di Quinto Antonio Rosaci nella gestione della società ha richiamato il contenuto di conversazioni intercettate (cfr. pag. 19 del decreto impugnato) e le stesse ammissioni del proposto che smentivano la tesi difensiva dell'autonomia gestionale della società in capo ai figli del proposto: si tratta di affermazioni precise che i ricorrenti contrastano in termini generici e senza confrontarsi con la significatività degli .elementi di supporto, in particolare quelli delle conversazioni intercettate, che rinviavano al Rosaci come "punto di riferimento" per coloro i quali intendevano investire nel settore dei videopoker.
Non prestano il fianco a rilievi, men che mai di apparenza della motivazione, le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto riconducibile al proposto la società, ritenuta la continuazione della ditta individuale di Santoro Rosaci, costituita nell'anno 2004 con investimenti di illecita provenienza, disattendendo le ulteriori censure difensive tendenti a dimostrare la inesistenza della "sperequazione" tra i redditi leciti dei figli del proposto, oggi terzi interessati, e gli impieghi necessari per la costituzione della società e, prima ancora, per la costituzione della ditta individuale dalla quale la società era germinata.
La Corte di merito, nel disattendere le conclusioni della consulenza di parte (a firma Rosaniti) ne ha evidenziato un vizio genetico poiché la ricostruzione del consulente non si fondava sull'analisi della documentazione contabile della ditta individuale, che non era stata prodotta (a meno della esibizione di due fatture e della dichiarazione dei redditi di Santoro Rosaci relativa all'anno di imposta 2004 e dalla quale si evince la produzione di un reddito di impresa di poco superiore a diecimila euro, frutto dello svolgimento dell'attività di impresa, a fronte della inesistenza di redditi di Rosaci Santoro negli anni preo:adentt Correttamente, in assenza di dati contabili, la Corte territoriale, pur evidenziando la natura meramente statistica della indicazione del "capitale" della ditta enunciato in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ha ritenuto inattendibile l'affermazione della parte che la costituzione della società fosse avvenuta "a costo zero", l'unica modalità compatibile con la mancanza di redditi di Santoro Rosaci negli anni precedenti e che, senza alcun supporto documentale, erano stati indicati in "proventi" della coltivazione del fondo agricolo da parte del fratello Antonino Rosaci.
La Corte ha sottolineato che anche Antonino Rosaci, nell'anno 2004, non aveva dichiarato alcun reddito e che negli anni precedenti aveva gestito una ditta individuale, chiusa a fine 2002, conseguendo un reddito che, nella perizia di parte, era stato indicato come reddito potenziale e non come reddito netto per annata agraria. A fronte della mancanza di redditi leciti dichiarati da Santoro Rosaci e Antonino Rosaci negli anni immediatamente precedenti alla costituzione della ditta individuale e della società confiscatar dell'assenza di scritture contabili della società confiscata e della ditta individuale e della previsione statutaria, recata dall'atto costitutivo della società confiscata, di avvenuta sottoscrizione e versamento del capitale sociale, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione della sussistenza di giudizio di sperequazione tra le condizioni reddituali di Santoro e Antonino Rosaci e l'investimento realizzato con la costituzione della società oggetto di confisca e, dunque, sussistente un incongruo squilibrio tra le condizioni reddituali di Santoro e Antonino Rosaci e la costituzione della società e, prima ancora, della ditta individuale che ne aveva costituito il germe, condizioni, queste, tali da poter ragionevolmente desumere che i mezzi impiegati per la costituzione della società costituivano provento delle attività illecite di Quinto Antonio Rosaci. 3.AI rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.