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Sentenza — n. 31214/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against mafia association convictions based on insufficient evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31214/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed appeals filed by six defendants convicted of participating in a mafia-type armed association. The lower court upheld convictions based on wiretaps and statements from informants, which the appellants argued were insufficient or procedurally flawed. The Supreme Court rejected these arguments, finding the evidence reliable and the lower court's reasoning adequate.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; Art. 595 c.p.p.: Participation in a mafia-type armed association is established by reliable evidence including wiretaps and informant statements; generic complaints regarding lack of specific motivation do not justify cassation review.

Parole chiave

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mafia-type armed association participation in criminal organization wiretaps admissibility informant statements reliability lack of specific motivation cassation review standards procedural errors in appeals pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis cod. pen.
Pur avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della fattispecie partecipativa di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. con la derubricazione nell'ipotesi meno grave.
Art. 595 c.p.p.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Al capo B) era contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver gli imputati preso parte - Giuseppe Marfella e Mario Marfella in particolare quali promotori, capi ed organizzatori - ad una associazione armata dedita al traffico illecito di stupefacenti, aggravata ai sensi dell'art.
art. 416-bis cod. pen
Pur avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della fattispecie partecipativa di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i sopra indicati imputati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
pen.) e vizio di motivazione (art. 546 cod. proc. pen.) in relazione alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt.
artt. 416-bis cod. pen
pen.) in relazione alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen.
artt. 110 cod. pen
Violazione di legge (artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Secondo un pacifico principio è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Marfella Giuseppe, nato a Napoli il 01/06/1964 2. Marfella Mario, nato a Napoli il 19/02/1989 3. Mele Giuseppe, nato a Napoli il 06/09/1973 4. Bracale Emanuele, nato a Napoli il 11/10/1991 5. Foglia Alfredo, nato a Napoli il 23/08/1971 6. Foglia Vincenzo, nato a Napoli il 26/04/1953 avverso la sentenza del 29/04/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il ricorso di Alfredo Foglia sia dichiarato inammissibile, che siano rigettati i ricorsi di Giuseppe Marfella, Giuseppe Mele e Emanuele Bracale, che sia annullata con rinvio la sentenza nei confronti di Mario Marfella e Vincenzo Foglia limitatamente al capo B) art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con declaratoria di inammissibilità per il capo A); uditi i difensori, avv.

Mario Pasquale Fortunato per Giuseppe Marfella, avv. Raffaele Esposito per Mario Marfella, avv. Domenico Dello Iacono per Mario Marfella, anche in sostituzione dell'avv. Claudio Davino per Giuseppe Mele, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2020, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 7 maggio 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che a seguito di giudizio abbreviato aveva dichiarato gli imputati in epigrafe indicati responsabili per i reati agli stessi contestati, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 1.1. In particolare, all'esito del giudizio di primo grado, per quel che interessa il presente procedimento, risultavano le seguenti statuizioni di condanna: - Giuseppe Marfella per i reati di cui ai capi A) e B) alla pena di 20 anni di reclusione; - Mario Marfella per i reati di cui ai capi A) e B) alla pena di 18 anni di reclusione; - Giuseppe Mele per il reato di cui al capo V) alla pena di 16 anni di reclusione; - Emanuele Bracale per i reati di cui ai capi A) e B) alla pena di 10 anni di reclusione; - Alfredo Foglia per il reato di cui al capo A) alla pena di 15 anni di reclusione; - Vincenzo Foglia per i reati di cui ai capi A) e B) alla pena di 14 anni di reclusione.

AI capo A) era contestato agli imputati il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver preso parte all'associazione armata di tipo mafioso denominata Marfella- Pesce - promossa, diretta ed organizzata, tra gli altri, da Giuseppe Marfella, Mario Marfella e Alfredo Foglia - che operava nel quartiere di Pianura di Napoli, dedita a traffici illeciti di stupefacenti e ad estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, all'affermazione del controllo del territorio con la contrapposizione armata con organizzazioni rivali, tra le quali il clan camorrista denominato Mele, e la repressione violenta dei contrasti interni, nonché al conseguimento di profitti e vantaggi ingiusti, destinati anche al sosl:entamento delle famiglie e al mantenimento dei detenuti, al fine di garantire la perpetuazione dell'associazione criminale (fatti commessi almeno dal 2012, e per Alfredo Foglia almeno dal 3 aprile 2014, con condotte perduranti).

Al capo B) era contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver gli imputati preso parte - Giuseppe Marfella e Mario Marfella in particolare quali promotori, capi ed organizzatori - ad una associazione armata dedita al traffico illecito di stupefacenti, aggravata ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991 (fatti commessi almeno dall'ottobre 2012 con condotte perduranti).Al capo V) era contestato a Giuseppe Mele il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver preso parte come promotore, capo ed organizzatore all'associazione armata di tipo mafioso denominata Mele, che operava nel quartiere di Pianura di Napoli, dedita a traffici illeciti di stupefacenti e ad estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, all'affermazione del controllo del territorio con la contrapposizione armata con organizzazioni rivali, tra le quali il clan Marfella-Pesce, e la repressione violenta dei contrasti interni, nonché al conseguimento di profitti e vantaggi ingiusti, destinati anche al sostentamento delle famiglie e al mantenimento dei detenuti, al fine di garantire la perpetuazione dell'associazione criminale (fatti commessi almeno dall'ottobre 2012 con condotte perduranti). 1.2.

All'esito del giudizio di appello promosso dai suddetti imputati, le statuizioni risultavano così modificate: - per Mario Marfella, esclusa la recidiva, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena era rideterminata in 14 anni di reclusione; - per Giuseppe Mele la pena era rideterminata in 13 anni e 4 mesi di reclusione; - per Emanuele Bracale la pena era rideterminata in 8 anni e 8 mesi di reclusione; - per Alfredo Foglia, rinunciante ai motivi di merito, la pena era rideterminata, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, in 8 anni di reclusione; - per Vincenzo Foglia la pena era rideterminata in 11 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

La sentenza di primo grado era invece integralmente confermata per l'imputato Giuseppe Marfella.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i sopra indicati imputati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso di Giuseppe Marfella. 3.1. Violazione di legge (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 546 cod. proc. pen.) in relazione alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta sulla base di dichiarazioni relative ad un periodo temporale precedente a quello in contestazione e in assenza di riscontri oggettivi individualizzanti. La Corte di appello, richiamando per relationem a pag. 9 della sentenza la motivazione del primo giudice, compie plurime violazioni: omette di pronunciarsi sui motivi di appello - trascritti in calce al ricorso - e sulla memoria difensiva sul tema delle dichiarazioni collaborative, che lamentavano carenze motivazionali; finisce per travisare le prove, utilizzando dichiarazioni dei collaboratori relative ad un periodo storico molto precedente all'anno 2()12 che non avevano quindi alcuna interferenza con i fatti contestati ed erano prive di riscontro individualizzante; si pone in contrasto con le norme di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in quanto ritiene le dichiarazioni di Pasquale Pesce (cl. '75) riscontro esterno individualizzante, mentre tali propalazioni si :scontravano con dati probatori di segno contrario, che avevano su di esse una portata demolitoria disarticolante (la captazione del 16 luglio 2013 tra Giuseppe Marfella e il figlio Mario; i rilievi mossi dalla difesa nella memoria depositata in sede di discussione sulla fallacia dell'apporto collaborativo de relato del Pesce). 3.2. vizio di motivazione (art. 546 cod. prcic. pen.).

La sentenza impugnata da pag. 17 a 21 cade in evidente contraddizione disarticolante là dove da un lato ha evidenziato nel ragionamento probatorio a carico del ricorrente la intercettazione in carcere di Enzo Romano, quale gestore delle piazze di spaccio legato ai Marfella, dai quali prendeva ordini (pagg. 18-19) e dall'altro ha assolto il Romano dalla partecipazione al clan Marfella, ritenendolo estraneo alla compagine associativa. La sentenza così finisce anche per ignorare le dichiarazioni spontanee rese in udienza dal ricorrente, che aveva escluso che la sua posizione carceraria rendesse possibile inviare disposizioni al clan e svolgere il ruolo di capo clan (riportate nell'atto di appello).

La motivazione ha poi utilizzato le poche intercettazioni ritenute rappresentative della partecipazione del ricorrente al clan, omettendo di confrontarsi con il motivo di appello (alle pag. 12 a 14), che si trascrive in calce, giungendo a ricavare dalle stesse una conclusione assolutamente distonica e contraddittoria con il senso letterale delle espressioni usate, ignorando la critica difensiva sull'erronea ricostruzione delle "mesate" agli affiliati (erano state archiviate le posizioni dei presunti affiliati) e sulla gestione attuale delle problematiche (il ricorrente è detenuto da circa 20 anni e non ha rapporti con la totalità dei soggetti captati). 3.3.

Violazione di legge (artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen.) per la ritenuta responsabilità per il delitto associativo aggravato. La Corte di appello nell'affrontare il capo B) omette di entrare nello specifico dei motivi di appello, sia in ordine alle critiche sull'unica fonte di accusa - l'intercettazione in carcere del 16 luglio 2013 - e sui chiarimenti forniti dal ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee.3.4. Violazione di legge (artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla circostanza che si tratti di medesimo fatto storico e giuridico.

Fa verificato il rispetto del bis in idem sostanziale nel duplicar la pena per fatti sostanzialmente identici (stessa compagine e struttura organizzativa), diversamente qualificati giuridicamente (artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990). L'orientamento che ritiene possibile il concorso in tali situazioni sul presupposto del diverso bene giuridico tutelato va criticato, posto che nell'associazione ex art. 74 cit. la tutela della salute pubblica rimane sullo sfondo in assenza di reati scopo effettivamente commessi, risultando finalizzata alla protezione al solo ordine pubblico.

4. Ricorso di Mario Marfella. 4.1. Vizio di motivazione, violazione di legge (artt. 192, 533 cod. proc. pen.; 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990). La motivazione con la quale la Corte di appello ha confermato la statuizione di condanna del ricorrente è sommaria, non convincente e ha replicato gli errori metodologici del primo giudizio. Si è affermata la successione del ricorrente a Pasquale Pesce e a Salvatore Marfella con criteri aprioristici e apodittici, senza la dimostrazione probatoria fondata su dati precisi idonei a coinvolgerlo in qualità di presunto associato e di capo.

La difesa aveva chiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per acquisire copia dell'ordinanza cautelare (prodotta in sede di appello) nella quale si dava atto delle propalazioni del collaboratore Raffaele Dello Iacono che aveva indicato i Foglia quali reggenti del clan Marfella-Pesce all'epoca dell'omicidio di Giuseppe Perna avvenuto il 5 marzo 2016. La sentenza impugnata, ignorando tale produzione, ha preferito affidarsi alle captazioni, replicando gli errori del primo giudice e leggendone il contenuto con schemi preformati, tradendone il contesto di senso e di logica, ampliandone lo stesso contenuto e ignorandone alcune rilevanti a favore del ricorrente.

Le captazioni dimostrano che il ricorrente non sia un camorrista neanche per via di successione (in tal senso militano le risposte fornite al padre Giuseppe, in termini di prudenza e di evitare la guerra, così dimostrando di non essere disponibile ad eseguirne gli ordini). La Corte di appello ha ignorato le doglianze difensive su tale punto qualificante nel ragionamento probatorio e su altre captazioni. Così il colloquio in carcere del 16 luglio 2013: se il ricorrente fosse stato un associato apicale avrebbe concordato con il padre una strategia di assalto. (.) Così la telefonata del 14 dicembre 2014: andavano considerate le espressioni di Fabio Orefice in ordine all'attività della moglie del ricorrente.

La Corte di appello ha invece basato il suo fondamento probatorio sul colloquio in carcere del 23 luglio 2015, letto con criteri aprioristici e con salto logico (dando per scontato il significato dell'affermazione di Romano - "Totò tuo padre ha messo lui" - quale designazione del ricorrente fatta dal padre, per il solo fatto che il ricorrente avesse fatto visita al padre il giorno prima). Il colloquio del 16 luglio 2013 veniva a dimostrare la fallacia di quella lettura, posto che è il ricorrente ad autoescludersi da ogni iniziativa criminosa. La Corte di appello squalificando i motivi di gravame non ha tenuto conto dei rilievi sollevati analiticamente sui collaboratori di giustizia, ritenendoli invece affidabili, e non ha tenuto conto di quanto dichiarato dal collaboratore Raffaele Dello Iacono sulla reggenza affidata ai Foglia.

In particolare, la difesa aveva dedotto il carattere congetturale del sapere del collaboratore Raffaele Dello Iacono; non è esaminata la parola dei collaboratori Mario Vanacore e di Salvatore Romano (quest'ultima di tipo meramente congetturale), la attendibilità di Pasquale Pesce (in ordine sia alla conoscenza degli atti processuali al momento delle sue propala2:ioni sia alla ricostruzione dei fatti, non collimante con dati obiettivi temporali). La difesa aveva evidenziato come il ricorrente non esistesse prima dell'arresto di Pasquale Pesce e Salvatore Marfella del 17 luglio 2015 (il che rendeva impossibile che Giuseppe Marfella avesse potuto riferire nel 2015 a Pasquale Pesce che il comando era stato assunto dal figlio Mario); che non vi fossero intercettazioni né collaboratori in ordine alla sua storia criminale; che, salvo l'episodio del 30 luglio 2015, il ricorrente fosse scomparso dalla scena e non avesse commesso alcun reato-fine. 4.2.

Omessa motivazione sulla imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sulla posizione del ricorrente in questo specifico sodalizio nulla motiva la Corte di appello (un generico riferimento è solo fatto ai "Marfella" a pag.

30) e sulle fonti a suo carico (se non la frase "l'imbasciata... ci sta Mario"). Eppure, la difesa aveva dedotto che a carico del ricorrente vi fosse un unico episodio relativo alla piazza di spaccio e le captazioni erano tutte vicinissime (dal 23 al 30 luglio 2015) e tutti i collaboratori avevano limitato la sua attività alla piazza di spaccio. 4.3. Difetto di motivazione e violazione di legge (417, 429, 192, 533 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990); esclusione del ruolo di capo.La Corte di appello ha costruito il ruolo del ricorrente di capo per entrambe le fattispecie associative contestate (a far data dall'arresto di Salvatore Marfella e Pasquale Pesce del 16 luglio 2015) sulla base di una contestazione monosillabica e una motivazione non convincente, in quanto non sono attribuiti al medesimo condotte concrete o altri indici di tale attività direttiva.

In tal modo la Corte di appello ha replicato gli errori metodologici del primo giudizio. Si è data rilevanza assoluta ad una conversazione in carcere del 23 luglio 2015 senza alcun riscontro esterno del ruolo assunto dal ricorrente, considerato viepiù che nessun collaboratore lo ha indicato in tale veste e Raffaele Dello Iacono in tre interrogatori acquisiti agli atti aveva indicato che nel marzo 2016 reggenti del clan erano i Foglia. Con automatismo inferenziale, la Corte di appello poi estende il medesimo ruolo di capo all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in assenza di ogni condizione di asseribilità.

La Corte di appello non si confronta con alcuni dati probatori (la telefonata del 14 dicembre 2014 - nella quale Fabio Orefice vuol distruggere l'attività della moglie del ricorrente e quindi escludendo che questi sia un associato o tantomeno il capo del clan - e il colloquio in carcere del 23 luglio 2015 - che rivelava il disprezzo del Foglia al solo pensiero che possa essere lui il capo). La sentenza è generica e si basa, come quella di primo grado, sulla ordinanza cautelare che, come evidenziato nei motivi di appello, si fondava su captazioni che riguardavano un periodo antecedente alla reggenza del ricorrente.

Sul punto alcuna risposta si è avuta dalla Corte di appello.

5. Ricorso di Giuseppe Mele. 5.1. Violazione di legge (art. 192 cod. proc:. pen.) sui criteri interpretativi per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e vizio di motivazione sulle doglianze difensive. La difesa aveva censurato il vuoto motivazionale della sentenza appellata per la acritica ricostruzione affidata alla sola esposizione delle fonti di prova. La Corte di appello ha replicato in punto di responsabilità la medesima motivazione rinviando ad essa per relationem. Quanto ai collaboratori di giustizia la Corte di appello ha richiamato tout court il contenuto delle loro dichiarazioni.

Potrà la Corte di cassazione verificare, con la trascrizione delle parti rilevanti degli interrogatori dei singoli propalanti, riportata in calce al ricorso, che tale dato probatorio è carente. In particolare, quanto al narrato di Giovanni Romano, la difesa aveva censurato l'inaffidabilità del suo racconto e l'inutilità dello stesso ai fini della prova (la fallacia del suo racconto in ordine alla datazione dell'uscita dal carcere - ( avvenuta non nel 2001 ma nel 2013 e durata solo tre mesi; la circostanza che si trattava di dichiarazioni de relato e di secondo grado da fonte non indicata né individuabile; la chiamata difettava di ogni indicazione riferibile al ricorrente).

La Corte di appello non ha risposto a tali doglianze difensive o lo ha fatto in modo carente e illogico. Relativamente alle dichiarazioni di Antonio Ricciardi, la difesa aveva dedotto che si trattava di dichiarazioni di secondo grado da fonte ignota e che la sentenza della Corte di Assise di Napoli n. 20 del 2015 lo aveva definito inattendibile. Anche in tal caso siano di fronte ad una risposta assente e illogica (là dove ritiene che la difesa non abbia allegato la suddetta sentenza che aveva ritenuto il collaboratore inattendibile - invece prodotta - e comunque tale pronuncia limitata al solo omicidio Pesce, contrariamente a quanto illustrato dalla difesa).

Per le dichiarazioni di Antonio Vanacore, la difesa aveva dedotto che si trattava di propalazioni generiche, non collocate in un contesto temporale e prive di riscontri. La Corte di appello ha omesso di rispondere al riguardo. Quanto alle dichiarazioni di Raffaele Dello Iacono, con l'appello era stata censurata la genericità del suo narrato, mentre la Corte di appello, pur definendole notevoli, non ha detto nulla sul motivo di gravame. Relativamente alle dichiarazioni di Salvatore Romano la Corte di appello ha risposto in modo apparente alle censure in cui si era contestata la genericità delle propalazioni (la Corte di appello si è limitata a riportarne una sintesi).

Quanto poi alle dichiarazioni di Pasquale Pesce la motivazione ha replicato in modo illogico alle censure della difesa che aveva sollevato rilievi sulla sua attendibilità anche per aver letto le carte processuali, per l'odio feroce verso il ricorrente e per la ritenuta sua inattendibilità per l'omicidio di Carmine Pesce. La Corte di appello ha poi ritenuto in modo apparente ed illogico i collaboratori attendibili per i riscontri forniti dalle captazioni, posto che le uniche che riguardavano il ricorrente sono neutre. Resta il dato insuperabile che i collaboratori non si riscontrano tra loro né le loro dichiarazioni convergono.

Si è in presenza quindi una sentenza emessa in violazione dei principi in tema di valutazione della prova dichiarativa e carente ed illogica quanto alla risposta ai motivi di appello. 5.2. Violazione di legge (artt. 62-bis e 99, quarto comma, cod. pen.) e vizio di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla mancata esclusione della recidiva. La motivazione sulla recidiva è carente e non risponde alla valutazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.Il medesimo vuoto motivazionale è riscontrabile per la denegata concessione delle attenuanti generiche.

6. Ricorso di Emanuele Bracale. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. E' mancata la necessaria ed esaustiva disamina dei motivi di appello, che si intendono integralmente richiamati e riportati. La Corte di appello si è adagiata sulla sentenza di primo grado. Le prove sono state valutate in un'ottica colpevolista e in modo illogico, tralasciando di esaminare tutte le risultanze che dimostravano l'insussistenza dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna. Quanto al capo A), la Corte di appello riporta a pagg. 20-21 alcune captazioni dimostrative della adesione del ricorrente al sodalizio criminale.

Peraltro, le captazioni sono indicate con il solo riferimento alle "pagg. 139 e ss." della sentenza di primo grado e quindi non è possibile stabilire quali di esse abbiano rilevanza probatoria relativamente al ricorrente e il rapporto e interazione esistente tra questi e gli altri sodali indicati. Là dove la Corte di appello indica la captazione n. 256 nella quale si riporta un dialogo del ricorrente con Giuseppe Foglia ne fornisce una interpretazione illogica (quanto al significato della conversazione) e comunque una motivazione carente quanto al ruolo tenuto nel sodalizio (che non è neppure indicato).

Anche il riferimento ai rapporti dei sodali con il capo Giuseppe Marfella è ininfluente, posto che il ricorrente non ha avuto mai contatti o rapporti con il predetto. Relativamente al capo B), va in primo luogo confutato il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto che vi fosse una distinta ed autonoma associazione accanto a quella camorristica; in secondo luogo, la Corte di appello ritiene nitidamente emerso il ruolo preciso del ricorrenl:e, ma dalle prove richiamate (tre captazioni dello stesso giorno) tale dato non emerge affatto (dalle due captazioni nn. 728-729 si evince la sola posizione di Pasquale Pesce che era creditore di un debitore moroso per l'acquisto di stupefacente e che il ricorrente si trovava a bordo dell'auto in cui sono stati captati i dialoghi; le frasi pronunciate da quest'ultimo sono solo parole alle quali non sono seguiti fatti penalmente rilevanti; i soli dialoghi tra Pesce e Foglia sono peraltro ritenuti "espliciti" dalla Corte di appello, riconoscendo quindi che quelli del ricorrente non lo fossero; nella captazione n. 720 il ricorrente si limita a fare qualche conteggio di danaro e non parla affatto con una donna di nome Angela).

Quanto poi alle captazioni del 23 luglio 2015, la difesa si riporta ai motivi di appello, completamente trascurati.Trascurati sono stati infine i motivi sulla concessione delle attenuanti generiche, sui quali la Corte di appello nulla ha motivato.

7. Ricorso di Alfredo Foglia. 7.1. Violazione di legge. Pur avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di appello, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della fattispecie partecipativa di cui al primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. con la derubricazione nell'ipotesi meno grave. Si trattava di vizio rilevabile ictu ocu/i dal passaggio a pag. 27.

8. Ricorso di Vincenzo Foglia. 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. E' mancata la necessaria, logica ed esaustiva disamina dei motivi di appello, che si intendono integralmente richiamati e riportati. La Corte di appello ha elencato quali prove a carico del ricorrente la sentenza di condanna, che riguardava il figlio del ricorrente, Giuseppe, e che non toccava quest'ultimo minimamente, e la rinuncia ai motivi di appello dell'altro figlio del ricorrente, Alfredo, che non si rifletteva parimenti sulla posizione del ricorrente. Le captazioni non contengono a loro volta univoci dati probatori e i risultati ricavati da cesse dalla Corte di appello sono frutto di apodittico convincimento: la conoscenza che il ricorrente ha avuto della reggenza del clan da parte di Mario Marfella risulta invero un dato del tutto naturale e comunque un fatto notorio da parte di uno storico affiliato al clan Lago e conoscibile per la partecipazione al clan Marfella dei figli Alfredo e Giuseppe; la distribuzione degli stipendi resta un dato non confermato da altre risultanze e comunque generico quanto alle modalità di realizzazione, al pari della veicolazione di messaggi.

La Corte di appello ha attribuito un ruolo al ricorrente senza una spiegazione convincente e in carenza in ogni caso di elementi probatori (salvo i colloqui fatti in carcere con i figli) e omettendo di considerare dati di segno contrario (nella captazione del 23 luglio 2015 si evince che il ricorrente non si occupava delle "mesate" che erano invece pagate da altri; a pag. 268-269 della sentenza di primo grado emerge che nella faccenda delle retribuzioni periodiche il ricorrente non c'entrasse nulla e che questi desse solo consigli ai suoi figli di come comportarsi in carcere).

Anche per la vicenda del pizzino (pag. 265 sentenza di primo grado) non è provato che tale messaggio proveniente da Giuseppe Foglia avesse come destinatario il ricorrente (era stato in ogni caso consegnato ai suoi familiari); la captazione riportata a pag. 26 della sentenza impugnata non riguardava gli stipendi agli affiliati, ma soltanto questioni di soldi occasionalmente dati ai familiari dei detenuti (in tal senso è la frase rivolta da Pasquale Pesce a Rita Pepe che si lamentava dei soldi dati dal ricorrente alle due donne). Resta immotivata la conclusione circa il ruolo rivestito nel sodalizio dal ricorrente.

Quanto al capo B), la sentenza non motiva nulla sulla posizione del ricorrente, eludendo in toto i motivi di appello, ai quali la difesa si riporta anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al ricorso di Giuseppe Marfella,, i motivi si presentano affetti da genericità (da intendersi anche come aspecificità dei rilievi). 2.1. Generico è invero il primo motivo con il quale il ricorrente si lamenta del ricorso della Corte di appello alla tecnica motivazione per relationem pur in presenza di motivi di appello. Va al riguardo rilevato che la Corte di appello a pag. 9 della sentenza impugnata ha in via generale, prima di affrontare i singoli appelli, dichiarato di voler richiamare la sentenza di primo grado nel caso in cui le censure proposte siano prive del carattere di novità ovvero generiche.

Secondo un principio pacificamente affermato in sede di legittimità in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (tra le tante, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Rv. 278611).

Quindi la sola presenza di motivi di appello non rendeva di per sé illegittima la motivazione per relazione. Aspetto che il ricorso non esamina affatto. Viepiù generica è anche in larghi tratti la stessa tecnica espositiva del ricorrente che, nell'illustrare le censure proposte in appello, si limita alla sola trascrizione del motivo di appello, lamentandone la omessa considerazione, senza indicare specificatamente le questioni irrisolte e senza confrontarsi con la tenuta complessiva della motivazione.Va a tal riguardo rammentato che la censura in cassazione della omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853).

Quanto alle censure che la Corte di appello non avrebbe esaminato - di cui il ricorrente indica almeno in sintesi il contenuto -, il motivo si presenta aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Invero, in primo luogo, la Corte di appello a pag. 11 della sentenza impugnata ha evidenziato il fatto nuovo, costituito dalla rinuncia da parte di molti dei sodali, coimputati, ai motivi di merito, che, avendo la valenza di una confessione piena, consentiva al giudice di appello di acquisire la prova certa - "a riscontro di tutti gli altri elementi raccolti" - della singola associazione e del suo organigramma, dei reati ai quali la stessa era dedita e dei ruoli in essa rivestiti, così "delineando i rapporti con i vertici, riconosciuti unanimemente capi e promotori dell'associazione".

A tale dato si aggiungevano le specifiche ammissioni di colpa di altri coimputati - giudicati separatamente per i capi A) e B) - rei confessi (tra i quali significativamente Salvatore Marfella e Pasquale Pesce). Inoltre, quanto all'attualità della reggenza di Giuseppe Marfella nel 2012, la Corte di appello ha dedicato ad esso un apposito capitolo da pag. 16 e la ricostruzione non si fonda invero come dedotto sulle sole dichiarazioni dei collaboratori, ma su prove intercettative. 2.2. Anche il secondo motivo finisce per lamentare vizi generici rispetto al ragionamento probatorio della sentenza impugnata.

Quanto alla contraddizione logica della motivazione in ordine alla persona di Enzo Romano, il motivo non si confronta con la motivazione relativa alla sua posizione (pag.

