Sentenza — n. 31230/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato il provvedimento del Tribunale di Milano del 18-24 giugno 2020, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno, con prescrizioni aggiuntive, nei confronti di Mohmoud Mahfouz.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 592 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Appare, pertanto, allo stato inconferente il richiamo alla disposizione previgente di cui all'art. 204, comma 2, del d.P.R. 30 settembre 2002, n. 115, del 2002, nella parte in cui escludeva la possibilità di condanna alle spese, salvo quelle relative al giudizio per cassazione, nel processo di prevenzione, come pure in quelli di esecuzione e di sorveglianza. 1.2. Nemmeno ricorrono, nella specie, gli estremi della soccombenza virtuale dedotta dal ricorrente, in relazione all'intervenuto accoglimento della richiesta di modifica delle prescrizioni orarie imposte al Mahfouz, per consentire allo stesso lo svolgimento di attività lavorativa.
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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Mahfouz Mohmoud, nato in Egitto il 12/06/1984 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, il 4/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso con requisitoria scritta in data 19 aprile 2011, chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alle spese
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato il provvedimento del Tribunale di Milano del 18-24 giugno 2020, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni uno, con prescrizioni aggiuntive, nei confronti di Mohmoud Mahfouz.
2. Nell'interesse del Mahfouz il difensore propone ricorso concernente il regime delle spese procedimentali, come regolato dal d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115. 2.1. Con il primo motivo deduce la erroneità della condanna alle spese pronunciata in sede di appello, sul rilievo che essa sia consentita solo nel giudizio per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo, e sempre in riferimento alla condanna alle spese, precisa che il ricorso del proposto è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello, Sezione feriale, quanto alla domanda subordinata contenuta nell'atto di gravame, relativa alle prescrizioni orarie imposte al Mahfouz; non potendo l'appellante ritenersi soccombente, la condanna sarebbe preclusa anche dal disposto dell'art. 592 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. La Corte di appello ha correttamente posto a carico dell'appellante le spese processuali relative all'appello avverso il decreto impositivo della misura di prevenzione, in conformità del disposto di cui all'art. 10 del d.lgs. 30 settembre 2011, n. 159, come modificato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 6, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. Il comma 2 -quater dell'art. 10 cit., introdotto dalla novella — entrata in vigore prima che l'appello venisse proposto — statuisce che, in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali, con formulazione che, all'evidenza, non implica alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice di secondo grado.
Appare, pertanto, allo stato inconferente il richiamo alla disposizione previgente di cui all'art. 204, comma 2, del d.P.R. 30 settembre 2002, n. 115, del 2002, nella parte in cui escludeva la possibilità di condanna alle spese, salvo quelle relative al giudizio per cassazione, nel processo di prevenzione, come pure in quelli di esecuzione e di sorveglianza. 1.2. Nemmeno ricorrono, nella specie, gli estremi della soccombenza virtuale dedotta dal ricorrente, in relazione all'intervenuto accoglimento della richiesta di modifica delle prescrizioni orarie imposte al Mahfouz, per consentire allo stesso lo svolgimento di attività lavorativa.
Ed invero, il provvedimento che ha modificato gli orari è stato adottato dalla Corte di appello, Sezione feriale, il 19 agosto 2020, ossia dopo la proposizione dell'appello, risalente al 24 luglio 2020, con il quale era stata richiesta, in linea gradata, una differente articolazione degli orari di rientro presso l'abitazione, ma prima della decisione dell'appello stesso, intervenuta il 4 dicembre 2020. Si tratta di un provvedimento che, pur richiesto con l'appello, attiene alla fase esecutiva della misura ed il relativo accoglimento ha natura autonoma, in senso logico e cronologico, rispetto alla decisione del gravame interposto avverso il decreto che ha disposto la sorveglianza speciale.
Nel pronunciare il rigetto, la Corte territoriale ha, invero, confermato il decreto applicativo della misura prevenzionale, sul rilievo che ricorressero i presupposti oggettivi e soggettivi per la sua adozione; presupposti tra i quali non rientra certo la articolazione oraria dei vincoli imposti. Facendo generico rinvio alla rideterminazione oraria già disposta con l'ordinanza del 19 agosto 2020, i Giudici di merito si sono limitati a prendere atto di una rimodulazione già operata con separata ordinanza, senza accogliere alcunché. La tesi della soccombenza virtuale, prospettata dalla difesa, non appare pertanto sostenibile.
In ogni caso, si tratterebbe di una soccombenza solo parziale, ininfluente ai fini dell'esonero dal pagamento invocato dal ricorrente. Sul punto giova evidenziare che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profilk (Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079).
La condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa unicamente in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, sia pure limitatamente ad uno o alcuni dei capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo non comporti una pronuncia di annullamento, pur parziale (Sez. 3, n. 6745 del 10/01/2018, D., Rv. 272581).
2. Al rigetto della presente impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/05/2021. Il Consigliere estenso