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Sentenza — n. 30174/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30174/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30174/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Roma, con il provvedimento impugnato, confermava l'ordinanza cautelare con la quale Patacchiola era stato alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al concorso nell'acquisto di un notevole quantitativo di hashish (kg.488). t 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso il Patacchiola, formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione del diritto di difesa, assumendo che - pur a fronte di reiterate richieste - la Procura della Repubblica non avrebbe rilasciato copia delle intercettazioni telefoniche sulle quali si fondava l'ordinanza cautelare, né era stato possibile procedere al loro ascolto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30174/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga atti istruttori penali prove acquisite tramite sorveglianza procedimento penale pendente spese per le indagini perquisizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Patacchiola Augusto, nato a Roma il 30/04/1961 avverso l'ordinanza del 25/2/2021 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Angela Porcelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con il provvedimento impugnato, confermava l'ordinanza cautelare con la quale Patacchiola era stato alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione al concorso nell'acquisto di un notevole quantitativo di hashish (kg.488). t 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso il Patacchiola, formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione del diritto di difesa, assumendo che - pur a fronte di reiterate richieste - la Procura della Repubblica non avrebbe rilasciato copia delle intercettazioni telefoniche sulle quali si fondava l'ordinanza cautelare, né era stato possibile procedere al loro ascolto.

A supporto di tale motivo, la difesa ha sottolineato che in data 18 febbraio 2021, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, veniva chiesta la messa a disposizione delle intercettazioni presso la sala ascolto, ma in data 22 febbraio 2021 era emerso che i supporti non erano stati inviati e solo il 23 febbraio 2021 il pubblico ministero autorizzava l'ascolto e l'estrazione di copia. Tale autorizzazione, tuttavia, risultava tardiva, non consentendo alla difesa l'ascolto e l'estrazione di copia delle intercettazioni in tempo utile per l'udienza di riesame, celebrata il 24 febbraio 2021; a tale data, peraltro, le copie dei supporti non erano state neppure inviate al Tribunale del riesame.

Si sottolinea, pertanto, come non solo le intercettazioni non siano state tempestivamente messe a disposizione della difesa dell'indagato, ma anche l'organo giudicante non avrebbe avuto la possibilità di esaminarle. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'inutilizzabilità dell'intera attività di indagine, sul presupposto che Patacchiola sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati solo in data 15 gennaio 2020, mentre il compendio probatorio risulterebbe acquisito in epoca ampiamente anteriore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la genericità, posto che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni sollevate dinanzi al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni che avevano condotto al rigetto del gravame. Nell'ordinanza impugnata, infatti, si evidenziava l'intempestività della richiesta di copia ed ascolto delle registrazioni, sul presupposto che - pur essendo stato presentato il ricorso per riesame fin dal 12 febbraio 2021 - la prima richiesta di ascolto era datata 18 febbraio 2021.

Sulla base di tale ricostruzione, è plausibile ritenere che - ove la difesa avesse tempestivamente richiesto la copia delle intercettazioni ed il loro ascolto, in concomitanza o subito dopo essersi attivata per il riesame - non si sarebbe verificato alcun vulnus rispetto alle prerogative difensive. Tanto più che, nel caso di specie, la Procura della Repubblica ha, sia pur in data 23 febbraio 2021, accolto la richiesta della difesa. Per consolidata giurisprudenza, la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame.

La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare o, al più tardi, allorquando presenta l'istanza di riesame, ha già contezza del fatto che l'ordinanza impugnata si fonda - in tutto o in parte - su intercettazioni telefoniche ed è, pertanto, onerata di attivarsi immediatamente al fine di ottenere l'accesso a tali fonti di prova, non occorrendo affatto attendere l'avviso di fissazione dell'udienza. Ne consegue che l'onere di chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni sorge fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame, dovendosi ritenere intempestiva la proposizione di tale richiesta in un momento successivo (principio affermato, sia pur implicitamente, da Sez. 5, n.44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119;

Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548). Del resto, la richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali (Sez. 1, n. 20547 del 17/01/2011, Cassano, Rv. 250223). Sul difensore, inoltre, incombe l'ulteriore onere di specificare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve essere messa in condizione di calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729). 2.1.

Sulla base di tali premesse, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. Tale principio si pone in continuità con l'affermazione secondo cui costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'1/12/2016, Lafleur, Rv. 268916) Qualora, come nel caso di specie, la richiesta sia stata formulata a distanza di quasi sei giorni dalla proposizione del riesame e solo dopo che era stata fissata l'udienza dinanzi al Tribunale della libertà, deve escludersi la sussistenza della dedotta nullità per violazione dei diritti della difesa, a fronte di un'autorizzazione all'ascolto che è pur sempre intervenuta, sia pur in tempo non utile per consentire l'ascolto integrale ed il rilascio di copia delle intercettazioni, posto che il lamentato ritardo è dipeso essenzialmente dalla intempestiva richiesta avanzata dalla difesa. 2.2.

Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza secondo cui, per effetto della mancata produzione dei supporti contenenti le intercettazioni, al Tribunale della libertà ne sarebbe stato impedito l'esame. Invero, per consolidata giurisprudenza, i supporti informatici contenenti le intercettazioni non devono essere trasmessi al Tribunale del riesame, che legittimamente può pronunciarsi sulla base delle sole trascrizioni sommarie utilizzate in fase di indagine e poste a sostegno dell'ordinanza cautelare genetica.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il Tribunale del riesame chiaramente ricostruito le vicende del procedimento in esame, osservando come Patacchiola fosse stato iscritto nel registro degli indagati fin dal 2017 (proc. n. 47412/15 RG) proprio con riguardo ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990. I successivi decreti con i quali sono state disposte separazioni dei procedimenti e nuove iscrizioni non risultano riferite al Patacchiola, come peraltro espressamente rilevato anche nell'ordinanza impugnata.

Né è condivisibile la tesi secondo cui il Patacchiola sarebbe stato iscritto solo in data 10/10/2019 nel procedimento n.53846/17 RGNR. L'ordinanza impugnata, nell'esaminare espressamente la deduzione, dà atto che si tratta di una mera nuova iscrizione a seguito dell'informativa riepilogativa sull'attività di indagine che era già in corso, senza che rispetto a tale aspetto sia stata sollevata alcuna censura specifica. Né a diversa conclusione conduce la presunta mancanza dei provvedimenti di proroga delle indagini preliminari, atteso che rispetto a tale argomentazione non è stato fornito alcun elemento specifico a supporto doglianza difensiva.4.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.