Italian Court dismisses appeal on confiscation due to prior partial annulment creating progressive res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the partial annulment of prior judgments created a progressive res judicata covering the confiscation issue. Although the appellant argued the lower court should have revoked the confiscation order regarding the seized home, the Court found the matter already settled by the earlier rescissory judgment. Consequently, the appeal was rejected as untimely and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 416-bis c.p.; When a partial annulment judgment does not address the substantive liability but only an aggravating circumstance, the res judicata effect extends to connected confiscation provisions, barring subsequent extraordinary appeals on those same points.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Lampada Giulio Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16/10/1971 avverso la sentenza del 24/2/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore del ricorrente, avvocato Giacomo Tana, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza del 26 novembre 2019 della Seconda Sezione di questa Corte, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta a/ \ ....,,, ,. Giulio Giuseppe Lampada per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e rideterminato in complessivi anni undici di reclusione la pena inflittagli per i reati ascrittigli.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del Lampada denuncia: 2.1.violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 546, 178, 179, 627 cod. proc. pen.; art. 6 CEDU), cumulativi vizi di motivazione, nonché travisamento della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata, pur avendo escluso l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., non ha revocato la confisca dell'unico immobile (la casa di abitazione dell'imputato), nel quale si sarebbero realizzati gli investimenti immobiliari frutto delle illecite condotte ascritte al Lampada, secondo l'originaria statuizione di condanna oggi revocata; 2.2. erroneità del presupposto stesso dal quale muove la sentenza impugnata che ha ritenuto limitato il giudizio rescindente alla sussistenza dell'aggravante e che non ha esaminato la legittimità della confisca, che ne conseguiva e che, secondo una successiva decisione di questa Corte, era ancora sub iudice.
CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso di Giulio Giuseppe Lampada è inammissibile. 2.L'odierno ricorrente ha proposto reiterati ricorsi ai sensi dell'art. 625-bis cod, proc. pen. . 2.1.In particolare, per quel che qui rileva, con sentenza n. 37595 resa il 17 maggio 2018 questa sezione penale accoglieva parzialmente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e così disponeva 'revoca, limitatamente alla posizione di Lampada Giulio Giuseppe e ai soli effetti precisati nella successiva statuizione rescissoria, le sentenze di questa Corte di Cassazione: sentenza Sezione Sesta n. 3027/2016 emessa il 20 ottobre 2015 e sentenza Sezione Seconda n. 47620/2016 emessa il 26 ottobre 2016.
Annulla la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 6920/2013 pronunciata il 17 giugno 2014 nei confronti di Lampada Giulio Giuseppe limitatamente alla aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuova deliberazione su tale capo ed eventuale nuova determinazione della pena relativa al predetto reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso, definendo irrevocabile la responsabilità del ricorrente per i fatti ascrittigli". 2.2.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2018 confermava la sussistenza dell'aggravante ma, con sentenza del 26 novembre 2019, la Seconda Sezione Penale di questa Corte annullava con rinvio la decisione di merito e rilevava che ""' nello specifico segnatamente, la sentenza rescindente ha: (a) individuato un principio di diritto al quale la Corte di appello avrebbe dovuto uniformarsi riaffermando che «ai fini della configurabilità \ dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi.
È, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012 - dep. 02/04/2012, Monti e altri, Rv. 252172)»; (b) rilevato la necessità di riesame delle prove indicative dell'esistenza dell'aggravante contestata che avrebbe dovuto doveva essere effettuato tenendo in considerazione le «articolate e documentate controdeduzioni specificamente formulate nei correlati motivi di gravame, ove si contestavano sotto vari profili, ivi compresi quelli relativi agli importi dei redditi dichiarati nel corso degli anni in sede fiscale ed alla prospettata sfasatura temporale tra l'epoca della contestazione e quella relativa all'acquisto dei vari esercizi commerciali, proprietà del ricorrente e della sua famiglia i presupposti e gli elementi costitutivi dell'aggravante de qua».
Conseguentemente, la Seconda Sezione penale di questa Corte disponeva l'annullamento della sentenza osservando " il collegio ritiene che la sentenza impugnata non abbia adempiuto agli obblighi di implementazione motivazionale identificati dalla sentenza rescindente, e che gli argomenti offerti non siano supportati né dalla identificazione di prove specifiche, né dal necessario confronto con il capo di imputazione (che, si ripete, fa riferimento al "mantenimento" - e non all'acquisto" - con i proventi dell'evasione fiscale, dell'usura e dell'estorsione, del controllo di esercizi di ristorazione, bar gestione e noleggio di slot machines ed investimenti immobiliari)". 2.3.