40) che colloca costui quale "braccio destro" dei Marfella - dei quali godeva la piena fiducia - se pur limitatamente al solo settore del traffico di stupefacenti. Il che non veniva a smentire il significato probatorio della captazione in carcere riportata a pag. 18, nella quale il Romano ma anche Pasquale Pesce (sodale del clan e quindi quale intraneo) riconoscono nel ricorrente il ruolo di capoclan capace di incidere sulle condotte del figlio Salvatore. Aspecifico è anche il richiamo alla tesi difensiva esposta con le dichiarazioni dell'imputato, alla luce del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di appello, che quella versione ha evidentemente superato (in tal senso cfr. pag. 19).Quanto alla lettura delle intercettazioni, posto che non è compito della Corte di cassazione esaminare il significato delle frasi captate (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va verificata la risposta alle questioni sollevate con l'appello. Ebbene, il motivo di ricorso si limita in larga parte ad una generica denuncia di omessa considerazione del gravame di appello (utilizzando cioè la tecnica espositiva di cui si è già detto al paragrafo che precede), mentre dalla sentenza di appello si evince che la Corte territoriale ha proceduto ad una rinnovata analisi del significato delle captazioni che, lette complessivamente, dimostravano la correttezza della loro interpretazione fatta propria dal primo giudice.

Quanto ,in particolare alla questione delle "mesate" indicate dal ricorrente quale tema sottoposto a critica nel gravame, va rilevato che il motivo è aspecifico, posto la sentenza impugnata riporta le posizioni di Cristian e Tonino quali stretti familiari che rischiavano di non essere mantenuti a causa di dissidi interni al clan (risultando quindi irrilevante sul piano probatorio la loro estraneità al clan). 2.3. Migliore sorte non ha il terzo motivo. Ancora una volta il ricorrente lamenta in modo generico la omessa considerazione dei motivi di appello, nella specie limitandosi ad invitare la Corte di legittimità alla lettura degli atti di impugnazione e dei verbali processuali.

Quel che è sufficiente rilevare è che la Corte di appello si è confrontata con la questione posta della interpretazione della captazione in carcere del 16 luglio 2013, spiegando in modo non manifestamente illogico il senso delle frasi captate. 2.4. Generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. Sul concorso tra le due associazioni, la Corte di appello ha affrontato il tema sottoposto dagli appellanti a pag. 28-30 della sentenza impugnata. Il motivo lamenta la sola violazione della legge penale sui presupposti dell'identità del fatto storico che verrebbe sanzionato due volte e della coincidenza del bene giuridico tutelato.

Ebbene, sul punto la critica non si correla non solo con la motivazione, che ha spiegato la non coincidenza strutturale tra le due realtà associative, ma anche con i consolidati principi di legittimità, che nel ritenere configurabile il concorso tra il reato di associazione di stampo mafioso con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241883;

Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rv. 278583), ha spiegato che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del "metodo", che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (in tale prospettiva non rileva il fatto che la compagine sia o meno coincidente, essendo invece rilevante l'esistenza di quel riconoscibile assetto) (per tutte, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469; principio che questa Corte ha applicato con riferimento alle due associazioni in contestazione, in relazione alla posizione del sodale Lorenzo Carillo, Sez. 1, n. 16224 del 20/02/2020).

3. Quanto al ricorso di Mario Marfella, si osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo avanza censure meramente confutative del ragionamento probatorio seguito dai Giudici di merito (che lungi dal dover essere "convincente" e condiviso dalla difesa deve essere privo di vizi scrutinabili in questa sede), lamentando in larga parte la mancata risposta ai rilievi difensivi. Peraltro, è principio pacifico che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva (per tutte, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741).

Ebbene, esaminata la sentenza in questa prospettiva, non si ravvisano le carenze e le incompletezze segnalate, avendo il ricorrente in modo aspecifico reiterato le censure versate in appello. In primo luogo, risulta generica la doglianza con cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per l'acquisizione dell'ordinanza cautelare relativa alle propalazioni del collaboratore Dello Iacono. Di tale richiesta non si rinviene traccia nell'atto di appello e il ricorrente non ha allegato la sussistenza delle condizioni per il superamento del termine previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta e comunque non ha documentato in modo adeguato la richiesta stessa (essendosi la difesa limitata a labiali affermazioni) e la sua rilevanza (tenuto conto del valore probatorio dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento penale diverso, limitato alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-bis 14 cod. proc. pen. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (tra le tante, Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Rv„ 276342).

Quanto al ragionamento giustificativo in ordine alla prova della reggenza del ricorrente del clan, i passaggi argomentativi muovono, come già detto per la posizione del ricorrente Giuseppe Martella, anche dal giudicato progressivo formatosi con riferimento ad altri sodali che aveva consentito di confermare anche i rapporti con i vertici dell'associazione stessa (punto sul quale il ricorrente non ha avanzato alcuna critica demolitiva), e si concentrano specificatamente sulla portata dimostrativa delle captazioni, che avevano consentito di riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori in ordine all'inl:raneità del ricorrente nel gruppo criminale e sostenere l'ipotesi accusatoria del suo ruolo di reggente.

Le critiche sulla lettura delle captazioni sc:endono nel merito e non riescono ad evidenziare vizi scrutinabili in questa sede, posto che non si riscontra alcun salto logico o palese irrazionalità nella motivazione della sentenza impugnata. La difesa propone invero un metodo di analisi atomistica delle evidenze a fronte di una convergente e coerente lettura proposta dalla Corte di appello che veniva a superare le critiche difensive sul significato delle frasi captate. In particolare, quanto alle captazioni in carcere del 23 luglio 2015, lineare è la lettura offerta dalla Corte di appello (anche per l'autoevidenza dei dialoghi, privi di passaggi criptici):

Giuseppe Foglia commentava con i propri familiari della investitura fatta per la reggenza del clan (tanto da esprimerne il disappunto per la scelta e prospettando in caso di una cattiva gestione la sua fuoriuscita dal sodalizio); in tale occasione, Vincenzo Foglia, stabile affiliato, aveva riportato al padre detenuto la notizia del ruolo che Mario Martella andava ad assumere tanto da essersi recato a tal fine dal capostipite in carcere (circostanza puntualmente riscontrata dalla visita fatta il giorno prima dal ricorrente al padre); tale designazione era poi confermata da Enzo Romano nel colloquio con Salvatore e Mario Martella, nel quale a fronte delle rimostranze del fratello detenuto del ricorrente sulla gestone del clan, viene ribadito che il capostipite Martella aveva "messo a lui" - indicando con la mano il ricorrente - scelta che non era approvata da Salvatore Martella.

La Corte di appello ha risposto alle critiche sull'atteggiamento tenuto dal Foglia, che lungi dall'essere distonico con la ritenuta reggenza, la avalla, risultando dalle captazioni il suo disappunto per la nomina fatta. La Corte di appello ha poi esaminato anche altre captazioni a sostegno del dato univoco emergente della designazione del ricorrente quale reggente del clan. Così quelle del 27 luglio 2015 tra Rita Pepe e Lorenzo Carillo e del 30 luglio 2015 tra Giuseppe Martella, Mario Martella ed Enzo Romano.Le captazioni venivano poi a saldarsi, quanto alla prova della partecipazione al sodalizio del ricorrente, con le dichiarazioni dei collaboratori, che dimostravano la sua intraneità alla consorteria, superando le critiche difensive, in questa sede reiterate.

Anche in tal caso, il ricorrente si affida alla lettura di singole evidenze, proponendone una lettura soltanto più convincente (come la captazione del 16 luglio 2013), ovvero non disarticolante (come la captazione del 14 dicembre 2014). In particolare, la captazione del 14 dicembre 2014, come si evince da pag. 139 della sentenza di primo grado, era intercorsa tra esponenti del clan rivale al sodalizio e rivelava le intenzioni dei conversanti di colpire il capo clan Pasquale Pesce. Quindi la frase riportata nel ricorso di "buttare a terra" anche l'attività del "fratello di Totore" (il negozio di ferramenta della moglie del ricorrente) non assume alcun significato contrario (se non addirittura avallandola) alla ricostruzione accolta dalla Corte di appello.

Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, le critiche sono palesemente aspecifiche, posto che la Corte di appello non ha utilizzato per il suo ragionamento probatorio esposto da pag. 21 le propalazioni dei collaboratori indicati dalla difesa. 3.2. Difettano di specificità anche le censure versate nel secondo motivo relative alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo B). Va infatti tenuta presente la ricostruzione delle due associazioni fatta dal Giudice di primo grado (ricostruzione non solo non contestata dalla difesa nell'atto di appello, ma che, come la Corte di appello ha evidenziato, risultava dato definitivamente accertato nei confronti di all:ri sodali di entrambi i sodalizi criminosi).

In particolare, in senso al clan Marfella-Pesce era stata accertata l'esistenza di una sottostruttura finalizzata al narcotrafrico, che veniva a costituire la principale fonte di guadagno del clan stesso attraverso la capillare vendita sul territorio di Pianura di sostanze stupefacenti di vario tipo, consentita grazie alla capacità egemonica del gruppo criminale sul tale territorio. Altro dato definitivamente acquisito in sede di merito era la peculiare struttura del Clan Marfella, la cui operatività risultava accertata sin dagli anni '90, quale tipico sodalizio a struttura prevalentemente familiare (in tal senso deponeva non solo la compagine, ma significativamente la scelta dei vertici, tutti componenti della "famiglia Marfella", come poi avvenuto anche in occasione dell'arresto del suo fondatore Giuseppe Marfella).

In questo contesto associativo va collocata la risposta fornita dalla Corte di appello alle censure di appello del ricorrente che aveva contestato il ruolo di partecipe all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del suo coinvolgimento in un unico episodio. Il ragionamento giustificativo esposto dalla Corte di appello per la posizione del ricorrente in relazione ad entrambe le associazioni è infatti unitario: muove proprio dal ruolo attivo svolto dal ricorrente nel traffico di stupefacenti, attività che veniva ad essere svolta non solo nella associazione ad esso dedicato ma anche in quella camorristica, come dimostrava la investitura fatta nel 2015 dal capo di entrambe, Giuseppe Marfella, in coerenza con la struttura di vertice delle due associazioni a componente tipicamente "familiare".

Oltre all'indicatore fattuale dell'investitura della reggenza, la Corte di appello ha richiamato, quali prove in ordine all'attività riferibile al ricorrente nel settore degli stupefacenti, le convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori Ricciardi e Giovanni Romano, che avevano indicato il ricorrente come colui che gestiva una piazza di spaccio di Pianura. Gestione che, come lo stesso Romano aveva evidenziato, non poteva che essere svolta nel contesto del controllo egemonico delle piazze di Pianura del clan Marfella nei termini sopra indicati.

Tale dato era suffragato, sul piano logico e della comune esperienza, dal tradizionale modus operandi delle consorterie camorriste, come consacrato da una nutritissima casistica giudiziaria, in forza del quale doveva reputarsi del tutto inverosimile ipotizzare che la gestione di una qualsivoglia piazza di spaccio situata in un ambito territoriale sottoposto al controllo di un determinato gruppo potesse avvenire se non all'interno di quest'ultimo. Rispetto a tale piattaforma probatoria, che non si riferiva, come dedotto dalla difesa, ad un unico episodio, l'esito delle captazioni veniva piuttosto a confermare, quale riscontro ulteriore, il ruolo svolto dal ricorrente nell'associazione e in particolare nella gestione degli affari del clan nel settore degli stupefacenti (v. pag. 23). 3.3.

Quanto ora esposto si riflette anche nell'esame del terzo motivo che ritorna sul tema del ruolo apicale attribuito al ricorrente in entrambe le associazioni. Sulla tenuta della motivazione quanto alla prova dell'investitura del ricorrente per la reggenza si è già detto in precedenza (il ricorrente ripropone analoghe censure già esaminate). Già si è spiegato inoltre come le due realtà associative avessero come apicali i medesimi vertici e come si fosse reso necessario - come già in passato accaduto per incombenti simili - procedere ad affidare il ruolo di reggente al sodale della "famiglia" ancora in libertà una volta detenuti glì apicali.

Quindi non si è in presenza di alcun automatismo inferenziale nell'aver assegnato il ruolo di reggente al ricorrente per entrambe le compagini associative A ciò deve aggiungersi, come già affermato da questa Corte, che l'essere titolari di una piazza di spaccio per conto della propria famiglia criminale costituisce elemento dal quale può trarsi la convinzione del ruolo - verticistico o, comunque, di primo piano - svolto all'interno di quest'ultimo (Sez. 5, n. 33186 del 22/2/2019, Abbinante, Rv. 276589; con riferimento al clan Marfella-Pesce, Sez. 1, n. 16224 del 20/02/2020).

Meramente ripetitivo e aspecifico è il richiamo alle captazioni che avrebbero riguardato un periodo antecedente alla reggenza del ricorrente, in quanto non utilizzate dalla Corte di appello per fondare la prova del ruolo apicale del ricorrente.

4. Quanto al ricorso di Giuseppe Mele si osserva quanto segue. 4.1. Quanto al primo motivo, le critiche sono volte sia ad opporsi — con palesi digressioni nel merito - al ragionamento probatorio e alla risposta fornita dalla Corte di appello in modo aspecifico e senza riuscire ad evidenziare vizi rilevanti in questa sede; sia a parcellizzare il significato delle singole evidenze che compongono il complessivo quadro probatorio esposto in sede di merito. E' principio pacifico che non spetti alla Corte di cassazione valutare direttamente il significato probatorio delle evidenze processuali, neppure quando sia dedotto il vizio di travisamento della prova (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406).

Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio. Fatte queste premesse, va evidenziato che il punto di partenza del ragionamento giustificativo seguito dalla Corte di appello (pag.

57) in risposta ai rilievi sollevati dalla difesa è costituito la sentenza irrevocabile pronunciata contro il ricorrente, Salvatore Mele e Antonio Discetti per le estorsioni commesse con armi in Pianura nel luglio 2013 per favorire l'organizzazione criminale dei Mele e togliere potere ai Marfella sul loro territorio di riferimento. Questa pronuncia costituiva un importante riscontro alle propalazioni dei collaboratori, dimostrando come da un certo momento i fratelli Mele, che avevano militato nel clan Marfella-Pesce, si fossero staccati da tale gruppo iniziando una loro ascesa criminale che si era poi trasformata in un conflitto violento con il clan originario.A tal fine la Corte di appello ha richiamato le propalazioni dei collaboratori relative al periodo in cui i Mele - parenti dei Martella - militavano ancora in tale clan.

