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Sentenza — n. 30169/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30169/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30169/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Califano Virginia nata a Pompei il 7/10/1955 avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Crotone; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dei difensori della ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 512- bis cod. pen, art. 170 cod. pen, art. 648-bis cod. pen, art. 240- bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30169/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E', infatti, pervenuta alla medesima soluzione adottata dalla decisione annullata senza il dovuto confronto, secondo le direttive della sentenza rescindente, con le deduzioni e le allegazioni difensive, di fatto incorrendo nel medesimo vizio già censurato con la sentenza di annullamento. Risulta, infatti, completamente assente la motivazione in merito sia alla sussistenza o meno di un'autonoma valutazione che alle censure relative all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. Il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare le argomentazioni del G.i.p. in merito alla sussistenza del fumus dei reati contestati ed a liquidare frettolosamente le deduzioni difensive in merito alla provenienza delle provviste dei due assegni.

Parole chiave

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occultamento di beni complicità in sottrazione d'imposta sequestro di conti bancari responsabilità fiscale solidale dei coniugi reddito ipotetico del coniuge inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 512- bis cod. pen
c) all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512- bis cod. pen., avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente in merito alle risorse utilizzate per la costituzione della società.
art. 170 cod. pen
276300, secondo cui: "In tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cod. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art.
art. 648-bis cod. pen
pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi.
art. 240- bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 56379/2018
Il provvedimento ha, infine, richiamato, in termini eccentrici rispetto ai motivi di riesame, Sez. 2, n. 56379/2018, Zampieri, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Califano Virginia nata a Pompei il 7/10/1955 avverso l'ordinanza del 4 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Crotone; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dei difensori della ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 4 febbraio 2021 il Tribunale di Crotone, decidendo in sede di rinvio quale giudice del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Virginia Califano avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca (allargata o facoltativa) delle quote sociali della società unipersonale C.V. s.r.l.s., formalmente intestate alla Califano, e del conto corrente della predetta società, ritenendo la sussistenza del fumus commissi delitti in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen. contestati alla ricorrente.

Secondo la prospettazione accusatoria, la succitata società sarebbe stata formalmente intestata alla ricorrente dal marito, Salvatore Balestrieri, al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio; alla Califano viene, inoltre, contestato il delitto di riciclaggio in relazione al versamento di due assegni bancari (rispettivamente di euro 30.000 e di euro 40.000), nei mesi di marzo ed aprile 2019, sul conto corrente della società, le cui provviste sarebbero riconducibili ad una parte delle imposte evase dal Balestrieri, unitamente a terzi, tra il 2014 ed il 2015.

Ad avviso del Tribunale, l'astratta configurabilità di tali reati è desumibile sia dal fatto che le somme transitate sul conto corrente oggetto di sequestro provenivano dai conti correnti intestati a Salvatore Balestrieri e ad Antonio Balestrieri che dai poteri esercitati dal primo in seno alla società. Sottolinea, inoltre, il Tribunale che l'allegazione difensiva circa la riferibilità delle somme a transazioni finanziarie verificatesi in un periodo antecedente quello di commissione dei reati contestati al Balestrieri non è, comunque, idonea fornire la prova in merito alla lecita provenienza delle somme transitate sul conto né ad escluderne l'illecita provenienza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Virginia Califano deducendo, attraverso tre separati motivi di ricorso, il vizio di violazione di legge, avuto riguardo alla mancanza di motivazione in merito alle seguenti deduzioni difensive: - carenza di autonoma valutazione circa il fumus commissi delicti, atteso che il G.i.p. si è limitato ad effettuare un integrale copia e incolla del decreto di sequestro preventivo d'urgenza del P.M.; - omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare: l'insussistenza del fumus commissi delicti con particolare riferimento al tempo ed alle modalità di costituzione della società; le modalità di costituzione, attraverso il ricorso a mutuo bancario, delle provviste economiche per la realizzazione di alcune operazioni commerciali; l'origine lecita dei versamenti sul conto corrente bancario della società (proveniente, quanto all'assegno di 30.000,00 euro, da un libretto di deposito acceso in data 26 giugno 2000 e, quanto all'assegno di 40.000,00, in parte, da un libretto di deposito acceso il 14 marzo 2005 e, in altra parte, da altro libretto di deposito acceso in data 2 novembre 2009); il tracciamento dei due assegni contestati che dimostra la costituzione della provvista in epoca antecedente l'arco temporale 2014-2019; la provenienza lecita delle somme giacenti sul conto della società al momento del sequestro; la mancanza di prova che il finanziamento della società sia avvenuto con il denaro che Salvatore Balestrieri avrebbe sottratto all'erario; la presunta estinzione del mutuo ipotecario acceso dalla società prima della vendita degli appartamenti. - omessa valutazione delle allegazioni difensive relative alla carenza di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen. e, in particolare, all'elemento psicologico del reato.

In particolare, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato ha omesso di valutare: che la ricorrente provvide a sostenere lecitamente le spese necessarie per la costituzione e l'avviamento della società, sulla base di proprie capacità reddituali derivanti dal riscatto, nel marzo 2019, di una polizza assicurativa sulla vita accreditata direttamente sul conto della società; la carenza di prova in merito al dolo specifico del reato in questione con riferimento alla finalità di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio da parte del marito.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha rilevato la fondatezza dei motivi di ricorso per le seguenti ragioni: omessa motivazione sulla doglianza concernente la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p.; omessa motivazione sulla documentazione difensiva idonea a dimostrare sia la provenienza lecita del denaro indicato ai capi G) ed H) sia la costituzione della società in concomitanza con il riscatto della polizza assicurativa da parte della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato cosicchè va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1.1 Con la sentenza n. 37405 del 6 novembre 2020 la Seconda sezione di questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del 22 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Crotone aveva rigettato l'istanza di riesame proposta da Virginia Califano. La Corte aveva ritenuto fondati i medesimi motivi di ricorso dedotti dalla Califano con il ricorso proposto nel presente procedimento.In particolare la Corte ha ravvisato un vizio di violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione in merito:

a) alla censurata mancanza di un'autonoma valutazione del provvedimento del genetico rispetto al decreto d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero;

b) alla documentazione allegata dalla ricorrente e volta a dimostrare la lecita provenienza delle provviste degli assegni oggetto dell'imputazione di riciclaggio;

c) all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512- bis cod. pen., avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente in merito alle risorse utilizzate per la costituzione della società. La sentenza rescindente aveva, pertanto, così concluso: "Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame: il giudice del rinvio, previa valutazione, con doverosa analisi critica, di tutte le deduzioni difensive svolte, procederà a riesaminare la fattispecie, esplicitando le ragioni per le quali riterrà ugualmente di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura ovvero, al contrario, di dover escludere la ricorrenza di detti presupposti per assenza o contraddittorietà rilevante dei fatti costitutivi della pretesa cautelare con conseguente giudizio di insostenibilità dell'impostazione accusatoria". 1.2 Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha provveduto a colmare le carenze motivazionali riscontrate con la sentenza rescindente e risulta, dunque, affetta dal medesimo vizio di assenza di motivazione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è riconducibile nell'alveo della violazione di legge.

Si è, infatti, affermato che in tale nozione vanno ricompresi quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Inoltre, quanto ai rapporti tra sentenza rescindente e giudizio di rinvio, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto e può, pertanto, pervenire alla medesima decisione a condizione di non incorrere nei medesimi vizi riscontrati in sede rescindente, adottando valutazioni diverse da quelle censurate o integrando queste ultime se ritenute carenti (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv.271345;

Sez. 6, n. 16659 del 21/01/2009, Muto, Rv. 243514 con riferimento all'annullamento di un provvedimento "de libertate"; Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, Colao, Rv. 226418). In particolare si è affermato che l'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto specificamente enunciato, con la conseguenza che quando la Corte, in caso di annullamento per vizio di motivazione, non enunci alcun principio, gli è vietato semplicemente di ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche (Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Savoretti, Rv. 245775). 1.3 L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche.

E', infatti, pervenuta alla medesima soluzione adottata dalla decisione annullata senza il dovuto confronto, secondo le direttive della sentenza rescindente, con le deduzioni e le allegazioni difensive, di fatto incorrendo nel medesimo vizio già censurato con la sentenza di annullamento. Risulta, infatti, completamente assente la motivazione in merito sia alla sussistenza o meno di un'autonoma valutazione che alle censure relative all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. Il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare le argomentazioni del G.i.p. in merito alla sussistenza del fumus dei reati contestati ed a liquidare frettolosamente le deduzioni difensive in merito alla provenienza delle provviste dei due assegni.

Senza alcuna specifica valutazione critica delle allegazioni difensive, il Tribunale del riesame si è, infatti, limitato ad affermare, in termini meramente apodittici, che le stesse dimostrano solo che le transazioni finanziarie si riferivano ad un periodo diverso rispetto a quello di commissione dei reati contestati ai Balestrieri, ma non forniscono la prova della effettiva provenienza delle somme. Il provvedimento ha, infine, richiamato, in termini eccentrici rispetto ai motivi di riesame, Sez. 2, n. 56379/2018, Zampieri, Rv. 276300, secondo cui: "In tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cod. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso inteso a far valere l'estinzione, in epoca anteriore alla condotta riciclatoria, dei reati tributari dai quali derivavano i proventi riciclati)".1.4 Le considerazioni sopra esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone affinché, previa specifica valutazione critica di tutte le deduzioni ed allegazioni difensive, proceda a nuovo giudizio in merito alla configurabilità del fumus commissi dell'ai delle fattispecie di reato in relazione alle quali è stata disposta la misura reale, tenendo altresì conto che, nella fattispecie, la stessa è funzionale, alternativamente, alla confisca di cui all'art. 240- bis cod. proc. pen. ovvero alla confisca facoltativa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone