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Sentenza — n. 31217/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fraud conviction for concealing steel quality defects in public tender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31217/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Carminati and Locatelli inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged a second-instance decision that convicted them of fraud for submitting false technical data regarding steel specifications in a public contract. The court rejected the arguments because the appeals were generic and failed to address the specific factual findings or legal errors made by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic criticisms of factual findings or procedural steps do not satisfy the admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility specific grounds requirement fraud in public tender concealment of defects generic appeal rejection reticenza dolosa dei difetti contraffazione di merci violazione del segreto commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 68 d.lgs. n. 163 del 2006
Tali differenze erano state sottaciute dagli imputati in violazione di un preciso obbligo dichiarativo imposto dall'art. 68 d.lgs. n. 163 del 2006.
art. 483 cod. pen
pen., assolvendo gli imputati dal reato di cui all'art. 483 cod. pen.
art. 356 cod. pen
perché il fatto non sussiste e riqualificando il fatto di cui all'art. 356 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
Violazione di legge in ordine all'art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Carminati Giovanna, nata a Martinengo il 29/07/1963 2. Locatelli Fausto, nato a Bergamo il 14/09/1959 avverso la sentenza del 11/09/2020 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la parte civile, avv. Sergio D'Amato, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Trento che aveva condannato, anche agli effetti civili, Giovanna Carminati e Fausto Locatelli per i reati di cui agli artt. 483 e 356 cod. pen., assolvendo gli imputati dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non sussiste e riqualificando il fatto di cui all'art. 356 cod. pen. in ipotesi tentata e, per l'effetto, rideterminando la pena e confermando nel resto. Quanto al reato ex art. 356 cod. pen.,, era stato contestato agli imputati di aver, nelle qualità di legali rappresentanti la Carminati della Lorian s.r1.1. e il Locatelli della Locatelli s.p.a., commesso frode in esecuzione del contratto di fornitura di 5 container e di una vasca per la raccolta rifiuti alla società AMNU s.p.a., totalmente partecipata da enti pubblici, consegnando a quest'ultima manufatti con caratteristiche del tutto diverse.

In ordine al reato di al falso era stato contestato agli imputati di aver inviato alla AMNU, nella richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, una dichiarazione con la quale affermavano che la loro offerta soddisfaceva i requisiti minimi richiesti, costituiti da acciaio S275JR, con spessore minimo dei lamierati pari a 40/10 per il fondo e a 30/10 per le pareti del container e a 30/10 per la vasca, mentre impiegavano acciaio S235JR con spessore in più punti inferiore. La Corte di appello escludeva che tale dichiarazione, inviata quando ancora la consegna dei beni non era stata effettuata (e i beni non erano ancora in loro possesso in quanto non richiesti sul mercato), potesse dirsi falsa.

Per contro, in ordine al reato di frode, la Corte di appello riteneva privo di pregio l'argomento sostenuto dagli imputati dell'equivalenza del tipo di acciaio utilizzato rispetto a quello indicato nel bando: dalla stessa consulenza tecnica di parte degli appellanti erano emerse differenze di tipo meccanico (quello offerto aveva più base caratteristiche di ordine meccanico) e dalle verifiche tecniche effettuate dalla Stazione appaltante era emersa una più bassa durezza e resistenza dell'acciaio per il diverso spessore di quello offerto. Tali differenze erano state sottaciute dagli imputati in violazione di un preciso obbligo dichiarativo imposto dall'art. 68 d.lgs. n. 163 del 2006.

La richiesta di perizia rich.iesta dagli imputati era respinta dalla Corte di appello sul rilievo che anche costoro avevano ammesso le differenze di ordine statico tra i due prodotti con caratteristiche meccaniche più basse. Quanto alla posizione del Locatelli, la Corte di appello riteneva il motivo di gravame aspecifico, in quanto non muoveva critiche a quanto già ricostruito in primo grado. Era stato ravvisato il suo concorso nel reato sulla base di precise circostanze: era proprietario del 90% della Lorian; l'iter amministrativo della gara era stato seguito da una impiegata della società del Locatelli; il materiale impiegato era proveniente da magazzino unico delle due società coinvolte; le sedi delle due società coincidevano; la ditta Locatelli era quella che forniva il materiale alla Lorian; i due imputati erano conviventi.

Il teste Bellini aveva poi riferito che l'iter formativo della proposta era stato fatto negli uffici della società Locatelli. La Corte di appello rigettava anche il motivo sul dolo, posto che ben otto giorni prima della presentazione dell'offerta era circostanza oramai nota agli imputati (e non contrastata come tale in appello) che non era reperibile l'acciaio richiesto e che comunque gli imputati aveva omesso di effettuare la dichiarazione ex art. 68 cit.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore e con un unico atto, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, coma 1, lett.

d) cod. proc. pen. La Corte di appello ha rigettato la richiesta avanzata in primo grado e rinnovata in appello per effettuare una perizia sui materiali, oggetto della fornitura, con motivazione che ha mal compreso la finalità della istanza difensiva, volta a far accertare la equipollenza (e non la obiettiva diversità) dei materiali. 2.2. Violazione della legge sostanziale in relazione all'art. 356 cod. pen. Per la sussistenza del reato era necessario dimostrare la consegna di un bene quantomeno diverso da quello pattuito (nella specie containers composti da acciaio S2753R o "superiore").

La Corte di appello si è invece arroccata sulla sufficienza della diversità di caratteristiche di ordine statico o meccanico dei due prodotti, senza verificare se il prodotto consegnato fosse costituito da un materiale migliore rispetto a quello specificatamente indicato, perfettamente utilizzabile per adempiere alla richiesta del bando. La giurisprudenza ritiene infatti integrato il reato in esame solo a fronte di una situazione più grave e sostanziosa del mero inadempimento contrattuale, ovvero in presenza di una difformità significativa tale da risultare idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la P.A.

Di qui la necessità di svolgere una perizia per stabilire la dedotta equipollenza dei materiali. In ogni caso, l'aver la società Lorian utilizzato un materiale di equivalenza senza presentare la dichiarazione ex art. 68, comma 6, d.lgs n. 163 del 2006 è un fatto di valenza amministrativa (sanzionato con apposita sanzione) o comunque un illecito civile da inadempimento pre-contrattuale. Inoltre, difetta l'elemento soggettivo e sul punto la Corte di appello ha succintamente motivato. La giurisprudenza richiede non la mera consegna dell'aliud pro alio ma la volontaria malizia, dissimulazione, malafede contrattuale, ovvero un espediente malizioso o un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Nella specie, la società, non reperendo l'acciaio 275, si era affidata ad un parere tecnico per utilizzarne uno diverso di prezzo uguale, ma di migliore qualità.I cassoni erano costruiti da altra società del gruppo Locatelli, con processi autonomi, non conosciuti dalla Lorian. 2.3. Mancanza di motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 356 cod. pen. I rilievi che precedono si sono tradotti in una motivazione carente sulla corretta applicazione dell'art. 356 cod. pen. 2.4. Mancanza di motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 356 cod. pen. in forma tentata.

Nel derubricare il fatto in forma tentata, la Corte di appello ha motivato la sussistenza degli elementi costitutivi in modo carente. 2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. Erronea è la applicazione dell'ipotesi concorsuale alla posizione dell'imputato Locatelli, basata sic et simpliciter sul solo rapporto affettivo con la imputata Carminati e sulla connessione tra le due società. 2.6. Violazione di legge in ordine all'art. 62 -bis cod. pen. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile nella misura in cui stigmatizza l'esercizio di difesa degli imputati nel non ammettere gli addebiti.

Per contro vi erano elementi per la loro concessione, considerata la incensuratezza della Carminati e i precedenti solo colposi riportati dal Locatelli e della loro buona fede emersa dai fatti.

3. La difesa degli imputati ha fatto pervenire via PEC il 6 maggio 2021 una nota con la quale rimarca i punti di censura già sollevati con l'impugnazione, chiedendone l'accoglimento e quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è palesemente infondato alla luce della pacifica giurisprudenza, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).3. Quanto alla configurabilità della frode ex art. 356 cod. pen., i rilievi versati nel secondo e terzo motivo avanzano critiche palesemente infondate e ripetitive di questioni già correttamente affrontate dalla Corte di appello. Quanto all'elemento oggettivo dell'inadempimento, la Corte di appello ha evidenziato le caratteristiche deteriori dell'acciaio usato dagli imputati per la fornitura, già emergente anche dalla consulenza tecnica di parte appellante. Il che rendeva ultronea e meramente esplorativa la richiesta di perizia.

Quanto alla frode, la Corte di appello ha fatto buon governo del principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (tra tante, Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020, Sale, Rv. 279679). Malafede contrattuale che la Corte di appello ha ravvisato (cfr.

§§ 2-4 della motivazione) nella consapevolezza che gli imputati avevano avuto,ben otto giorni prima della dichiarazione allegata alla richiesta di partecipazione di non disporre della tipologia di acciaio richiesto e, stante le caratteristiche del vizio occulto, nel non dichiarare - come previsto - la equipollenza del materiale usato. Motivazione questa che risultava soddisfare anche il profilo del dolo Come ha chiarito la Suprema Corte (Sez. 6, n. 29374 del 14/09/202, cit.), il tema del dolo ha un suo profilo probatorio e di accertamento processuale, atteso che, in presenza di vizi, è necessario distinguere, al fine della prova della malafede - intesa nel senso sopra indicato -, tra vizi riconosciuti e riconoscibili ovvero (come nella specie) vizi "in mala fede taciuti" dall'appaltatore.

In quest'ultimo caso è sufficiente, il semplice silenzio dell'appaltatore, senza che occorra che questi abbia esplicitamente dichiarato che l'opera era esente da vizi, nè che sia attivamente ricorso a veri e propri raggiri per occultare i vizi.

4. Quanto alla configurazione del tentativo, è sufficiente rilevare che era stata proprio la difesa ad invocare la derubricazione in tentativo e il motivo versato in questa sede è generico, non specificando quali aspetti non risultino affrontati. Quel che rileva è che la Corte di appello ha spiegato perché il fatto era da ritenersi in forma tentata (atteso l'annullamento del contratto prima della esecuzione).

5. Aspecifico è il motivo sul concorso del reato.La Corte di appello ha definito lo stesso appello sul punto generico e quindi non ammissibile, in quanto non contenente una critica specifica alla sentenza di primo grado che aveva puntualmente accertato la prova del concorso. Così come ricostruito il fatto in sede di merito, la critica difensiva, dietro il vizio di violazione di legge sostanziale, mira in realtà a contestare l'accertamento probatorio svolto in quella sede. La Corte di appello ha infatti evidenziato come tutte le circostanze riportate dal primo giudice fossero convergenti nel dimostrare la reale partecipazione del Locatelli al reato. Prova che ben può essere data da elementi sintomatici dotati di necessario spessore indiziario.

6. Parimenti aspecifico è il motivo sulle attenuanti generiche, il cui diniego risulta adeguatamente e correttamente motivato. /n primis la Corte di appello ha rilevato fia genericità del motivo di appello e in ogni caso ha evidenziato per la Carminati come, in assenza di altri elementi, la incensuratezza non fosse dato sufficiente e per Locatelli la presenza di elementi ostativi, quali i precedenti penali quandanche colposi.

7. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. Consegue, ancora, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita, liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, AMNU s.p.a., che liquida in complessivi eu