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Sentenza — n. 30173/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30173/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Patacchiola avverso il sequestro probatorio della somma di euro 10.000,00, eseguito in occasione della perquisizione disposta al fine di acquisire elementi di prova in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 1 d.P.R. n. 309 del 1990. Nell'ordinanza impugnata si dava atto che il denaro non era espressamente indicato tra i beni da ricercare e sottoporre a sequestro, sicché il sequestro doveva ritenersi eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ed avrebbe richiesto la convalida del pubblico ministero. Tuttavia, veniva dichiarata l'inammissibilità del riesame proposto direttamente avverso il sequestro disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30173/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia propone ricorso il Patacchiola, formulando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, ribadendo che il denaro oggetto di sequestro non era indicato nel provvedimento emesso dal pubblico ministero, né è seguita la convalida, sicché il sequestro doveva essere annullato.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga azione di convalida del sequestro confisca dei proventi di reato sequestro investigativo spese per le indagini sequestro cautelare
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Patacchiola Augusto, nato a Roma il 30/04/1961 avverso l'ordinanza del 17/3/2021 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Angela Porcelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Patacchiola avverso il sequestro probatorio della somma di euro 10.000,00, eseguito in occasione della perquisizione disposta al fine di acquisire elementi di prova in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 1 d.P.R. n. 309 del 1990. Nell'ordinanza impugnata si dava atto che il denaro non era espressamente indicato tra i beni da ricercare e sottoporre a sequestro, sicché il sequestro doveva ritenersi eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ed avrebbe richiesto la convalida del pubblico ministero. Tuttavia, veniva dichiarata l'inammissibilità del riesame proposto direttamente avverso il sequestro disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso il Patacchiola, formulando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, ribadendo che il denaro oggetto di sequestro non era indicato nel provvedimento emesso dal pubblico ministero, né è seguita la convalida, sicché il sequestro doveva essere annullato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel caso di specie, non è contestato che il denaro non era ricompreso tra i beni di cui il pubblico ministero aveva disposto il sequestro, pertanto l'apprensione della somma in oggetto è frutto dell'iniziativa della polizia giudiziaria. Altrettanto incontestato è che, nel caso di specie, il sequestro del denaro avrebbe richiesto la convalida da parte del pubblico ministero. 2.1. Ciò posto, la decisione del tribunale del riesame è del tutto corretta e conforme al consolidato orientamento secondo cui, nel caso di mancata convalida del decreto di sequestro disposto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la parte è tenuta a richiedere la restituzione al pubblico ministero e, nel caso di rigetto, deve proporre opposizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

Solo qualora il giudice per le indagini preliminari non accolga l'opposizione, la parte interessata alla restituzione potrà impugnare quest'ultima decisione (ex multis Sez.6, n. 39040 del 2/5/2013, Massa, Rv. 256327; Sez. 2, n. 40657 del 9/12/2012, Azzarití, Rv. 253679). Sulla base di tale premessa, è del tutto condivisibile la decisione gravata che ha dato atto dell'inammissibilità dell'impugnazione avente ad oggetto il sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, proprio perché l'indagato avrebbe dovuto preliminarmente attivare il rimedio sopra descritto, sollecitando la decisione del pubblico ministero prima e, nel caso di mancata restituzione, del giudice per le indagini preliminari.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Componente estensore Il Pre idente Paolo Di Geronimo Giorgi ridelbo DE