Va altresì precisato, per chiarezza espositiva, che la sentenza rescindente della Sesta Sezione Penale del 17 maggio 2018 aveva formato oggetto di ricorso straordinario dichiarato inammissibile dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 33483 del 18 giugno 2019, sentenza che, a propria volta, veniva fatta oggetto di ricorso straordinario, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 16503 del 13 maggio 2020, resa dalla Settima Sezione Penale di questa Corte. 3.Secondo la prospettazione del ricorrente, la sentenza rescindente, emessa dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte il 17 maggio 2018, la sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale del 26 novembre 2019 e la stessa sentenza della Corte di appello di Milano oggi impugnata, hanno ritenuto accertato il vizio di motivazione sul punto centrale dedotto dall'imputato, attraverso i proposti ricorsi, punto che attiene alla "sfasatura temporale" che si registra tra l'epoca degli acquisti effettuati dall'imputato negli anni 1999-2004 e l'inizio dell'attività di direzione dell'associazione di stampo ndranghitista per la quale ha riportato condanna a partire, come da contestazione, dall'anno 2007.
Secondo la prospettazione del ricorrente tali aspetti si riverberano sulla legittimità della statuizione relativa alla disposta confisca dell'immobile. Da qui i vizi di motivazione, per illogicità contraddittorietà e travisamento della prova, della pronuncia della Corte di appello di Milano che non tiene nel debito conto le ragioni illustrate nella sentenza rescindente; che si rivela carente sul punto dell' "avvio" dell'attività mafiosa del Lampada; che non si confronta con il contenuto stesso della contestazione relativa al reato associativo nel quale si assume che i proventi illeciti che si assume frutto del reimpiego erano diretti non solo ad acquistare ma anche a "mantenere" esercizi commerciali, bar e servizi di slot machine.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è generica sia nella identificazione dei proventi illeciti che sulla loro destinazione alla occupazione di interi settori commerciali e produttivi; non rispetta l'obbligo di motivazione che era imposto con la sentenza rescindente perché lacunosa nella parte in cui avrebbe dovuto ricostruire la provenienza illecita delle risorse disponibili e la loro concreta destinazione a fini della verifica della occupazione illecita di specifici settori produttivi: da qui la illegittimità della decisione in relazione al mancato esame dei motivi concernenti la disposta confisca dell'immobile. 4.Ritiene il Collegio che il ricorso del Lampada è proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati: la sentenza impugnata ha rispettato scrupolosamente il "mandato" conferito al giudice del rinvio con le sentenze di annullamento del 17 maggio 2018 e 26 novembre 2019, limitato alla valutazione del punto della decisione concernente la applicazione della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. e conseguente determinazione della pena.
Rispetto alla decisione oggetto di impugnazione, che ha comportato l'accoglimento dei motivo di impugnazione della difesa sulla insussistenza dell'aggravante, non è neppure ravvisabile un concreto e attuale interesse all'impugnazione da parte del Lampada che, a ben vedere, attraverso il ricorso, propone una dilatazione della statuizione recata dalla decisione rescindente, nella quale non rientrava formalmente la statuizione della confisca e che, sostiene, erroneamente, non è stata esaminata dalla Corte di appello di Milano perché, invece, si presentava strettamente correlata con l'annullamento della condanna relativa all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen.. 5.Va rammentato che il giudizio di rinvio è regolato dall'art. 627, comma 2, parte prima, cod. proc. pen. secondo cui il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata.
In tale giudizio confluiscono, però, le tipiche e tassative preclusioni endoprocessuali destinate a comprimere la piena espansione della potestà di cognizione e decisione del giudice di rinvio sulla base dei contenuti della pronuncia di annullamento, totale o parziale, da un lato e, dall'altro, dai criteri di inderogabilità e insindacabilità delle decisioni della Corte di Cassazione.L'ambito cognitivo e i poteri valutativi del giudice del rinvio non sono, dunque, "liberi" ma delimitati dalla portata del giudizio rescindente e limitati alle "parti" oggetto di annullamento se si tratta di giudizio parziale e, soprattutto, di giudizio parziale che, sul presupposto che le fasi di cognizione sono ormai esaurite, si è risolto, come nel caso che ci occupa, nell'annullamento per vizio di motivazione con devoluzione al giudice del rinvio del riesame della questione posta sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità.
Alla previsione dei poteri del giudice del rinvio sono, poi, correlati i casi di ricorso per cassazione, disciplinati dall'art. 628 cod. proc. pen., casi che prevedono l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e non decisi dalla Corte di Cassazione ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento, per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa. Nel caso in esame è pacifico, alla stregua della pronuncia rescindente, che l'annullamento parziale era relativo alla sussistenza dell'aggravante di c:ui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. ed alla determinazione della pena e non atteneva alla disposta confisca dell'immobile, ma, ad avviso del Collegio, deve altresì escludersi che la statuizione della confisca non fosse stata decisa dalla Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente della Sesta Sezione Penale del 17 maggio 2018 dalla quale si è occasionato tutto l'iter del giudizio di rinvio e che, comunque, la decisione sulla confisca costituisse tema "essenzialmente connesso" a quello del disposto annullamento da parte di questa Corte di Cassazione con la sentenza rescindente, tema che il giudice del rinvio doveva necessariamente esaminare Non va trascurato che la decisione rescindente è stata emessa in sede di pronuncia resa ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e sul presupposto di un'affermazione del giudizio di responsabilità in relazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., dubitandosi esclusivamente della sussistenza dell'aggravante di cui al citato sesto comma e, dunque, del quomodo della condotta illecita sicché si è in presenza di una decisione di annullamento che presenta un'autonomia giuridico-concettuale idonea a sostenere la pronuncia di confisca dell'immobile.
Ma vi è di più. Dall'ampia disamina dei motivi di ricorso sviluppati nella sentenza n. 37595 del 17 maggio 2018 neppure risulta proposta l'impugnazione in relazione alla confisca dell'immobile, tema questo che veniva proposto solo con una memoria difensiva (cfr. punto 5 del ritenuto in fatto della sentenza del 17 maggio 2018), impugnazione che è stata ritenuta inammissibile perché intempestiva dalla Corte di cassazione (cfr. punto 1 del c:onsiderato in diritto). Come noto, è molto discussa la qualificazione del fenomeno che si produce con riguardo alle parti della sentenza non annullate se, cioè, rispetto ad esse, sussista giudicato o mera preclusione processuale.
La giurisprudenza non dubita comunque, che, in tale ipotesi, si produca un fenomeno di formazione progressiva (e non simultanea) del giudicato ipotizzabile nel giudizio penale non 5 LT quando l'annullamento parziale viene pronunciato in un processo cumulativo e riguardi solo alcuni imputati o imputazioni ma anche quando la pronuncia di annullamento abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato o a un solo capo di imputazione "poiché, in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con questa connessione essenziale".
Si è, con chiarezza, affermato il principio che "l'autorità di una cosa giudicata non va scambiata con l'esecutorietà di una decisione, perché l'esecutorietà non è sufficiente ad attribuire ad un provvedimento la suddetta autorità e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili. In particolare, con riferimento all'ipotesi della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della cassazione, il differimento della "eseguibilità" della sentenza anche nelle parti non annullate ad un tempo successivo - ossia a quello in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte - deve ritenersi del tutto legittimo giacché mentre la eseguibilità della sentenza di condanna va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità della esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto, l'autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento parziale è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato" (Sez.
U, Sentenza n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196888). Nella vicenda in esame, posto che la sentenza di annullamento non investiva il giudizio di responsabilità sul reato, ma solo la sussistenza di una circostanza aggravante, si è, ad avviso del Collegio, in presenza di un giudicato a formazione progressiva che copre anche le parti della sentenza connesse al giudizio di responsabilità come la statuizione in tema di confisca, vieppiù in presenza di declaratoria di inammissibilità delle altre questioni proposte con il ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., parti per le quali vige il divieto di riproposizione dell'esame all'interno del processo.
Va evidenziato, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, per la sua intempestività, è pronuncia ontologicamente diversa dalla declaratoria di assorbimento della questione che, per tale ragione, non sia stata esaminata dal giudice dell'impugnazione quando sia stato ritenuto sussistente un rapporto di interferenza tra il tema affrontato in via principale e i restanti motivi di impugnazione. E' solo in tal caso, infatti, che il giudice del rinvio non può esimersi dall'esaminare le eccezioni difensive (Sez. 6, Sentenza n. 11949 del 31/01/2017, Aquilone, Rv. 269383), ritenendo equiparabile la pronuncia di assorbimento a quella di rigetto o di inammissibilità che, invece, producono gli effetti tipici di rendere incontrovertibile la risoluzione della questione proposta. 6.11 ricorrente richiama, con il secondo motivo, l'ordinanza del 13 maggio 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile altro ricorso proposto dal Lampada ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc. pen. avverso la sentenza del 26 novembre 2019 della Seconda Sezione Penale e nel quale era dedotta anche la questione della confisca.
La Settima Sezione di questa Corte ha osservato che il tema della confisca, sollevato con l'impugnazione straordinaria, era, comunque, sub iudice, trattandosi di questione devoluta al giudice del rinvio che avrebbe dovuto pronunciarsi sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma„ cod. pen.. Tale osservazione non è, comunque, nel descritto contesto ricostruttivo in fatto e dell'esegesi dei principi in materia, risolutiva trattandosi di un'osservazione che non incide sul concreto perimetro della decisione rescindente, quale innanzi esaminata, e dunque, sulla portata della pronuncia rescissoria e del collegamento tra le parti della sentenza ai fini della definitività della pronuncia in materia di confisca per essersi formato, su tale punto, il giudicato.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, liquidata come in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali