Sentenza — n. 30778/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui Sebastianelli Dionisio è stato condannato per il reato continuato di istigazione alla corruzione propria (capi a- b). L'imputato, amministratore unico della società Ipomagi s.r.I., aggiudicataria per l'anno 2017 dell'appalto bandito dall'Anas per il servizio di manutenzione ordinaria delle opere di verde per una determinata zona di territorio nelle provincie di Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara, avrebbe offerto al geometra Matteo Coppa, tecnico dell'Anas, una percentuale del 5% delle somme percepite per omettere i controlli e le contestazioni relativi alla esecuzione dei contratti, e, in particolare, al sub appalto dei lavori sopra indicati (capo a).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 cod. pen, art. 318 cod.pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) la prova del reato e della intenzione perseguita dall'imputato emergano dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente che, da una parte, aveva "tutti i mezzi impiegati a Roma" e, dall'altra, l'obiettivo di farsi sostituire dallo stesso Coppa nella gestione dei lavori che intendeva subappaltare. La Corte ha altresì evidenziato, diversamente dagli assunti difensivi, quale fosse il tipo di collaborazione che l'imputato richiedeva, quale il suo contenuto illecito.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Sebastianelli Dionisio, nata a Roma 1'01/06/1960 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello d Genova il 16/12/2019; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. Alessandro Cassiani, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui Sebastianelli Dionisio è stato condannato per il reato continuato di istigazione alla corruzione propria (capi a- b). L'imputato, amministratore unico della società Ipomagi s.r.I., aggiudicataria per l'anno 2017 dell'appalto bandito dall'Anas per il servizio di manutenzione ordinaria delle opere di verde per una determinata zona di territorio nelle provincie di Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara, avrebbe offerto al geometra Matteo Coppa, tecnico dell'Anas, una percentuale del 5% delle somme percepite per omettere i controlli e le contestazioni relativi alla esecuzione dei contratti, e, in particolare, al sub appalto dei lavori sopra indicati (capo a).
L'imputato inoltre avrebbe offerto la soma di 2000 euro ai geometri Coppa Matteo, Boccolucci Antonio e Della Maggiora Daniele, tecnici dell'Anas, al fine di indurli a compiere un atto contrario ai loro doveri di ufficio e cioè di consentirgli, in violazione della normativa in materia di appalti pubblici, di far eseguire i lavori a ditte diverse dalla propria (capo b).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il capo a), formulato, da una parte, senza considerare il contenuto dei motivi di appello e delle dichiarazioni dell'imputato e, dall'altra, valorizzando oltremodo le dichiarazioni del geometra Coppa, in realtà fondate su interpretazioni soggettive di gesti e parole attribuite al ricorrente e dal più generale clima di sospetto che pervadeva l'ambiente già prima dei fatti per cui si procede.
Si evidenzia come l'imputato avesse da subito dichiarato di voler subappaltare i lavori fino alla soglia del 30% e che quindi il riferimento al 5%, di cui si è detto, riguardasse la percentuale dei lavori che si intendeva sub appaltare e non la somma con cui si intendeva corrompere i pubblici agenti (in tale senso si richiamano i contenuti di una telefonata del 9.5.2017 e delle dichiarazioni dei testi Cambi, Vanni, Sandroni). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il capo b); la Corte non avrebbe adeguatamente valutato il senso della conversazioni intercettate, tra cui quella all'interno dell'autovettura dell'imputato in cui questi avrebbe fatto riferimento alla offerta di 2000 euro: si sarebbe trattato di un regalo indipendente dai lavori e sarebbero state male interpretate anche le dichiarazioni rese da Sebastianelli nel corso dell'interrogatorio del 7.8.2017 in cui il ricorrente aveva spiegato che lo scopo di quella dazione di denaro era stato solo quello di costituire una leale e proficua collaborazione con gli organi preposti, così come peraltro previsto dal codice degli appalti.
L'imputato, si aggiunge, non avrebbe mai avuto intenzione di corrompere e ciò sarebbe dimostrato anche dalla non serietà dell'offerta. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che al più avrebbero dovuto essere ricondotti al reato di cui al comma 1 dell'art. 322 cod. pen. (istigazione finalizzata all'art. 318 cod.pen.). Le sentenze sarebbero viziate nella parte in cui si è sostanzialmente affermato che il pubblico ufficiale "che accetti un incarico remunerato dal controllato compie sempre un atto contrario ai doveri di ufficio", tenuto conto che lo stesso Coppola non avrebbe mai esplicitato quali fossero le condotte che Sebastianelli avrebbe richiesto (in tal senso si ripercorrono le varie risultanze probatorie). 2.4.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
3. Sono stati presentati motivi nuovi ed una ulteriore memoria nell'interesse dell'imputato con cui si ripercorrono ed approfondiscono le tematiche relative alla serietà ed alla esiguità dell'offerta che questi avrebbe posto in essere in favore dei pubblici ufficiali ed al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile .
2. I primi due motivi sono inammissibili perché non consentiti dalla legge. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, con una motivazione puntuale ed esente da evidenti illogicità ha valutato le prove, ricostruito i fatti e spiegato, quanto al primo episodio:
a) come il denunciate Coppa non abbia male interpretato i fatti da lui percepiti e dunque come le dichiarazioni di questi non siano inficiate da un pregiudizio derivante dal clima di sospetto che poteva essersi venuto a creare;
b) le dichiarazioni del denunciante abbiano trovato indubbi, obiettivi e numerosi riscontri in ulteriori elementi di prova;
c) perchè la portata ed il significato del biglietto con l'indicazione "5%" passato dall'imputato a Coppa non potessero essere quelli paventati dal ricorrente, atteso che non aveva alcun senso che questi dovesse comunicare ad un funzionario dell'Anas la percentuale del compenso pagato alla imprese subappaltatrici ovvero la percentuale che avrebbe voluto sub appaltare;
d) come l'intenzione illecita fosse stata rivelata dal riferimento "al margine per tutti" proferito dall'imputato poco prima della annotazione della percentuale di cui si è detto;
e) il nesso sinallagmatico tra la condotta tenuta dall'imputato e l'atteggiamento non collaborativo del pubblico funzionario che, alla richiesta del ricorrente di fornire i nominativi di imprese che potessero svolgere i lavori a lui appaltati, aveva risposto che detti lavori avrebbero dovuto essere eseguiti dalla società del Sebastianelli e non da altre imprese;
f) quale fosse il significato della espressione proferita dal ricorrente "di aggiustarsi come di solito si fa a Roma con altri vostri colleghi". Non diversamente, quanto al secondo episodio, i giudici hanno chiarito:a) come la prova del reato emerga dalla consegna della busta contenente 2000 euro, dunque una seria offerta di denaro, materialmente collocata nella borsa del Coppa;
b) perché la ricostruzione alternativa lecita dell'imputato abbia una limitata capacità dimostrativa, non essendo chiaro perché l'imputato dovesse fare regali a Ferragost a pubblici funzionari;
c) la prova del reato e della intenzione perseguita dall'imputato emergano dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente che, da una parte, aveva "tutti i mezzi impiegati a Roma" e, dall'altra, l'obiettivo di farsi sostituire dallo stesso Coppa nella gestione dei lavori che intendeva subappaltare. La Corte ha altresì evidenziato, diversamente dagli assunti difensivi, quale fosse il tipo di collaborazione che l'imputato richiedeva, quale il suo contenuto illecito.
3. Rispetto a tale quadro di riferimento, le censure dedotte rivelano la loro strutturale inammissibilità, perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza, e, dall'altra, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Sebastianelli ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
In realtà, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettive mante non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
E tuttavia, e' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906;
Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, come nel caso di specie, allorché i giudici di secondo grado esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Né il ricorrente considera che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, come nel caso di specie, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).
I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.
Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).
4. Sulla base della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito è inammissibile per manifesta infondatezza il terzo motivo di ricorso. Quanto al tema della serietà dell'offerta di denaro, la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato (Sez. 6, n. 3176 dell'11/01/2012, Stabile, Rv. 251577).
I giudici hanno correttamente attribuito rilievo alla condotta, tenuto conto del tipo di controprestazione che l'imputato richiedeva ed alle circostanza di luogo e di tempo in cui i fatti si collocano. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di cassazione ha spiegato che l'art. 318 cod. pen. sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilità in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l'intesa programmatica - l'impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunchè -, previene la compravendita degli atti d'ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell'interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l'individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa.
Il tema si incrocia con l'accertamento probatorio dei fatti, ed, in particolare, con il senso e la natura dell'accordo.È possibile che il patto corruttivo sia solo apparentemente muto, ma in realtà il suo oggetto sia ricostruibile, nel senso che l'impegno da parte del pubblico ufficiale sia quello di compiere uno o più specifici atti contrari ai doveri d'ufficio; non importa che l'atto specifico sia successivamente compiuto, quanto, piuttosto, la esatta ricostruzione del contenuto del programma obbligatorio che il pubblico ufficiale assume. Si tratta di un accertamento che, sotto il profilo probatorio, deve essere compiuto caso per caso; potranno assumere rilievo la situazione concreta, le aspettative specifiche del corruttore, cioè il movente della condotta del corruttore - il senso ed il tempo della pretesa di questi-, la condotta in concreto compiuta dal pubblico agente, le modalità della corresponsione del prezzo.
Deve essere accertato il "colore" del patto corruttivo, il suo oggetto specifico, la sua riferibilità o meno al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; se il contenuto del patto non attiene al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, la condotta è riconducibile all'art. 318 cod. pen. Il patto può essere probatoriamente muto, nel senso che non sia individuabile nessuno specifico atto che il pubblico ufficiale si sia impegnato a compiere; è possibile che, a fronte della dazione di denaro da parte del privato corruttore - anche con scadenze temporali fisse (es. una determinata somma al mese) -, il pubblico ufficiale assuma solo l'impegno "a sorvegliare", "a vigilare" che gli interessi del privato, presi indebitamente "in carico", non siano danneggiati nel corso del procedimento amministrativo (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv 279555 e ampiamente in motivazione).
Nel caso di specie, è evidente che l'oggetto della istigazione non fosse solo quello di "assoldare" il pubblico agente ma implicasse da parte di questi il compimento di una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, che consentissero all'imputato materialmente di non eseguire i lavori aggiudicati alla sua società: lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti da altri e sotto la "visione" diretta del pubblico agente corrotto.
5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso. Rispetto ad una puntualissima motivazione con cui la Cotte ha spiegato perché non possono essere riconosciute la circostanze attenuanti generiche e perché la pena deve ritenersi congrua, attesa la gravità dei fatti e la personalità mostrata dall'imputato, la irrilevanza dello stato incensuratezza e delle dedotte condizioni di salute, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
6. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il r