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Sentenza — n. 30175/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30175/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30175/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta, avanzata nell'interesse di Orazio Lo Bianco, di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al medesimo con il provvedimento dello stesso Giudice del 12 dicembre 2020, in relazione ad una pluralità di contestazioni provvisorie sub capi A), W3), 14), 34), M4), N4-bis), N4-ter), N4-quinquies), N4-septies), D6, E6), R5) e S5).

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 30175/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge in relazione agli artt. 299 e 273 cod. proc. pen., con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen. sub capo A).

Parole chiave

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liberazione di detenuti revoca della sospensione condizionale regime penitenziario prigioniero politico revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Stefano Luciano, Orazio Lo Bianco chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 299 cod.
art. 416-bis cod. pen
pen., con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lo Bianco Orazio nato a Vibo Valentia il 26/05/1974 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta, avanzata nell'interesse di Orazio Lo Bianco, di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al medesimo con il provvedimento dello stesso Giudice del 12 dicembre 2020, in relazione ad una pluralità di contestazioni provvisorie sub capi A), W3), 14), 34), M4), N4-bis), N4-ter), N4-quinquies), N4-septies), D6, E6), R5) e S5).

2. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia, avv. Vincenzo Belvedere e avv. Stefano Luciano, Orazio Lo Bianco chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 299 cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale erroneamente escluso la novità degli elementi dedotti a fondamento dell'istanza de libertate, tali da superare la preclusione derivante dal giudicato cautelare, in quanto mai valutati dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame ed incidenti sul giudizio di gravità indiziaria con riferimento ai reati-fine cui alle imputazioni provvisorie sub capi 14), N4-ter) e N4- septies).

Evidenzia la difesa che, quanto alla contestazione di cui al capo 14) (ex artt. 81, comma secondo, 110, 512 e 416-bis.1 cod. pen. quanto all'ipotizzata intestazione fittizia dell'impresa individuale "Lo Bianco Orazio" e della società "Paradiso s.r.l." in concorso con Rosario Pugliese), il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento coercitivo nei confronti del coindagato Rosario Pugliese rilevando la genericità e la non univocità abetsesdelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Andrea Manzella e Bartolomeo Arena quanto alla qualità di Pugliese di socio occulto delle società, di tal che la decisione assunta nei confronti del coindagato - dipendente dell'impresa funebre di cui Orazio lo Bianco era titolare - avrebbe imposto una rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria anche con riguardo alla posizione del Lo Bianco.

Quanto all'incolpazione sub capo N4-ter) (corruzione elettorale aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.), l'impugnante evidenzia come il Collegio del gravame cautelare abbia trascurato di considerare l'intervenuto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del coindagato Vincenzo De Filippis, stante in ogni caso la carenza degli elementi costitutivi del reato, che richiede la dimostrazione dell'avvenuta stipula di un preciso pactum sceleris tra l'elettore e il candidato, stante in ogni caso l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Quanto alla contestazione provvisoria di cui al capo N4-septies) (di corruzione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.), la difesa pone in luce come, dal tenore delle intercettazioni, non emerga che Daniela De Marco, assistente in servizio presso la Polizia Stradale di Vibo Valentia, abbia ottenuto l'utilità né accettato la promessa di un'utilità, tanto che lo stesso Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti della donna, con esclusione della circostanza aggravante contestata. 2.2. Violazione dell'art. 299 cod. proc. pen., per avere il Tribunale distrettuale omesso di valutare le nuove ragioni, valutazioni ed argomentazioni a sostegno della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con riferimento alle residue incolpazioni di cui ai capi W3), M4), N), N4- bis, S5), D6), N4-quinquies), R5) e E6), anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 299 e 273 cod. proc. pen., con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen. sub capo A).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. La difesa censura il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi di novità tali da superare il c.d. giudicato cautelare formatosi in relazione al giudizio di gravità indiziaria quanto alle imputazioni provvisorie poste a base del provvedimento coercitivo emesso nei confronti del ricorrente. 2.1. Nel rigettare l'appello - fondato sulla prospettazione degli "elementi di novità" costituiti dalle decisioni assunte dal Tribunale del riesame nei confronti del coindagato Rosario Pugliese e da questa Corte Suprema nei confronti dei coindagati Vincenzo De Filippis e Daniela De Marco nonché sull'eccepita contraddittorietà delle dichiarazioni rese nei confronti del Lo Bianco da alcuni collaboratori di giustizia -, il Collegio distrettuale ha rilevato che, nella specie, non sussistono, nè sono stati dedotti elementi nuovi, cioè acquisiti per la prima volta rispetto al quadro indiziario già posto a base della confermata misura a carico dell'istante.

