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Sentenza — n. 30784/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30784/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30784/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Bellia Letizia ritenuta gravemente indiziata per i delitti previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'indagata avrebbe fatto parte di un gruppo dedito allo spaccio nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo organizzato in distinti sotto- gruppi che avrebbero gestito con un'autonoma organizzazione piazze di spaccio in circoscritte micro aree (in un determinato stabile, in una specifica via); l'attività sarebbe stata svolta sotto la supervisione dei Nizza, che provvedevano agli approvvigionamenti, a dirimere i contrasti, a riscuotere la percentuale dei profitti, ad imporre le regole di condotta fra i sottogruppi.L'indagata sarebbe stata dedita allo spaccio della sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30784/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Parole chiave

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appartenenza a una banda partecipazione al reato attività criminosa organizzazione criminale complicità istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bellia Letizia, nata a Catania il 06/12/1972 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 03/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Bellia Letizia ritenuta gravemente indiziata per i delitti previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'indagata avrebbe fatto parte di un gruppo dedito allo spaccio nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo organizzato in distinti sotto- gruppi che avrebbero gestito con un'autonoma organizzazione piazze di spaccio in circoscritte micro aree (in un determinato stabile, in una specifica via); l'attività sarebbe stata svolta sotto la supervisione dei Nizza, che provvedevano agli approvvigionamenti, a dirimere i contrasti, a riscuotere la percentuale dei profitti, ad imporre le regole di condotta fra i sottogruppi.L'indagata sarebbe stata dedita allo spaccio della sostanza stupefacente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Si sostiene che l'ordinanza sarebbe meramente riproduttiva di quella genetica e della richiesta del Pubblico Ministero e non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi con cui si evidenziava come l'indagata non potesse considerarsi partecipe del gruppo. L'indagata avrebbe frequentato i luoghi sotto- osservazione dalla polizia giudiziaria perché abitante in quelle zone e per i rapporti trattenuti con gli altri coindagati; Bellia avrebbe cioè spacciato autonomamente ma non per conto di altri e comunque non sarebbe configurabile il dolo di partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente senza considerare adeguatamente il tempo trascorso dalla commissione dei fatti ed il comportamento processuale dell'indagata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile .

2. Il Tribunale, con una puntuale motivazione, esente da illogicità manifeste, ha spiegato come:

a) nella specie non sia stato contestato il giudizio di gravità indiziaria né rispetto agli episodi di spaccio compiuti dalla ricorrente e neppure quanto alla esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di droga;

b) quanto alla condotta partecipativa, il giudizio di gravità indiziaria sia stato fatto discendere dalle video riprese compiute dalla polizia giudiziaria, che hanno consentito di riprendere - nell'arco di oltre un mese- per più giorni l'indagata nel mentre compiva sistematica attività di spaccio di cocaina e marjuana, nel corso di regolari turni di lavoro - dalle ore 18,00 alle ore 2,00 - utilizzando una radio ricetrasmittente con cui comunicava con gli atri coindagati;

c) le circostanze indicate siano rappresentative dell'adesione ad un modello organizzativo predeterminato e affatto occasionale, nonchè della completa conoscenza da parte di Letizia Bellia del contesto organizzato in cui essa operava (in senso confermativo sono stati descritti i fatti accaduti il 15.5.2019 e si sono evidenziati anche quelli commessi successivamente al periodo contestato);d) quanto alle esigenze cautelari, non siano emersi elementi per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tutt'altro che sterilizzzata dallo stato di sostanziale incensuratezza e, piuttosto, confermata , dalla spregiudicatezza mostrata e dalla pervicacia nell'attività illecita, continuata anche anche successivamente, attraverso la evasione dagli arresti domiciliari.

3. Dunque un giudizio di gravità indiziaria formulato sulla base delle modalità delle condotte, dal loro carattere seriale e ripetitivo, della presenza quotidiana dell'indagata sulla piazza di spaccio, dall'elevato numero di cessioni compiute, dal rapporto e dalla interazione con gli altri sodali, del pieno inserimento in una struttura che prevedeva ripartizione di compiti e corresponsione di stipendi; Nulla di specifico è stato dedotto dalla ricorrente che non si è confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi motivatamente disattese.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;

Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen