Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Masci inadmissible, rejecting his claims regarding the severity of evidence and the appropriateness of pre-trial detention. Masci argued that his drug trafficking activities were independent of the Nizza mafia and that he held a paritarian role, while also contesting the necessity of his imprisonment under Articles 274 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that the appeal failed because it contained only generic assertions without the specific legal arguments and factual comparisons required to properly critique the lower court's reasoned decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 273, 274 c.p.p.; The cassation appeal must present specific legal grounds and factual elements to critique the lower court's reasoning, and generic assertions lacking this specificity render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Masci Pietro, nato a Catania il 23/08/1982 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 03/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Pietro Masci, ritenuto gravemente indiziato per i delitti previsti dagli artt. 74-73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309. L'indagato sarebbe stato capo e organizzatore di un gruppo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti in distinte piazze collocate in microaree; l'attività sarebbe stata svolta sotto la supervisione del gruppo mafioso dei Nizza, che provvedevano agli approvvigionamenti, a dirimere i contrasti, a riscuotere la percentuale dei profitti, ad imporre le regole di condotta fra i sottogruppi.2.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla gravità indiziaria per il reato associativo e per il ruolo apicale attribuito. L'attività di spaccio, svolta presso l'abitazione della suocera di Masci, sarebbe stata slegata da qualsiasi contesto organizzativo e svolta in modo autonomo e scevro da collegamenti con la famiglia mafiosa dei Nizza; l'indagato avrebbe avuto un ruolo paritetico con gli altri due soggetti a cui il reato è attribuito, Ilardo e Bellia.
In tale contesto si richiamano due conversazioni da cui il Tribunale avrebbe erroneamente tratto il ruolo di supremazia del ricorrente e che invece esprimerebbero mere interlocuzioni tra soggetti a cui erano noti fatti accaduti nel quartiere. Né sarebbe stato provato il contributo fornito per il funzionamento ed il rafforzamento del sodalizio da Masci, che non sarebbe stato raggiunto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che pure avrebbero riferito sulle piazze di spaccio per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b)- c) cod. proc. pen.
Masci sarebbe assuntore da tempo di sostanze stupefacenti ed avrebbe operato senza collegamenti con contesti mafiosi e non sarebbe stato spiegato perché non potrebbe essere adottata una misura cautelare meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile .
2. Il Tribunale, con una puntuale motivazione, esente da illogicità manifeste, ha spiegato come:
a) nella specie non sia stato contestato il giudizio di gravità indiziaria né rispetto agli episodi di spaccio compiuti dal ricorrente e neppure quanto alla esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga;
b) quanto alla condotta partecipativa ed al ruolo apicale attribuito a Masci, il giudizio di gravità indiziaria sia stato fatto discendere dalle video riprese compiute dalla polizia giudiziaria e, quanto al ruolo, dalle conversazioni intercettate relative dimostrative anche del collegamento tra il gruppo criminoso per cui si procede e la famiglia mafiosa dei Nizza (cfr. pag. 2-3- ordinanza impugnata);
c) il Maci fosse il responsabile del gruppo che a lui faceva riferimento ed in tale veste si inserisse e relazionasse nelle dinamiche criminali e nei rapporti con i soggetti responsabili di altre piazze di spaccio nonchè con Lorenzo Schillaci che fungeva da collegamento tra i gestori delle varie piazze di spaccio e il sodalizio mafioso;d) le videoriprese abbiano consentito di riprendere l'indagato nel mentre compiva sistematica attività di spaccio, utilizzando una radio ricetrasmittente con cui comunicava con gli atri coindagati;
e) le circostanze indicate siano rappresentative della esistenza di un modello organizzativo predeterminato e affatto occasionale, nonchè della completa conoscenza del contesto organizzato in cui si operava (in senso confermativo sono stati descritti i fatti commessi successivamente al periodo contestato); ìi) non siano condivisibili le argomentazioni difensive; 9 quanto alle esigenze cautelari, non siano emersi elementi per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto della storia criminale del ricorrente, della spregiudicatezza mostrata e della pervicacia nell'attività illecita, continuata anche successivamente (in tal senso di fa riferimento ai fatti accaduti il 28.4.2020). cou. \ • 9- 3.
Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedottkche non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi motivatamente disattese, ovvero a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi indiziari, e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate.. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misurtcautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste.Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177 ; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc.