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Sentenza — n. 31229/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Il Tribunale di Reggio Calapria , prima, e la Corte di appello poi ,hanno ritenuto persistente e e. 4 attuale la pericolosità del seei&e, con argomentazioni che non sono oggetto di contestazione poiché il ricorso si fonda sulla violazione del secondo comma dell'art. 15 citato nella parte in cui prevede che l'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Secondo la lettura proposta dal difensore del ricorrente la misura di prevenzione deve ritenersi cessata di diritto per effetto dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva del dell'assegnazione ad una casa di lavoro, disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza del 4 aprile 2013, ai sensi degli artt. 143 e 15, comma 2, d.

Regesto Legislator

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art. 207 cod. pen; Sentenza — n. 31229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 159 del 2011, essendo irrilevante la sospensione della predetta misura di sicurezza, con provvedimento del 25 marzo 2019, per motivi di salute del Facchineri. Il Tribunale di prevenzione, secondo questa ricostruzione, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la procedura di applicazione della misura di prevenzione, esaminata di ufficio, in ossequio ai principi che avevano condotto la Corte Costituzionale, con la sentenza 291 del 2013, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, dopo la lunga detenzione subita dal Facchineri.Il tema dei rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza è oggetto di disciplina negli artt. 13 e 15 del d.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza capacità di subire la carcerazione differimento dell'esecuzione della pena scarcerazione sospensione condizionale della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 207 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Facchineri Salvatore, nato a Cittanova il 13/1/1974 avverso il decreto del 31/1/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 31 gennaio 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento del 3 luglio 2019 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato persistente la pericolosità sociale di Salvatore Facchineri e disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La misura era stata applicata al Facchineri con risalente decreto n. 106/1999 e successivamente aggravata con i decreti n. 4 del 2002 e 91 del 2007. Il Tribunale ha ritenuto necessario disporre la misura di prevenzione in esito alla scarcerazione, per espiazione pena di lunga durata subita dal Facchineri ed ha esaminato la persistente pericolosità sociale del proposto, ritenuta positivamente accertata. 2.Ricorre per Cassazione il difensore del Facchineri deducendo con unico motivo di impugnazione violazione di legge in relazione all'art. 1.5 d.

Igs. 159/2011. Rileva, al riguardo, che la Corte di Appello non ha tenuto conto, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che il ricorrente si trova sottoposto alla misura di sicurezza della detentiva essendo assegnato ad una casa di lavoro, misura sospesa provvisoriamente con decreto del 25 marzo 2019 del Tribunale di Sorveglianza di Pescara in ragione delle precarie condizioni di salute del Facchineri che ha necessità di sottoporsi ad accertamenti e cure. L'art. 15 cit. stabilisce che qualora il soggetto nei confronti del quale si procede per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sia già oggetto di una misura di sicurezza detentiva, detta misura di prevenzione non può essere applicata e se emessa ne cessano gli effetti.

La Corte di Appello ha errato nel ritenere applicabile un precedente di questa Corte - sempre a carico del Facchineri - poiché il chiaro disposto della norma non può essere superato da un orientamento giurisprudenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Il Tribunale di Reggio Calapria , prima, e la Corte di appello poi ,hanno ritenuto persistente e e. 4 attuale la pericolosità del seei&e, con argomentazioni che non sono oggetto di contestazione poiché il ricorso si fonda sulla violazione del secondo comma dell'art. 15 citato nella parte in cui prevede che l'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Secondo la lettura proposta dal difensore del ricorrente la misura di prevenzione deve ritenersi cessata di diritto per effetto dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva del dell'assegnazione ad una casa di lavoro, disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza del 4 aprile 2013, ai sensi degli artt. 143 e 15, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011, essendo irrilevante la sospensione della predetta misura di sicurezza, con provvedimento del 25 marzo 2019, per motivi di salute del Facchineri. Il Tribunale di prevenzione, secondo questa ricostruzione, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la procedura di applicazione della misura di prevenzione, esaminata di ufficio, in ossequio ai principi che avevano condotto la Corte Costituzionale, con la sentenza 291 del 2013, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, dopo la lunga detenzione subita dal Facchineri.Il tema dei rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza è oggetto di disciplina negli artt. 13 e 15 del d.

