Sentenza — n. 30171/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAttraverso il proprio difensore, Noure Elhdij Malick ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 30 marzo scorso, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a scopo di cessione di un quantitativo di cocaina -crack, dal quale si sarebbero potute ricavare 91,5 dosi medie singole.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30171/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a scopo di cessione di un quantitativo di cocaina -crack, dal quale si sarebbero potute ricavare 91,5 dosi medie singole.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Noure Elhdij Malick, nato in Gabon il 16/06/1990 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore, Noure Elhdij Malick ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 30 marzo scorso, che ha confermato l'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a scopo di cessione di un quantitativo di cocaina -crack, dal quale si sarebbero potute ricavare 91,5 dosi medie singole.
2. Il ricorso denuncia violazione di legge, in punto sia di esclusione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 del citato art. 73, che di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in considerazione anche della presumibile irrogazione di una pena detentiva inferiore a tre anni. 2.1. Quanto al primo aspetto, il ricorrente sostiene che la quantità di sostanza da lui detenuta debba considerarsi esigua ed evidenzia che la stessa era già confezionata in modeste dosi singole, che la vasta rete di clientela ritenuta dal Tribunale in realtà non risulti dimostrata, che egli vendeva anche per strada e che non disponeva di alcun utensile o materiale necessario per il confezionamento. 2.2. Riguardo alla scelta della misura, invece, il ricorso sottolinea la dichiarazione confessoria resa dall'indagato, le sue condizioni socio-economiche, l'esiguità del dato ponderale della sostanza.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. L'impugnazione non può essere ammessa. 4.1. Il primo motivo si risolve in una mera espressione di dissenso dalle valutazioni del provvedimento impugnato, priva, dunque, di un confronto critico con le motivazioni di quest'ultimo e, peraltro, essenzialmente fondata su un'alternativa valutazione dei dati probatori, che esula dall'àmbito di sindacato del giudice di legittimità. 4.2. Riguardo alla seconda doglianza, invece, deve ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente, essendo stato questi sottoposto, nelle more, alla misura non custodiale dell'obbligo di dimora.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso