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Sentenza — n. 30170/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30170/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30170/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di Chiaro Vincenzo nato a Cittanova (RC) il 18/5/1966 ft Tortora Cristina nata a Torino il 16/4/1974 avverso ordinanza del 14 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Savona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del difensore di Vincenzo Chiaro e Cristina Tortora, avv. G. Amedeo Caratti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 388 cod. pen, art. 120 cod. pen, art. 81 cod. proc. civ, art. 2476 cod. civ; Sentenza — n. 30170/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255). In particolare, il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 388 cod. pen., viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità ora nell'autorità imperativa del provvedimento ora, con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, nella tutela della garanzia del diritto di credito rappresentata dal patrimonio del debitore (Sez. 6, n. 21534 del 13/03/2018, Damascelli, in motivazione).

Parole chiave

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irregolarità finanziarie inchiesta per appropriazione indebita amministrazione infedele bancarotta fraudolenta accuse di truffa frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod. pen
Tale valutazione è stata condivisa anche dal Tribunale che ha, inoltre, escluso la configurabilità della fattispecie punita dal secondo comma dell'art. 388 cod. pen., atteso che la condotta era stata posta in essere antecedentemente l'emissione del provvedimento cautelare.
art. 120 cod. pen
La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen.
art. 81 cod. proc. civ
art. 2476 cod. civ
Ciò lo si desume da alcuni dati testuali ricavabili dall'analisi dell'art. 2476 cod. civ.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di Chiaro Vincenzo nato a Cittanova (RC) il 18/5/1966 ft Tortora Cristina nata a Torino il 16/4/1974 avverso ordinanza del 14 aprile 2021 emessa dal Tribunale di Savona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del difensore di Vincenzo Chiaro e Cristina Tortora, avv. G. Amedeo Caratti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 14 aprile 2021 il Tribunale di Savona ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero averso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle quote della società Criemar s.a.s., quale profitto o prodotto del reato di cui all'art. 388, primo e secondo comma, cod. pen. per il quale sono indagati i soci della citata società, Vincenzo Chiaro e Cristina Tortora. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda giova premettere che il Chiaro era titolare del 33% delle quote della Febo s.r.l. (di cui Daniele Spina deteneva le quote di maggioranza, pari al 34%) ed era stato amministratore unico di detta società fino al provvedimento di revoca adottato dal Tribunale di Genova, Sezione Specializzata Imprese, in considerazione dell'inadempimento del mandato ricevuto come amministratore della società, del conflitto di interessi in cui si era trovato a seguito della stipula del contratto di appalto tra Febo s.r.l. e Criemar s.r.l. - di cui il Chiaro era anche socio - nonché della mancata risoluzione di tale contratto.

L'indagine nasce dalla controversia civilistica nel corso della quale Daniele Spina, socio di maggioranza della Febo s.r.I., agendo quale sostituto processuale di tale società, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, cod. civ., otteneva dal Tribunale di Genova, con provvedimento inaudita altera parte, il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di Vincenzo Chiaro, fino alla concorrenza di euro 500.000,00. Nella successiva fase nel contraddittorio delle parti, il provvedimento cautelare veniva revocato. Solo a seguito dell'accoglimento del reclamo proposto da Spina, il Tribunale di Genova autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza di euro 300.000,00.

Nelle more del procedimento di reclamo, Vincenzo Chiaro e la moglie Cristina Tortora (rispettivamente titolari del 95% e del 5% delle quote societarie della Criemar s.r.I.) ottenevano la cancellazione della trascrizione nel registro delle imprese dell'originario provvedimento di sequestro (oggetto di revoca) e trasformavano la società in società in accomandita semplice, provvedendo alla relativa trascrizione appena sei giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del reclamo (il 4 dicembre 2020). Nella delibera assembleare relativa alla trasformazione della società, veniva, peraltro, prevista la subordinazione al consenso di tutti i soci della cessione delle quote (ragione per cui veniva respinta l'istanza di trascrizione nel registro delle imprese del provvedimento di sequestro conservativo disposto in sede di reclamo).Ciò premesso, il G.i.p., pur ravvisando in tale condotta gli estremi di un atto fraudolento rispetto ad un obbligo oggetto di accertamento giudiziale, ha escluso la configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. rilevando la mancanza dell'inottemperanza all'ingiunzione di eseguire il provvedimento.