In particolare, il Giudice a quo ha posto in luce che alcune delle deduzioni difensive costituiscono mera riproposizione di argomentazioni fondate sullo stesso materiale indiziario già valutato in altre sedi giudiziarie; che i rilievi concernenti la gravità indiziaria in ordine ai capi N4) e 14) si basano su "decisioni" assunte dall'Autorità giudiziaria nei confronti di coindagati concorrenti nel reato che non possono ritenersi, in linea con la giurisprudenza di questa Corte Suprema, "fatto nuovo"; che risultano sconosciute le ragioni che hanno condotto questa Corte di legittimità ad annullare l'ordinanza nei confronti di Vincenzo De Filippis, in ipotesi per motivi di natura "esclusivamente personale" e che il provvedimento di scarcerazione emesso a seguito di annullamento di questa Corte Suprema nei confronti della coindagata De Marco è stato dedotto mediante la produzione di un mero articolo di stampa on-line; che le dichiarazioni da ultimo rese dal neo collaboratore di giustizia Gaetano Antonio Cannatà - prodotte in estratto dalla difesa - non sono di per sé atte a scalfire il quadro indiziario consolidatosi; che non sussistono elementi che consentano di ritenere superate le già ravvisate esigenze cautelari, considerata anche la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. derivante dalla contestazione associativa ex art. 416-bis cod. pen.

3. Reputa la Corte che - a discapito dell'amplissima esposizione delle ragioni dell'impugnazione con specifico riguardo alla prospettazione del novum stimato idoneo a scardinare il giudicato - l'articolazione delle doglianze non sfugga al duplice rilievo di aspecificità e di estraneità rispetto ai motivi consentiti in questa sede. 3.1. Per un verso, il ricorrente contesta il puntuale ragionamento svolto dal Collegio distrettuale e pretende di estendere le decisioni assunte dal Tribunale del riesame o da questa Corte in relazione alle posizioni di altri coindagati senza circostanziare i termini delle decisioni assunte nei confronti di altri atte a riflettersi positivamente sulla posizione del Lo Bianco (come, in particolare, con riguardo alle valutazioni espresse in relazione a Daniela De Marco), né comunque delinea in modo puntuale le ragioni per le quali detti provvedimenti siano idonei a produrre riverberi sulla specifica posizione del ricorrente di tali valutazioni.

Dunque, nella sostanza, non si confronta con l'attenta trama argomentativa intessuta nel provvedimento in verifica e non indica le specifiche ragioni per le quali il Tribunale abbia errato nel ritenere non costituenti elementi nuovi e comunque irrilevanti i provvedimenti concernenti alcuni coindagati. 3.2. Per altro verso, l'impugnante pone in luce una messe di elementi investigativi e dichiarativi assumendone la novità, senza tuttavia precisare se essi siano sopravvenuti o comunque non valutati dai giudici della cognizione cautelare e se avrebbero pertanto imposto la sollecitata rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria, già oggetto di una decisione incidentale de libertate irrevocabile.

Il che rende anche, sotto tale profilo, generica la doglianza. 3.3. D'altronde, la motivazione svolta nel provvedimento impugnato nell'escludere la novità degli elementi rappresentati e/o comunque considerati ai fini della decisione dei ricorsi proposti dai concorrenti - prima sunteggiata sub paragrafo 2.1 - si appalesa completa, puntuale e scevra da illogicità manifesta, dunque immune da vizi rilevabili in questa sede nonché coerente con il principio di diritto secondo cui le decisioni favorevoli rese in altri giudizi cautelari nei confronti di coindagati sono idonee a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare soltanto qualora non siano fondate su ragioni esclusivamente personali (Sez.

U, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529-01).4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Ro