Quanto alle critiche avanzate dalla difesa in ordine alle collaborazioni relative al periodo in contestazione in cui i fratelli Mele si erano staccati dal contesto associativo di appartenenza per dar vita ad un nuovo ed autonomo contesto associativo criminale, la Corte di appello ha ritenuto dirimente, rispetto ai rilievi sollevati nell'appello sull'attendibilità delle propalazioni, la convergenza del narrato delle suddette fonti dichiarative, alla luce anche delle risultanze delle captazioni, sul "nucleo fondamentale" della contestazione (la scissione dal clan di appartenenza e la operatività del nuovo clan con a capo il ricorrente).

La Corte di appello ha a tal fine sintetizzato i passaggi salienti delle propalazioni dei collaboratori (da pag.

58) e in tale prospettiva le critiche sulla tenuta motivazionale e al rinvio per relationem appaiono aspecifiche. Quanto poi alle altre censure di appello sulle quali si appunta in larga parte il motivo di ricorso, è sufficiente osservare: - per le dichiarazioni di Romano, la Corte di appello ha ritenuto logicamente la madre e i fratelli del collaboratore quali soggetti facilmente identificabili; inoltre il collaboratore, affiliato al clan Mele, si era riferito espressamente alla persona di Giuseppe Mele come colui che dava ordini su tutto; - per le dichiarazioni di Ricciardi, la fonte (Ciro Birra) delle sue conoscenze non era ignota in quanto ben identificabile nell'interrogatorio integrale riportato a pag. 393 della sentenza di primo grado e pertanto la risposta della Corte di appello sul punto non appare carente; quanto alla valenza della sentenza emessa per l'omicidio Pesce, anche a voler tacere della ternpestività della sua produzione e della portata della valutazione in essa fatta sulla inattendibilità del dichiarante (solo labialmente sostenute nel ricorso), non appare manifestamente illogica sul punto la motivazione (ovvero la limitazione della valutazione dell'inattendibilità del dichiarante al solo episodio omicidiario); - per le dichiarazioni di Vanacore, la Corte di appello ha ritenuto rilevante la portata del suo narrato quanto alla circostanza riferita del ruolo direttivo assunto dal ricorrente che veniva a convergere con le altre dichiarazioni; - per le dichiarazioni di Dello Iacono, la Corte di appello non ha utilizzato le sue propalazioni (il passaggio riportato dal ricorrente si riferisce alle dichiarazioni "notevoli", quanto ad apporto probatorio, rilasciate dal Romano riguardanti il Dello Iacono); - per le dichiarazioni di Pesce cl. 75, la Corte di appello ha fornito una risposta sulla attendibilità non censurabile in questa sede, in quanto ha specificato che l'oggetto della conoscenza degli atti (ovvero l'intenzione dei Martella di far pace con i Mele) era stata chiarita dallo stesso collaboratore in sede di interrogatorio e che lo stesso dichiarante, a conferma della genuinità del suo narrato, aveva fatto chiarezza sulla frattura interna con i Mele non sanabile per sua volontà.

Aspecifiche ed oppositive sono anche le critiche sulle captazioni i cui passaggi salienti (riportati alle pagg. 62-64) venivano a riscontrare da un lato i rapporti tra il ricorrente e il sodale Discetti e dall'altro la loro attività. Trattandosi di riscontri non è richiesta la loro forza probatoria autonoma (tra le tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). Il quadro probatorio veniva infine corroborato da ulteriori elementi convergenti e utili a rafforzarne la portata dimostrativa di quelli già esaminati (tutti gli agguati rivelativi della faida camorristica che aveva avuto di mira gli affiliati al clan Mele; le dichiarazioni di Salvatore Mele, che si era definito mero partecipe al clan e sottoposto alle direttive del fratello Giuseppe). 4.2.

Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio, è sufficiente osservare che entrambe le censure formulate con l'appello si presentavano generiche: sia per il motivo sulla recidiva, limitato ad astratte considerazioni senza offrire una critica specifica alla motivazione della sentenza di primo grado, sia per quello sulle attenuanti generiche, consistente in aspecifiche doglianze a fronte di un diniego tutt'altro che immotivato o apparente (le cui argomentazioni venivano a rispondere anche al tema della recidiva, valorizzando la specificità dei precedenti penali e la maggiore "pericolosità sociale" dell'imputato desunta dal ruolo determinante svolto dal medesimo nella guerra sanguinaria intrapresa contro il clan avversario; sulla legittimità del ricorso alla motivazione implicita, come particolare modalità argomentativa, cfr.

Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino).

5. Quanto al ricorso di Emanuele Bracale si osserva quanto segue. 5.1. Il motivo sulla ritenuta responsabilità del ricorrente per la partecipazione alle associazioni di cui ai capi A) e B) si presenta generico e in larga parte avanza censure aspecifiche e parcellizzanti. Generica è la doglianza con cui il ricorrente lamenta la mancata e inadeguata disamina dei motivi di appello, limitandosi ad un mero rinvio ad essi senza illustrarne il contenuto e la decisività (tra le tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853). Quanto alle critiche sul capo A), la tenuta e completezza della motivazione va letta alla luce delle doglianze versate in appello e comunque le censure non riflettono tutto il materiale probatorio raccolto a carico del ricorrente.

La Corte di appello ha infatti in via generale richiamato, come già detto per altri ricorrenti, il giudicato progressivo formatosi per la posizione di altri sodali che veniva a riflettersi sulla tenuta dei risultati probatori così come interpretati dal primo giudice, e in via specifica il compendio probatorio relativo al ricorrente illustrato in primo grado (nel quale confluivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - in particolare quelle di Pasquale Pesce che lo aveva identificato come un appartenente al clan, definendone il ruolo di riscossore delle quote settimanali dei gestori delle piazze e dei pagamenti dei fornitori), esponendo le fonti probatorie di riscontro più significative costituite dalle captazioni (indicate con il numero progressivo o la data e comunque riportate dalla sentenza di primo grado).

In ordine al significato probatorio delle intercettazioni, il ricorrente si limita ad avanzare censure di merito, volte a sminuire, in una ottica prettamente atomistica e parcellizzante, la portata degli esiti captativi e la lettura fornita dalla Corte di appello dei passaggi più rilevanti. Quel che è sufficiente rilevare è non si evincono dalla motivazione palesi illogicità della motivazione nell'interpretazione del significato dei dialoghi intercettati, alla luce della loro lettura unitaria e convergente, rafforzata dalla rinuncia ai motivi di merito e dalle confessioni da parte di altri sodali coinvolti in esse.

