Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31219/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls prison sentence reduction for expedited trial exceeding one-third of the base penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31219/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a Bergamo court's expedited trial sentence, arguing the reduction exceeded legal limits. The court found the base penalty was calculated at the minimum, leaving no room for further reduction beyond one-third. Consequently, the sentence was annulled and remanded for recalculation to five months and ten days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 620, lett. I) c.p.p.; The reduction of sentence for choosing an expedited trial cannot exceed one-third of the base penalty, and if the base was set at the minimum, the final sentence must be adjusted accordingly.

Parole chiave

Generato dall'IA
expedited trial sentence reduction one-third limit recidivism Italian criminal procedure penal recalculation annulment of judgment riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 620, lett. I) c.p.p.
3.La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla quantificazione della pena che, ai sensi dell'art. 620, lett I), cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Ramirez Ontiveros Carla Kayoni nata il 16/11/1985 in Bolivia avverso la sentenza del 10/02/2020 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, ha condannato Carla Kayoni Ramirez Ontiveros, in relazione al reato di evasione, alla pena di mesi cinque di reclusione, non operando l'aumento per la recidiva e riducendo la pena base di un anno di reclusione a mesi otto di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, poi, ulteriormente a mesi cinque di reclusione per il rito.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato in misura superiore a un terzo della pena stabilita per il reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. La diminuzione per la scelta del rito è stata erroneamente effettuata in misura superiore a un terzo (da otto a cinque mesi). Considerato, inoltre, che, come sopra evidenziato, la pena base è stata computata nel minimo edittale e la diminuzione per le generiche è stata operata nella massima misura consentita, anche effettuando calcoli diversi per la determinazione della pena il Giudice non avrebbe, comunque, potuto giungere ad irrogare mesi cinque di reclusione. Va, poi, escluso che la pronuncia sia frutto di un mero errore materiale, in quanto la pena di mesi cinque di reclusione è stata indicata, oltre che nel dispositivo, anche nella parte della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio. 3.La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla quantificazione della pena che, ai sensi dell'art. 620, lett I), cod. proc. pen. può essere rideterminata nella misura di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che ridetermina nella misura di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Così deciso il 25 maggio 2021 Il Consigliere este