Igs. 159 del 2011 che riproducono le previsioni recate dagli artt. 10 e 12 della I. n. 1423 del 1956. In tema di sorveglianza speciale semplice e misure di sicurezza una risalente sentenza di questa Corte aveva affermato il principio secondo cui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale concorre con la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro quando quest'ultima non sia in esecuzione, posto che l'art.10 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, che ne prevede l'incompatibilità e stabilisce la prevalenza della misura di sicurezza su quella di prevenzione, implicitamente riconoscendo la legittimità di una loro applicazione congiunta, ne impedisce solo la simultanea esecuzione e non anche l'esecuzione differita nel tempo ( Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 07/02/2001, Macrì, Rv. 218116).

Più di recente, in un caso in cui la misura di sicurezza della casa di lavoro era stata sostituita con quella della libertà vigilata in corso di esecuzione, si è affermato che, ai sensi dell'art. 13 cl.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel caso in cui sia già in atto una misura di sicurezza, essendo limitata la loro compatibilità applicativa all'ipotesi in cui la seconda sia eseguita successivamente alla prima (Sez. 5, Sentenza n. 39534 , del 03/02/2017, Tumminia, Rv. 270900), fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato / la decisione impugnata con rinvio. 2.Le rare sentenze che sono intervenute in materia delineano, in ossequio alla richiamate disposizioni, la incompatibilità tra le misure di prevenzione e quella di sicurezza sempre che la misura di sicurezza sia in esecuzione, individuando la ragione della incompatibilità nella disciplina della durata delle misure di sicurezza, potenzialmente permanenti, revocabili solo quando le persone ad esse sottoposte cessarla% di essere socialmente pericolose (art. 207 cod. pen.) ragion per cui alla loro cessazione viene meno anche l'analogo presupposto della pericolosità sociale: da qui il previsto meccanismo secondo cui, se è in atto la misura di sicurezza detentiva non può applicarsi la misura di prevenzione e il procedimento eventualmente avviato si conclude con una declaratoria di non procedibilità mentre, nel caso in cui la misura di sicurezza detentiva sia posta in essere successivamente all'applicazione della misura di prevenzione, "gli effetti cessano di diritto".

La disposizione richiamata non può, invece, essere letta nel senso che la mera applicazione della misura di sicurezza determina la improcedibilità del procedimento di applicazione della misura di prevenzione dovendo aversi riguardo, invece, alla effettiva esecuzione dell'uno e dell'altro provvedimento che non possono avere, anche per motivi strutturali inerenti ai poteri controllo di osservanza delle prescrizioni imposte con l'uno e con l'altro, contemporanea esecuzione. Nel caso in esame, in presenza di un provvedimento per così dire "genetico" (i giudici del/ merito hanno riesaminato di ufficio la questione della pericolosità del proposto visto il lungo periodo di detenzione sofferto, facendo applicazione della sentenza della Corte Cost. sul comma - 1 dell'art. 15 cit.) rileva, ai fini dell'applicazione in astratto della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno il giudizio di pericolosità del Facchineri affatto inciso, anzi confermato, dalla misura di sicurezza della quale, solo per ragioni di salute del Facchineri, è stata sospesa l'esecuzione.

La mera sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (che non è assimilabile alla revoca determinata dal venire meno della pericolosità) non determina l'incompatibilità dell'esecuzione della misura di prevenzione, esecuzione che le richiamate disposizioni vogliono realizzata in successione e attribuendo priorità di esecuzione alla misura di sicurezza detentiva con la conseguenza che la misura di prevenzione e quella di sicurezza, anche detentiva, possono essere applicate congiuntamente - sicché atsuRa declaratoria di improcedibilità incombeva al giudice della prevenzione al momento della decisione - essendo, invece, prevista l'esecuzione della misura di prevenzione solo al momento in cui sia venuta a cessare, per qualsiasi ragione, l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

In questi termini va, pertanto, data continuità al principio affermato dalla risalente sentenza Macrì (innanzi richiamata) ribadendo che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, può essere applicata, ricorrendo il presupposto dell'attualità della pericolosità sociale, anche al soggetto che si trovi sottoposto a misura di sicurezza detentiva fermo restando che l'esecuzione della misura di prevenzione non può concorrere con quella di detta misura; che l'obbligo di soggiorno cessa se la persona è sottoposta a misura di sicurezza detentiva e che la misura di prevenzione potrà essere eseguita solo quando per qualsiasi ragione sia cessata l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. 3.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 maggio 2021 Il C