Tale valutazione è stata condivisa anche dal Tribunale che ha, inoltre, escluso la configurabilità della fattispecie punita dal secondo comma dell'art. 388 cod. pen., atteso che la condotta era stata posta in essere antecedentemente l'emissione del provvedimento cautelare. E' stata, infine, esclusa la stessa procedibilità del reato in considerazione del difetto di legittimazione a presentare querela da parte del socio di maggioranza della società (Daniele Spina) anziché del suo legale rappresentante.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona articolando i seguenti motivi di ricorso: - violazione o erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto difetto di legittimazione del socio di maggioranza a proporre la querela, atteso che, poiché il bene giuridico tutelato dall'art. 388, primo e secondo comma, cod. pen. è l'effettività della tutela giurisdizionale assicurata a chiunque ricorra all'autorità giudiziaria, lo stesso, avendo ottenuto il provvedimento cautelare reale, deve considerarsi persona offesa dal reato. - violazione o erronea applicazione dell'art. 388, primo comma, cod. pen. con riferimento alla ritenuta necessità, ai fini della configurabilità del reato, dell'inottemperanza all'ingiunzione di eseguire il provvedimento anche nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui gli obblighi siano ancora in fase di accertamento. - violazione o erronea applicazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen. dovendosi ritenere la configurabilità di tale fattispecie anche nel caso in cui gli atti elusivi abbiano preceduto l'emissione del provvedimento cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255). In particolare, il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 388 cod. pen., viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità ora nell'autorità imperativa del provvedimento ora, con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, nella tutela della garanzia del diritto di credito rappresentata dal patrimonio del debitore (Sez. 6, n. 21534 del 13/03/2018, Damascelli, in motivazione).

Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di credito esposto a pericolo di pregiudizio dalla condotta tenuta dagli indagati va certamente individuata nella società Febo s.r.l. Ne consegue che la querela doveva essere presentata dal suo legale rappresentante o da un procuratore speciale. Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, deve considerarsi persona offesa dal reato anche colui che agisce davanti all'autorità giudiziaria e/o che ottiene un provvedimento la cui esecuzione possa essere in qualche modo compromessa da una delle condotte contemplate dall'art. 388 cod. pen.

Si afferma, pertanto, che, nella fattispecie in esame, deve considerarsi tale e, dunque, legittimato a sporgere querela, anche il socio che ha ottenuto il provvedimento cautelare in sede civile. Ad avviso del Collegio tale tesi è viziata da un evidente errore giuridico in quanto omette di considerare che il socio della società a responsabilità limitata che esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società agisce, non in proprio, bensì come sostituto processuale della società, ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ.

Invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, da cui il Collegio non intende discostarsi, nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, cod.civ., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria (Cass. civ., Sez. 1, n. 10936 del 26/05/2016, Rv. 639796). Ciò in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, cod. civ. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla (Cass. civ., Sez. 1, n. 17493 del 04/07/2018, Rv. 649893).E', dunque, evidente, che la mera legittimazione del socio ad agire, quale sostituto processuale della società, per far valere la responsabilità dell'amministratore non incide sulla titolarità del credito risarcitorio che spetta esclusivamente alla società.

Ciò lo si desume da alcuni dati testuali ricavabili dall'analisi dell'art. 2476 cod. civ. quali, ad esempio, la previsione, contenuta al primo comma, della responsabilità solidale degli amministratori verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; ovvero dalla lettura del quarto comma che prevede che, in caso di accoglimento della domanda, la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, è tenuta a rimborsare le spese sostenute dal socio che abbia agito nel suo interesse.

Inoltre, ai sensi del quinto comma, la società può rinunciare o transigere l'azione di responsabilità verso gli amministratori. Ne consegue, dunque, che solo alla società (in persona del suo legale rappresentante), quale titolare del credito risarcitorio verso l'amministratore, compete la legittimazione a presentare la querela per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. Legittimamente, dunque, l'ordinanza impugnata ha escluso la legittimazione a sporgere la querela di Daniele Spina che ha agito solo come socio e non come legale rappresentante della società.

3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente, attenendo alla stessa improcedibilità dell'azione penale, hanno una valenza assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso che, comunque, risultano manifestamente infondati, non confrontandosi, il secondo motivo, con la costante esegesi della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità del reato di cui al primo comma dell'art.388 cod. pen., ritiene necessaria una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore (Sez. 6, n. 51218 del 01/07/2014, Carletti, Rv. 261665;

Sez. 6, n. 50097 del 25/09/2013, Rv. 258497; Sez. 6, n. 29828 del 27/06/2012, Rv. 253696). Peraltro, secondo la lezione ermeneutica dettata dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi Rv. 272171). Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso appare frutto di una costruzione illogica della fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 388, comma 2, cod. pen. la cui configurazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (ad avviso di quale dovrebbe sussumersi nella fattispecie anche l'elusione di un provvedimento non ancora emesso), non può prescindere dalla precedente emissione del provvedimento cautelare.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così