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Sentenza — n. 31221/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against a sentence redefining bribery charges due to procedural flaws and inadmissible new grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31221/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Maiorana and Giusti inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found that the appellant Maiorana's arguments regarding the lack of evidence for a specific agreement and the nature of the official's role relied on alternative interpretations of intercepted communications that were not sufficiently motivated. Furthermore, the court rejected Giusti's claims as they solicited new merit evaluations and were based on excluded factual premises, while a new ground raised by Maiorana was time-barred under procedural preclusion rules. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 319, 318, 323-bis cod. pen.; Art. 167, 191 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they solicit new merit evaluations, rely on excluded factual premises, or raise grounds not formally raised within the statutory time limits.

Parole chiave

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bribery charges procedural preclusion new grounds inadmissible merit evaluation solicited excluded factual premises court costs awarded cassation admissibility corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 319 cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mauro Maiorana, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 319 cod.
Art. 318 cod. pen.
3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ex art. 318 cod. pen.
Art. 323-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod.
Art. 167 norme att. cod. proc. pen.
L'eccezione deve ritenersi inammissibile in radice, attenendo essa ad una questione e ad un punto della decisione in nessun modo investiti dall'atto di ricorso originario ed operando, pertanto, la preclusione di cui all'art. 167 norme att.
Art. 191, co. 2 cod. proc. pen.
pen., secondo la lettura datane da Cass., SU, 25.2.1998, Bono; nè può a ciò opporsi la deducibilità dell'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, co.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
art. 319 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mauro Maiorana, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 319 cod. pen.
art. 318 cod. pen
3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ex art. 318 cod. pen.
art. 323-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.
art. 270 cod. proc. pen
2869/12 R.G.N.R., le relative risultanze come passate in rassegna nel corpo motivazionale dell'impugnata sentenza devono ritenersi inutilizzabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 270 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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SU, 25.2.1998, Bono
pen., secondo la lettura datane da Cass., SU, 25.2.1998, Bono; nè può a ciò opporsi la deducibilità dell'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento ex art.
Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Ballacchino
pen., occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta nell 'atto di ricorso (principale) e ferma restando la generale preclusione della proposizione, con i motivi nuovi, di doglianze su capi o punti non censurati in quella sede (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Ballacchino, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

te sentenza SENTENZA, sui ricorsi proposti da 1)Giusti Francesco nato il 24/02/1949 a Acerenza 2)Maiorana Mauro nato il 24/02/1969 a Messina avverso la sentenza del 14/10/2019 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha rideterminato la pena inflitta dal Tribunale di Messina a Francesco Giusti e a Mauro Maiorana in relazione al reato di cui agli artt. 319, 321 cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1.Sulla base della ricostruzione dei giudici di merito, Giusti, quale appartenente alla Guardia di Finanza, riceveva utilità fornite da Maiorana, imprenditore, consistenti nella fornitura gratuita di prodotti commercializzati da Maiorana medesimo, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, e cioè per effettuare, su richiesta del Maiorana, un controllo strumentale alle esigenze di costui (del quale non restava traccia agli atti di ufficio), consistente nella richiesta, presso il punto vendita ove lavorava Tamara Siracusano, dei libri matricola dei dipendenti.

Nel corso del controllo veniva, inoltre, fatto rilevare, in modo che i presenti ne avessero la percezione, che la dipendente Siracusano si era allontanata dal luogo di lavoro senza un permesso e tentando di prelevare della merce senza attendere l'emissione dello scontrino; con ciò consentendo al Maiorana di addurre un pretesto per il licenziamento della Siracusano. 1.2. Il compendio probatorio si fonda essenzialmente sulle intercettazioni tra Maiorana e Giusti.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mauro Maiorana, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 319 cod. pen. La Corte di appello di Messina ha ritenuto di dovere ricondurre ad un incontro, sul cui contenuto non è dato conoscere nulla, presso un bar tra i due imputati, il momento in cui sarebbe stato stipulato il pactum sceleris. La stessa Corte territoriale afferma di non essere in grado di conoscere quali fossero gli accordi presi durante l'incontro del 12 giugno.

Con tale lacuna di conoscenza, la Corte di appello da un lato afferma che "non appare mettersi in discussione che Giusti era stato ricompensato per i servizi che il giorno prima si era impegnato a svolgere in favore del Maiorana", dall'altro ritiene irrilevante il mancato accertamento circa l'avvenuto o meno pagamento della merce prelevata in tale circostanza. E' evidente l'illogicità della motivazione. La Corte di appello non ha neppure superato l'obiezione secondo la quale non vi è prova che Giusti avrebbe dovuto agire nella veste di pubblico ufficiale appartenente alla Guardia di finanza e nell'esercizio della sua funzione.

Il finanziere non si era presentato in divisa e solo per un inconveniente si era qualificato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova in relazione al reato di corruzione. La Corte di appello non offre adeguata motivazione sull'inscindibile legame che avrebbe dovuto intercorrere tra il prelevamento della merce da parte di Giusti, ove mai avvenuto, e l'eventuale pagamento della stessa, con il controllo sulla lavoratrice Siracusano. 2.3.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Giusti, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione. La Corte territoriale si è limitata a passare in rassegna le intercettazioni telefoniche offrendone una illogica interpretazione. L'assunto secondo il quale l'accordo corruttivo si sarebbe perfezionato in un incontro avvenuto il 12 giugno 2012 costituisce una petizione di principio. Dalla intercettazione nel corso della quale Maiorana dice a Giusti, che si trovava nel suo negozio, di prendere tutto quello che voleva, non è possibile ritenere provata la realizzazione dell'ingiusto profitto da parte del pubblico ufficiale.

