Cassation court dismisses appeal for reopening investigations due to lack of specific new facts compared to archived case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court decision to reopen criminal investigations, arguing the new facts differed significantly from those previously archived. The defense supported the lower court's finding that the alleged conduct remained within the scope of the original investigation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specific factual details distinguishing the current case from the archived one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 414 cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal for reopening investigations is inadmissible if the grounds fail to specify new factual elements distinct from the previously archived conduct, rendering the argument generic and non-compliant with the requirement for specific critical analysis.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 04/11/2020 nel procedimento nei riguardi di Galoppo Raffaele, nato a San Cipriano D'Aversa il 25/01/1962; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi i difensori dell'indagato, avv.ti Vittorio Giaquinto e Pasquale Diana, che hanno concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Napoli ha annullato l'ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Galoppo Raffaele, ritenuto gravemente indiziato del reato di concorso esterno all'associazione mafiosa di stampo camorristico denominata 'clan dei (rasalesi con particolare riguardo al c.d. 'gruppo Zagaria.' La tesi accusatoria è che in determinato momento storico (dal 2000) il gruppo mafioso e, in particolare, Francesco Zagaria- portavoce di Michele Zagaria nel settore imprenditoriale e in quello dei rapporti con alcune pubbliche amministrazioni casertane e con l'azienda ospedaliera Sant' Anna e San Sebastiano di Caserta- avrebbe introdotto, in virtù di un rapporto collusivo con Tommaso Barbato, presso questi e presso altri funzionari della Regione Campania, alcuni imprenditori di Capasenna, tra cui Galoppo Raffaele, affinchè fossero loro affidati lavori con procedure di affidamento diretto, in parte mai realizzati, destinati alla riparazione della rete dell'acquedotto campano; detto sistema - che sarebbe stato sviluppato e consolidato nel corso del tempo anche attraverso la creazione di un albo speciale delle imprese cui affidare i lavorio- sarebbe proseguito nel corso degli anni anche dopo che Barbato divenne consigliere regionale campano e fino al 2015.
Parte dei profitti ricavati dalle imprese sarebbero stati poi da queste destinate alla famiglia Zagaria (il fatto sarebbestommesso dal 2(:01 fino al 2015). Il Tribunale, nell'annullare l'ordinanza custodiale, ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento in esame siano sostanzialmente gli stessi per i quali il 17.1.2017 il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, nell'ambito del diverso procedimento n. 19682/2010 RGNR, aveva disposto l'archiviazione della notizia di reato e che sarebbe stato necessario un provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica press il Tribunale di Napoli articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. Si assume che oggetto del presente procedimento sarebbe un fatto diverso rispetto a quello per cui è stato emesso il decreto di archiviazione, non soltanto per il titolo di reato, ma anche in ragione delle condotte contestate. Nel primo procedimento, si argomenta, a Galoppo era stato contestato di avere strumentalizzato la sua qualità di imprenditore per riciclare capitali di provenienza illecita - anche attraverso l'acquisizione, grazie all'influenza del clan, di appalti e commesse, genericamente considerate - e che solo successivamente all'archiviazione, a seguito della nuova escussione dei collaboratori Barone Michele, Caterina Massimiliano e Zagaria Francesco, si era proceduto con decreto del 25.7.2019 all'aggiornamento della notizia di reato, in quanto Galoppo era stato descritto come imprenditore organico al sodalizio nel settore degli appalti indetti dal Ciclo integrato delle acque presso la Regione Campania, Dunque, sostiene il Procuratore ricorrente, si tratterebbe di una condotta specifica (la partecipazione) che nelle precedenti indagini era solo genericamente descritta e non ancora penalmente emersa, essendo stata delineata solo successivamente, a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La nuova iscrizione di notizia di reato sarebbe giustificata da un novum probatorio e il fatto oggetto del procedimento sarebbe diverso.
3. E' stata depositata una lunghissima memoria difensiva volta a corroborare la decisione ed il ragionamento compiuto dal Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN 'DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile.
2. Dagli atti emerge che il titolo cautelare annullato dal Tribunale era stato emesso per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (cfr., pag. 53 dell'ordinanza emessa il 10.9.2020), cioè per lo stesso reato per il quale era stata disposta il 17.1.2017 l'archiviazione della notizia di reato nel diverso procedimento n. 19682/2010 RGNR. Si è spiegato, sula base di una puntuale ricostruzione, che i fatti posti a fondamento del presente procedimenti sono gli stessi per i quali era stata chiesta ed ottenuta l'archiviazione indicata. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale genericità non essendo stato chiarito:
a) quali sarebbero gli specifici fatti nuovi emersi dopo la disposta archiviazione;
b) quali sarebbero, al di là della contestazione formale, gli elementi concreti per ritenere che l'oggetto del presente procedimento riguardi un segmento di condotta successivo al perimetro accusatorio posto a fondamento della notizia archiviata;
c) quali sarebbero le "nuove" circostanze riferite dai collaboratori di giustizia. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
P.Q.M.
Dichiara inammissi