Dalle captazioni era emerso: un ruolo tutt'altro che passivo o neutrale del ricorrente, risultando piuttosto lo svolgimento da parte di questi di un'attività illecita comune con i sodali; la dipendenza del ricorrente dai vertici dell'associazione dei quali criticava la cattiva gestione economica e il diverso trattamento economico riservato ad altri adepti; la attribuzione al ricorrente del sostentamento economico stipendiale periodico (a mo' di "mesate") da parte di Salvatore Marfella. Relativamente al capo B), la critica sulla sussistenza della seconda associazione è generica e non si confronta con la risposta fornita dalla Corte di appello e con i principi di diritto in materia sopra richiamati.

Per il resto le doglianze sul detto capo sono aspecifiche: la Corte di appello ha fatto riferimento da un lato a quanto emerso per la posizione di Dello Iacono, già giudicato (questi versava una quota dei guadagni come tangente al clan tramite i sodali Vincenzo Foglia ed Emanuele Bracale) e dall'altro alle dichiarazioni rese da Rosaria Bellofiore, circa il suddetto modus operandi. A queste emergenze processuali si aggiungevano le captazioni riportate dalla Corte di appello, che ne confermavano in modo convergente la portata probatoria. Anche in tal caso le critiche mirano ad isolare il significato delle singole intercettazioni (che venivano invece complessivamente a restituire un riscontro significativo del ruolo già emerso del ricorrente), delle quali si propone una alternativa, quanto preclusa in questa sede, lettura.5.2.

Quanto alle circostanze generiche, va rilevato che la Corte di appello, nella premessa fatta per le statuizioni sanzionatorie, ha ritenuto l'imputato non meritevole della concessione delle attenuanti generiche (pag. 70). La censura versata sul punto nel ricorso non si confronta con la genericità del motivo di appello (basati sulla sola considerazione, neppure pertinente, che non era provata la attualità della permanenza) e con la circostanza che la Corte di appello ha diminuito la pena, come richiesto dalla difesa (che aveva allegato lo stesso argomento sopra indicato, quindi non spendibile in ogni caso due volte).

6. Il ricorso di Alfredo Foglia avanza rilievi non consentiti. Va evidenziato che il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità. Secondo un pacifico principio è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Pertanto, poiché ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262682).

Quindi il motivo proposto è da ritenersi precluso (risultando comunque generico quanto alle ragioni della invocata derubricazione).

7. In ordine al ricorso di Vincenzo Foglia si osserva quanto segue. 7.1. Il ricorso è generico là dove il ricorrente lamenta la mancata e inadeguata disamina dei motivi di appello, limitandosi ad un mero rinvio ad essi senza illustrarne il contenuto e la decisività (tra le tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853). 7.2. Quanto al capo A), per il resto le critiche avanzate dal ricorrente mirano ad una lettura alternativa e parcellizzante dei dati probatori esposti dalla Corte di appello, che devono essere invece valutati congiuntamente a quanto già illustrato dalla sentenza di primo grado e in particolare alle propalazioni dei collaboratori che indicavano il ricorrente soggetto affiliato dei Marfella (da pag. 108).In particolare, Giovanni Romano, voce particolarmente qualificata del clan Marfella (figliastro del capo Giuseppe Marfella e reggente del sodalizio, aveva riferito del transito nel clan Marfella del ricorrente, che veniva da lui direttamente stipendiato dal 2008 e sino al 2011 (data del suo arresto) con la "mesata", insieme al figlio Alfredo;

Antonio Ricciardi aveva indicato il ricorrente come affiliato al clan Marfella, che si occupava di rifornire le piazze di spaccio di Pianura e che scortava armato il capo Pasquale Pesce del quale era fiduciario; Pasquale Pesce lo identifica come affiliato già dal 2011 (allorquando Pesce era stato scarcerato), definendolo una persona di spessore con la quale si consultava e che partecipava ai summit, che lo accompagnava a riscuotere le ingenti somme dai gestori delle piazze e da altri clan riforniti, che era al corrente dei fatti interni al clan (l'omicidio Perna) e che riceveva la settimana dal clan.

Queste propalazioni che concordemente collocavano il ricorrente quale intraneo del sodalizio mafioso venivano corroborate dalle captazioni che restituivano la prova della partecipazione del ricorrente, quanto al periodo in contestazione, alle dinamiche associative del clan, in perfetta coincidenza con il quadro tracciato dai collaboratori: emergeva invero il ruolo attivo del ricorrente di stipendiare gli associati e di veicolare messaggi importanti dai vertici agli associati. In sede di appello, la Corte territoriale ha ritenuto che la lettura di tali captazioni e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori avessero ricevuto un decisivo riconoscimento dall'esito dei procedimenti relativi ai figli Giuseppe e Alfredo, anch'essi intranei al medesimo sodalizio criminale, le cui posizioni erano state attinte dalle suddette prove.

In particolare, la Corte di appello ha richiamato le captazioni che vedevano il ricorrente affrontare con i figli le questioni interne al sodalizio, facendo altresì emergere un ruolo attivo del medesimo nella realizzazione del programma dell'organizzazione mafiosa (il mantenimento dei sodali detenuti, secondo un tipico modo di atteggiarsi della solidarietà mafiosa). Così il dialogo del 23 luglio 2015 nel quale essi commentano il nuovo assetto apicale del clan (la reggenza di Mario Marfella) e affrontano la questione degli stipendi ai sodali detenuti e ai loro familiari, dimostrando il ruolo del ricorrente di distribuire gli stipendi.

Tale ruolo era confermato dalla captazione del 24 settembre 2015 tra Pasquale Pesce, detenuto, e la convivente Rita Pepe. La captazione del 23 luglio 2015 consentiva di accertare anche la disponibilità del ricorrente a far circolare i messaggi nel c:arcere, rivelando anche di ben conoscere l'organigramma del sodalizio. A fronte di tale ragionamento probatorio, il ricorrente ripropone una diversa lettura delle captazioni che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, finendo per sollevare critiche aspecifiche.7.3. Relativamente alle critiche per il capo B), il ricorrente si limita a denunciare l'omessa valutazione dei motivi di appello e conseguentemente il vuoto motivazionale della sentenza impugnata.

Si è già detto in premessa come tale censura sia generica e non consenta alla Corte di cassazione di esercitare il suo sindacato. Quel che è sufficiente evidenziare è che la Corte di appello ha affrontato la posizione del ricorrente da pag. 34, richiamando le fonti di prova già illustrate in primo grado e indicando quelle più significative. Invero, in primo grado si era evidenziato come fosse emerso che il ricorrente fosse il contatto, insieme al Bracale, per conto del sodalizio criminale per la riscossione delle somme dovute per le forniture di stupefacente e della quota periodica richiesta dal clan per poter spacciare "in tranquillità" nel quartiere di Pianura (cfr. pag. 495); che il ricorrente si occupasse con il figlio Giuseppe della fornitura di stupefacente delle piazze di spaccio controllate dal sodalizio criminale (tanto da discutere sulla impossibilità di riuscire ad accontentare tutti i gestori per mancanza di approvvigionamento, cfr. da pag. 498, e sulla sparizione di un carico di stupefacente del clan, cfr. da pag. 537). 7.4.

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