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Sentenza — n. 31210/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for omission of death notice due to lack of duty to inform pension institute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31210/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendants for failing to notify the pension institute of their mother's death. The defense argued that the crime was time-barred and that the defendants had no legal duty to inform the pension agency directly. The court ruled that the obligation to report a death falls solely on the civil registry office, not on relatives, and that the defendants could not be held liable for the subsequent pension payments.

Regesto Legislator

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Art. 316-ter cod. pen.; The crime of omission of information required by law or good faith does not exist when the duty to report a death falls exclusively on the civil registry office and not on the relatives of the deceased.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of information duty to report death pension institute liability civil registry obligation criminal law non-existence good faith principle statutory duty analysis contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 316-ter cod. pen.
Le imputate sono state ritenute responsabili del reato di cui all'art. 316-ter cod.
Art. 1337 cod. civ.
devono essere "dovute", devono, cioè, trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 cod.
Art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
2.Affatto peculiare la situazione che si verifica in relazione alla erogazione di trattamenti pensionistici, come nell'attuale fattispecie in cui la violazione della comunicazione del decesso del beneficiario del trattamento viene fatta discendere dall'art. 72 del d.P.R.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore delle imputate denuncia: 2.1.
art. 316-ter cod. pen
Le imputate sono state ritenute responsabili del reato di cui all'art. 316-ter cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore delle imputate denuncia: 2.1.
art. 1337 cod. civ
devono essere "dovute", devono, cioè, trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 cod.
art. 646 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1.Cappello Rosaria, nata a Modica il 17/11/1934 2.Mallemi Giovanna, nata a Modica il 29/5/1965 avverso la sentenza del 13/2/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 13 febbraio 2020, ha confermato la condanna di Giovanna Mallemi e Rosaria Cappello alla pena di un anno di reclusione ciascuna. Le imputate sono state ritenute responsabili del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., perché omettevano di comunicare all'istituto di previdenza il decesso di Talina Sudano, avvenuto il 13 dicembre 2009, e indebitamente percepivano i ratei di pensione accreditati sul conto corrente, cointestato tra la Sudano e la Cappello e sul quale la Mallemi era delegata ad operare, così utilizzando, attraverso una carta di credito, la somma di euro diciottomila fino al 14 febbraio 2012.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore delle imputate denuncia: 2.1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di responsabilità fatta discendere dalla mera utilizzazione, peraltro supposta, delle somme pervenute sul conto corrente trascurando che la carta di credito impiegata era smagnetizzata e non funzionante e, quanto alla Mallemi, che, in realtà la carta era stata rinvenuta nella disponibilità della madre, Rosaria Cappello; 2.2. violazione di legge per mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. E' palesemente contraddittoria, anche tenuto conto della data di consumazione del reato indicata al 14 febbraio 2012, la motivazione della Corte che richiama, senza trarne le debite conseguenze, la nozione di reato a consumazione prolungata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a tutela degli interessi finanziari della pubblica amministrazione e, dunque, della corretta allocazione delle risorse pubbliche, si realizza con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenute con particolari modalità dell'azione, indicata dalla norma come "utilizzo o presentazione ch dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere" o "omissioni di informazioni dovute". Le informazioni, la cui omissione può integrare la fattispecie di cui all'art. 316-ter cod. pen. devono essere "dovute", devono, cioè, trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 cod. civ., ipotesi, quest'ultima, concretamente invocabile in relazione ad una istruttoria finalizzata alla concessione di erogazioni pubbliche. 2.Affatto peculiare la situazione che si verifica in relazione alla erogazione di trattamenti pensionistici, come nell'attuale fattispecie in cui la violazione della comunicazione del decesso del beneficiario del trattamento viene fatta discendere dall'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che prevede l'obbligo di comunicare la morte di una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto, a carico dei "congiunti" o della "persona convivente con il defunto" (o di un loro delegato) o - in mancanza - della persona "informata" del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato.

L'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 31, comma 19, legge 27 dicembre 2002, n. 289, fanno obbligo, poi, al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato, obbligo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 46 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. Lo stesso art. 31, comma 19, legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce altresì che a seguito delle comunicazioni dei Comuni relative ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, l'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza.

Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei Comuni le proprie banche dati". Infine, l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (si tratta della legge di Stabilità per il 2015), ha sancito l'obbligo per i medici necroscopi di invio on line del certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia. In presenza di siffatto quadro normativo sugli obblighi di comunicazione in caso di decesso non può ritenersi incombente sui congiunti della Sudano Lin obbligo di comunicazione di decesso all'INPS,tenuto contb-siffatto obbligo non è imposto ai congiunti in relazione al trattamento pensionistico erogato e spettando ad essi unicamente la comunicazione del decesso della Sudano al &mune di appartenenza, debitamente assolta (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado) e in forza della quale si sono attivate le indagini della Guardia di Finanza che hanno comparato le certificazioni di decesso alle risultanze della banca dati dell'istituto erogatore constatando che il pagamento della pensione era ancora in corso.

E' di chiara evidenza che, in tal caso, l'omissione della comunicazione all'istituto erogatore non è imputabile alle odierne imputate ed incombeva all'Ufficiale di Stato civile che aveva redatto la scheda di morte la relativa comunicazione. La sentenza impugnata erra dunque nel ritenere sussistente in capo alla Cappello un obbligo ulteriore di comunicazione del decesso della madre all'INPS, ente erogatore dei ratei di pensione oggetto di imputazione, poiché l'unico incombente informativo posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dall'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti (Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS) l'eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti che risultassero erogatori di trattamenti pensionistici in favore del defunto.

Nel caso in esame manca, dunque, uno degli elementi costitutivi della fattispecie astratta contestata, rappresentato dall'omissione di informazioni dovute che non sono neppure in astratto configurabili nel rapporto tra l'Istituto ed i congiunti della persona che usufruisce del trattamento pensionistico a questo estranei. Si tratta, come anticipato, di oneri informativi che gravavano h sul Comune di residenza oltre che sugli istituti di credito contro i quali l'INPS stesso può rivalersi in caso di mancata comunicazione di vicende relative alla titolarità ed utilizzo del conto corrente.

Sono, infine, del tutto estranei alla fattispecie incriminatrice in esame eventuali condotte appropriative da parte delle ricorrenti dei ratei della pensione erogata dall'INPS in favore della madre (e nonna) defunta mediante versamento nel conto corrente bancario di cui la Cappello era cointestataria, appropriazioni che la sentenza impugnata ricostruisce in termini confusi, anche nella ricostruzione in fatto, dal momento che inferisce la Seest-~F~a responsabilità Ci-eaRcLucelàài "prelievi" effettuati, in particolare con la carta bancomat in uso alla Mallemi, ma senza esaminare in alcun modo i flussi di alimentazione del conto corrente che era intestato ed utilizzato anche dall'azienda agricola della Cappello: da qui la impossibilità di verificare se vi sia stata una condotta di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) in astratto ravvisabile in capo a chi,..sine tituld, si appropri di somme non dovute.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché di fatto non sussiste