Cassation annuls preventive surveillance order's residence obligation due to insufficient specific reasoning on its restrictive impact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's confirmation of the residence obligation within a preventive surveillance order while leaving the main surveillance measure in place. The appellant argued the reasoning was merely apparent, but the court focused on the specific failure to justify why the residence restriction was necessary given the nature of the crimes. The decision held that the additional burden of the residence requirement demands distinct, substantive reasoning beyond a general declaration of danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011; Art. 6 comma 3 d.lgs. 159/2011: The additional residence obligation within preventive surveillance requires specific reasoning distinct from the general danger assessment, as it imposes a significantly higher restriction on liberty.
Parole chiave
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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Nicoletta Rocco, nato a Cinquefondi il 29/07/1992 avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, il 19/06/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso con requisitoria scritta in data 19 aprile 2011, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Reggio Calabria il 27 novembre 2019, ha applicato a Rocco Nicoletta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno. Il ricorrente è stato ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 4 lett.
e) d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere pendenti nei suoi confronti plurimi procedimenti per reati di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto illegale di coltello, percosse, rissa, minacce aggravate e violazione di domicilio, furto aggravato, danneggiamento.
2. Ricorre il Nicoletta, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo, complesso motivo denuncia violazione di legge in rapporto agli artt. 10, comma 3, 4, comma 1, lett.
c) e 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011. Assume che la motivazione del decreto sia del tutto inesistente o comunque meramente apparente, quanto alla ritenuta pericolosità del proposto, non avendo trovato riscontro argomentativo i motivi di appello dall'accoglimento dai quali sarebbe potuto scaturire un diverso esito del giudizio, motivi specificamente riguardanti l'incensuratezza del proposto, l'assenza di condanne anche solo di primo grado, la mancata sottoposizione a misure custodiali, l'assenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione.
Pertanto, la richiesta sarebbe priva di un adeguato giudizio proiettivo sulla possibilità di reiterazione di c:omportamenti antisociali da parte del soggetto. 2.2 Violazione di legge in relazione all'art. 193 cod. proc. pen. Si deduce che il giudizio di pericolosità è stato ancorato esclusivamente alle informative degli ufficiali di polizia giudiziaria, ritenute assistite da fede privilegiata, lì dove si tratta di atti per i quali opera, invece, una presunzione semplice di attendibilità, da vagliare in rapporto alle deduzioni di segno contrario. 2.3.
Erronea qualificazione giuridica, in rapporto all'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, per l'operato inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti a pericolosità generica, in contrasto con quanto sancito dalla sentenza della Corte Cost. n. 24/2019 e con l'art. 2, prot. 4 CEDU, mentre sono contestati al medesimo reati bagatellari, in rapporto ai quali non è consentita l'applicazione delle misure di prevenzione, atteso che nell'ottica di una lettura tassativizzante, sostenuta anche da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, assumono rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità formulato, i soli reati posti a presidio dell'ordine e della tranquillità pubblica, ovvero, quelli che attengono alla sicurezza dei cittadini, ai sensi dell'art. 1 TULPS, non essendo consentita una discrezionale individuazione delle ipotesi di reato da parte del decisore.CONSIDERATO IN IDIRITTO 1.
Il ricorso è fondato nei limiti che saranno oltre precisati.
2. Il motivo di ricorso relativo all'inquadramento del ricorrente nell'ambito della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. c), d. Igs. n. 159 del 2011 è infondato. La difesa invoca, al riguardo, un'interpretazione restrittiva di tale categoria di pericolosità, in linea con il canone costituzionale e convenzionale di tassatività, ma anche con il principio per il quale nella configurazione delle misure di prevenzione, come di tutte le altre misure limitative della libertà della persona, l'esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime e dalle esigenze cui sono preordinate (Corte cost., sent. n. 309 del 2003).
Ebbene, secondo tale corretta direttrice ermeneutica, questa Corte di legittimità ha operato una perimetrazione della categoria di pericolosità generica che viene qui ipotizzata, individuando i reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, che, con riferimento al Nicoletta, vengono specificamente in rilievo. La nozione di «sicurezza pubblica» è stata identificata, in passato, con la «sicurezza dei cittadini» a norma dell'art. 1 T.u.l.p.s. (così, esplicitamente, Sez. 1, n. 2595 del 01/06/1993, Pisano, Rv. 195820; in seguito Sez. 1, n. 2353 del 17/01/1997, Faye, Rv. 206994), dovendosi escludere da tale ambito concettuale le questioni aventi per oggetto i dissidi tra privati e quelle attinenti alla polizia edilizia (Sez. 1, n. 9971 del 14/07/1994, Amato, Rv. 199744;
Sez. 6, n. 13142 del 03/07/1980, Paganoni, Rv. 147033). In forza di un recente orientamento, che si muove lungo la medesima direttrice ermeneutica, può ritenersi socialmente pericoloso ai sensi dell'arti, comma 1, lett.c), d.lgs. n. 159 del 2011, il soggetto che risulti dedito in maniera non occasionale alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (in tal senso si veda Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto che ha disposto una misura di prevenzione sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti commessi dal proposto, senza distinguere i plurimi reati contro il patrimonio da quelli attinenti alla sicurezza e tranquillità pubblica).
Nel concetto di sicurezza pubblica confluisce altresì la regolamentazione delle armi, la quale è incentrata sul tracciamento e monitoraggio delle stesse e dei soggetti che le detengono, nonché sul generale divieto di porto senza licenza, così da limitare l'esposizione al rischio derivante da una gestione libera ed incontrollata di strumenti univocamente destinati all'offesa alla persona, dotati di peculiare potenzialità lesiva. Quanto alla tranquillità pubblica, ad essa, utilizzata in congiunzione con l'ordine pubblico, fa riferimento la Sezione Prima del Capo Primo del Titolo I del Libro Terzo del codice penale, che raggruppa le contravvenzioni concernenti detti beni interessi, intesi come beni inerenti al buon assetto e al regolare andamento del vivere civile (Sez. 1, n. 21350 del 21 aprile 2017, Tallarida, non mass.).
Sul punto la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost., con sentenza n. 168 del 1971, ha affermato che la contravvenzione prevista da tale norma incriminatrice è diretta a presidiare ordine pubblico e tranquillità pubblica, e la giurisprudenza di legittimità si è espressa in termini analoghi, correlando l'ordine pubblico alla quiete, alla tranquillità e all'armonia sociale (Sez. 3, n. 6475 del 05/03/1973, Fogliato, Rv. 125059).
Il contenuto protettivo della tranquillità pubblica si apprezza, poi, scorrendo le contravvenzioni riportate nella medesima Sezione Prima del codice penale, laddove sono enumerati, tra gli altri, alcuni reati che pongono a rischio la tranquillità del corpo sociale: dalla radunata sediziosa (art. 655), alla pubblicazione o diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656), al procurato allarme (art. 658), al disturbo delle occupazioni o del riposo (art. 659). Ebbene, nel caso in scrutinio, il decreto impugnato dà puntualmente conto delle ragioni per le quali la Corte territoriale si è orientata per la conferma del decreto impositivo: dopo una consistente parte contestativa, in cui sono esposti i dati rappresentativi delle condotte antisociali che si assumono tenute dal ricorrente, per le quali pendono plurimi procedimenti penali nei suoi confronti, dati costituenti la base fattuale della pericolosità, una parte valutativa, adeguatamente sviluppata, esprime un giudizio di probabile reiterazione di tali condotte, ascrivibili alle categorie criminologiche previste dall'art. 1, lett. c), del d.
Igs. cit Ed invero, pendono a carico del proposto, tra i numerosi altri, procedimenti relativi a plurimi episodi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minacce (anche nei confronti di pubblici ufficiali), lesioni, rissa e porto abusivo di coltello, relativi a fatti che si inscrivono quasi tutti nel ristretto arco temporale di un biennio.Ritiene questo Collegio che i beni della sicurezza e della tranquillità collettiva sono suscettibili di essere pregiudicati anche da condotte reiteratamente aggressive ed oppositive tenute nei confronti di appartenenti all'Arma dei Carabinieri — quali soggetti istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva —, nell'espletamento delle loro funzioni.
Sotto altro profilo, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non può attribuirsi rilievo escludente della pericolosità al solo mancato accertamento di frequentazioni del proposto con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione e neppure ha rilevanza la mancata acquisizione di vantaggi patrimoniali, quando si ipotizzi l'appartenenza del soggetto alla categoria di cui all'art. 1, lett. c ). Risulta pertanto corretto l'inquadramento del Nicoletta nella categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Non è fondato il motivo inerente alla pretesa violazione dell'art. 193 cod. proc. pen. Il tema che viene in rilievo è quello della rilevanza probatoria delle informative di reato, quali elementi valorizzati dal Tribunale al fine di ritenere accertata la cd. base fattuale del giudizio di pericolosità. Costituisce ius receptum il principio per cui, in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 2713729).
Ne consegue che hanno certamente valenza dimostrativa le informative di polizia giudiziaria, ancorché relative ad una fase iniziale delle indagini. Del resto, anche a prescindere dalla loro classificazione quali atti pubblici fidefacienti, che è stata affermata a proposito delle relazioni di servizio, limitatamente alle attività che il pubblico ufficiale attesta di avere espletato nell'esercizio delle sue funzioni e quanto ai fatti caduti sotto la sua diretta percezione (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, Spada, Rv. 271625), non è controvertibile la possibilità di trarre da tali atti elementi su cui fondare il giudizio di pericolosità; conclusione che, ben vedere neppure il ricorrente contesta, limitandosi ad affermare che si tratta di atti assistiti da una presunzione semplice di credibilità superabile da elementi di segno contrario, che egli però non adduce, e che certo non potrebbero individuarsi nelle dichiarazioni giustificative del proposto.3.
Il ricorso è invece fondato per quel che concerne l'apparenza di motivazione in relazione alla prescrizione accessoria dell'obbligo di soggiorno. Alla luce dell'art. 10 del d.lgs. cit., il ricorso per cassazione nei confronti di provvedimenti che applicano misure di prevenzione personale e patrimoniale è limitato alla sola violazione di legge, mentre è esclusa dal novero dei vizi deducibili l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Purtuttavia, secondo un costante orientamento di legittimità, può essere denunciato in sede di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo legale di provvedere, anche in sede di appello, con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; ) Nello specifico, la conferma dell'obbligo di soggiorno, prevista dal Tribunale al solo fine di consentire un più agevole controllo sul proposto, è stata confermata, con motivazione tautologica, per la sola appartenenza del Nicoletta al novero dei soggetti pericolosi, e perché ritenuta adeguata al coefficiente di pericolosità di cui lo stesso è portatore.
Limitandosi ad affermare l'esistenza di un superiore gradiente di pericolosità, il provvedimento impugnato non tiene conto della connotazione necessariamente residuale della prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di permanere nel comune di residenza o di dimora, la quale è correlata, ex art. 6, comma 3, d. Igs. cit., alla inidoneità delle altre misure di prevenzione alla tutela della sicurezza pubblica. Dunque, proprio in quanto detta prescrizione rende la sorveglianza speciale sensibilmente più afflittiva per chi vi è sottoposto - sia perché fortemente limitativa della libertà di movimento sia perché la sua violazione comporta ben più gravi conseguenze sul piano sanzionatorio - l'onere motivazionale sul punto non può ritenersi assolto da una formula di stile, vuota di contenuto.
In tal senso appare condivisibile il principio, pur risalente, per il quale la pericolosità che la legge richiede per l'applicazione del soggiorno obbligato discende non solo e non tanto dal grado di temibilità dell'individuo, quanto dalle caratteristiche della pericolosità stessa, valutata in relazione alle ragioni ed alle condizioni ambientali nelle quali si trova la persona da sottoporre a misura di prevenzione (Sez. 1, n. 4320 del 14/10/1987, Ferrante, Rv. 177043). Su queste basi il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuova valutazione su tale specifico punto, da compiere nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente all'applicazione dell'obbligo di soggiorno, con rinvio per nuovo