Il teste operante Bonfiglio ha riferito, nel corso del dibattimento, che non era stato accertato se Giusti avesse o meno pagato la merce. Quando Giusti si è recato presso l'esercizio del Maiorana si è limitato a chiedere delucidazioni in ordine alla tenuta dei libri contabili e ad attenzionare il comportamento della dipendente Siracusano che in quel frangente, in assenza di permesso, si stava allontanando. Ciò significa che Giusti non stava ponendo in essere il comportamento che Maiorana gli aveva richiesto ("mettila a disagio"). Inoltre, la condotta posta in essere da Giusti può essere al più qualificabile come un controllo effettuato presso un esercizio commerciale e non un atto contrario ai doveri di ufficio. 3.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ex art. 318 cod. pen.

Il controllo compiuto il 13/06/2012 da Giusti può certamente qualificarsi quale esercizio delle funzioni. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. L'unicità della condotta e la modestia del bene oggetto dell'accordo corruttivo (detersivi per la casa) sono elementi che non sono stati adeguatamente valutati dalla Corte di appello. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 4.La difesa di Maiorana e quella di Giusti hanno depositato motivi nuovi, di identico contenuto, evidenziando che l'Ispettore Giuseppe Bonfiglio, escusso all'udienza pubblica del 14 dicembre 2017, ha chiarito che l'attività di indagine del procedimento de quo aveva preso le mosse dal procedimento penale n. 2869/12 R.G.N.R. nell'ambito del quale erano state sottoposte ad intercettazione le utenze telefoniche in uso al Maiorana, nell'ambito di un'indagine per estorsione aggravata dal metodo mafioso, che poi aveva portato all'emissione di misura cautelare nei confronti dello stesso.

In siffatto contesto, ed avuto riguardo alla fattispecie di reato per la quale sono stati emessi i decreti autorizzativi delle intercettazioni nel diverso procedimento penale n. 2869/12 R.G.N.R., le relative risultanze come passate in rassegna nel corpo motivazionale dell'impugnata sentenza devono ritenersi inutilizzabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 270 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2.Ricorso proposto nell'interesse di Mauro Maiorana, 2.1. Il primo motivo, relativo al contenuto dell'accordo corruttivo, è generico, non confrontandosi con tutti gli elementi indicati in sentenza per evidenziare che gli atti compiuti presso il negozio potevano essere realizzati solo in quanto il controllo effettuato in forza della qualifica del ricorrente, controllo della Guardia di Finanza la cui strumentalità rispetto all'interesse del privato (precostituirsi cioè una scusa che consentisse di non imputare il licenziamento a propria iniziativa)-e quindi la contrarietà ai doveri dell'ufficio -risulta dalle intercettazioni secondo la plausibile interpretazione datane in sentenza. 2.2.

Il secondo motivo, inerente il possibile pagamento della merce, si basa su una interpretazione delle intercettazioni alternativa a quella plausibilmente motivata in sentenza, di tal che, al pari della prima censura, si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione di merito. 2.3. Il terzo motivo, con il quale si censurano valutazioni discrezionali non implausibili sulla concessione delle attenuanti generiche, propone censure non consentite in sede di legittimità.

3. Ricorso proposto nell'interesse di Francesco Giusti 3.1. Il primo motivo sollecita inammissibili valutazioni di merito e non si confronta con l'effettivo contenuto argomentativo della sentenza, pienamente aderente invece allo schema legale di valutazione della prova, per le ragioni già indicate a proposito dei primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Maiorana Mauro. 3.2. Il secondo motivo, relativo alla riqualificazione ai sensi dell'art. 318 cod. pen., risulta manifestamente infondato e basato su un presupposto di fatto ( , (l'assenza di contrarietà ai doveri d'ufficio) escluso nella sentenza con valutazione di merito non implausibile. 3.3.

Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.,è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione della stessa non si fonda sulla mera violazione del dovere di lealtà del pubblico ufficiale, bensì sulla concrete modalità allarmanti di tale violazione desunte, coerentemente ai noti principi di legittimità sul punto, dalla valutazione del reato nel suo complesso e non in base alle sole conseguenze patrimoniali. 3.4. Il quarto motivo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto censura valutazioni discrezionali non implausibilmente motivate.

4. Il motivo nuovo introduce censure non tempestivamente formalizzate entro i termini dell'impugnazione. L'eccezione deve ritenersi inammissibile in radice, attenendo essa ad una questione e ad un punto della decisione in nessun modo investiti dall'atto di ricorso originario ed operando, pertanto, la preclusione di cui all'art. 167 norme att. cod. proc. pen., secondo la lettura datane da Cass., SU, 25.2.1998, Bono; nè può a ciò opporsi la deducibilità dell'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, co. 2, cod. proc. pen., occorrendo pur sempre che l'eccezione venga proposta nell 'atto di ricorso (principale) e ferma restando la generale preclusione della proposizione, con i motivi nuovi, di doglianze su capi o punti non censurati in quella sede (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Ballacchino, Rv. 232406).

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.