Italian Court annuls appeal on bribery charge due to statute of limitations but rejects conspiracy and fraud claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's judgment regarding the charge of receiving stolen goods because the statute of limitations had expired before the appeal. While the appellant argued for acquittal on conspiracy and fraud grounds, the court found sufficient evidence of joint intent and the specific nature of the money's possession. Consequently, the conviction for bribery was upheld, but the sentence was reduced by the time period lost to the expired limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 117, 314, 476, 61 n. 2, 648, 620 cod. pen.; The court annuls a conviction for receiving stolen goods when the limitation period has expired, but upholds convictions for peculato and conspiracy if the statute of limitations remains valid and the evidence of joint intent is sufficient.
Parole chiave
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te sentenza SENTENZA, sul ricorso proposto da Segreto Fortunato nato a Monreale il 23/05/1962 avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 7 giugno 2018 dal Tribunale di Palermo che condannava Fortunato Segreto alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 110, 117 e 314 cod. pen. (capo a), 110, 117, 476, secondo comma, e 61 n. 2 cod. pen. (capo b), 476, secondo comma, e 61 n. 2 cod. pen. (capo c) e 110 e 648 cod. pen. (capo d). 1.1. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della parte offesa, Levantino Angelo che, in sede di denuncia, ha riferito di essersi recato presso l'Ufficio Riscossione Imposte della Regione Sicilia (SERIT) al fine di accertare la persistenza di una iscrizione ipotecaria nei suoi confronti, nonostante egli avesse versato la somma di euro 15.000 all'imputato, soggetto che svolgeva il lavoro di guardia giurata per la società di vigilanza KSM presso gli uffici della SERIT e che gli aveva garantito di conoscere un impiegato della Riscossione Sicilia, tale Francesco Martorana, che si sarebbe occupato del suo caso.
Segreto, a seguito della consegna della somma di euro 15.000, gli aveva rilasciato personalmente le quietanze e una lettera di cancellazione dell'ipoteca. Dagli accertamenti era, invece, emerso che la cancellazione di ipoteca era falsa, in quanto mai sottoscritta dalla SERIT, al pari delle due quietanze di pagamento.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Segreto deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza nel caso di specie dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per potere ritenere l'odierno ricorrente concorrente e partecipe consapevole nei reati di peculato, falso ideologico in atti pubblici e ricettazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la condotta accertata in capo all'odierno ricorrente integrasse la fattispecie di peculato e non quella di truffa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui non ha dichiarato decorso il termine prescrizionale in relazione al reato di ricettazione, anche tenuto conto dei 250 giorni di sospensione della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato di ricettazione che, al momento della pronuncia della sentenza di appello, era già prescritto. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo di ricorso, sul concorso e sul dolo di concorso nei reati, è infondato. Deve rilevarsi che la Corte di merito fondando la propria conclusionek sul fatto che il Martorana e il Segreto agissero in accordo tra loro, in base al rilievo che il medesimo Segreto non si era limitato a realizzare il contatto tra il Levantino e lo stesso Martorana, ma ha anche partecipato a tutte le fasi salienti dell'operazione (mettendo a disposizione il suo ufficio, partecipando attivamente all'incontro e recandosi in plurime occasioni presso l'abitazione del Levantino per farsi consegnare il denaro) - ha fornito una motivazione sull'esclusione della sua buona fede che non può ritenersi implausibile nelle forme della illogicità manifesta o della contraddittorietà.
Proprio l'aver agito in accordo implica, poi, l'adesione e il rafforzamento dell'attività di falsificazione e ricettazione, per la loro inestricabile unitaria connessione nell'operazione illecita concordata. Del resto, anche nel ricorso la difesa pone a sostegno della inverosimiglianza dell'accordo illecito, un'amicizia del ricorrente con la parte lesa, costituente un presupposto di fatto escluso in modo non irragionevole dalla sentenza di merito. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve osservarsi, a questo proposito che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282).
La Corte di appello, conformandosi a tale regula iuris ha correttamente ritenuto sussistente il reato di peculato sostenendo, in maniera del tutto plausibile, che l'attività di falsificazione realizzata tramite la ricettazione era finalizzata all'occultamento della commissione dell'illecito e non costituiva artifizio volto a farsi consegnare il denaro: da ciò consegue con tutta evidenza che la disponibilità del denaro è antecedente della condotta incriminata e non effetto della condotta illecita, con le note conseguenze in punto di qualificazione giuridica. 4.11 terzo motivo, sulla prescrizione del reato di ricettazione, risulta fondato, essendo il reato stato commesso fino al 25 giugno 2008.
Tenendo conto dei 250 giorni di sospensione dei termini di prescrizione, il reato si è prescritto il 4 febbraio 2019 e, quindi, prima della sentenza di appello del 30/10/2020. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al reato di ricettazione (capo d), perché estinto per prescrizioneie la pena può essere rideterminata da questa Corte ex art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., in anni 2 e mesi 2 di reclusione, decurtando il quantum di pena inflitta per il reato prescritto (mesi quattro di reclusione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione (capo d) perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25