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Sentenza — n. 30168/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30168/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gruppo Samir Global Service s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore avverso il decreto del 22 gennaio 2021 emesso dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, tale accertamento giudiziale non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l'iter che ciascuna misura comporta. I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Ricchiuto, hanno ulteriormente specificato l'ambito della verifica che il giudice della prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione gruppo finanziario vigilato gruppo di società società fittizia garanzia di un'attività irreprensibile impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
(in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.) ai punti della decisione con esclusione, invece, delle argomentazioni svolte dalla parte nell'ambito dei motivi.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gruppo Samir Global Service s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore avverso il decreto del 22 gennaio 2021 emesso dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto del 19 gennaio 2021 La Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società Gruppo Samir Global Service s.r.I., in persona del suo legale rappresentante, e da Federica Truda, socia quotista della predetta società, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte di appello, infatti, premesso che la motivazione del provvedimento impugnato era fondata sulla sussistenza di uno stabile condizionamento mafioso della società appellante, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto fondata sulla dedotta inesistenza degli stessi presupposti richiesti dalla legge ai fini del controllo giudiziario (agevolazione occasionale della mafia e pericolo concreto di infiltrazione mafiosa).

Sulla base di tale specifica perimetrazione della censura, la Corte territoriale ha, dunque, ritenuto, che in virtù del principio devolutivo applicabile anche in materia di prevenzione, fosse preclusa la valutazione dell'esistenza dei medesimi presupposti. Il medesimo decreto ha, altresì, dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Federica Truda per difetto di legittimazione attiva.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori e procuratori speciali della società Gruppo Global Service s.r.I., deducendo quattro motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deducono il carattere meramente apparente della motivazione in quanto fondata su una sorta di travisamento dell'atto di impugnazione con il quale la società ricorrente ha, invece, insistito sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al controllo. Con il secondo ed il terzo motivo deducono il vizio di violazione dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo la lettura offerta da Sez. 6, n. 1623 del 14/1/2021, il pre-requisito dell'agevolazione occasionale, in caso di controllo giudiziario su istanza di parte, deve essere declinato secondo un "modello prospettico-cooperativo", richiedendo un giudizio prognostico - omesso nel provvedimento impugnato - in merito alla emendabilità della situazione rilevata e, in ultima analisi, alla possibilità di un riallineamento dell'azienda nel circuito dell'economia legale e di mercato. Nel terzo motivo si censura, inoltre, la valutazione in merito alla minore afflittività dell'interdittiva antimafia rispetto alla misura del controllo giudiziario.

Con il quarto motivo deducono il vizio di erronea applicazione degli artt. 597 e 591 cod. proc. pen. Sulla base di quanto affermato da Sez. U. del 27/9/1995, Timpanaro, la preclusione dell'effetto devolutivo riguarda i punti non impugnati, ma non attiene, invece, nell'ambito dei motivi proposti, alle argomentazioni ed alle questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate nel petitum.Il ricorrente ha depositato un motivo aggiunto con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 9122 del 2021.

Sulla scorta degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, il controllo demandato al giudice della prevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario "volontario" ha natura bifasica in quanto ad una fase di matrice statico/retrospettiva, sul carattere occasionale dell'agevolazione in cui il giudice deve tenere conto dell'impugnato provvedimento amministrativo, si aggiunge una fase di tipo dinamico/prospettica sulle possibilità di recupero dell'impresa all'economia sana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, dovendosi ritenere erronea, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, con assorbimento degli altri dedotti, l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale sulla perimetrazione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. 1.111 decreto impugnato ha ritenuto che, in ragione delle argomentazioni svolte dal ricorrente nell'atto di appello sull'assenza sia dell'agevolazione mafiosa che del pericolo di infiltrazione, si fosse determinata una preclusione, derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, nella valutazione dei presupposti della misura richiesta.

Per tale ragione, la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile in quanto, anche nel caso in cui avesse ritenuto fondata l'istanza, non avrebbe potuto disporre la misura invocata i cui presupposti erano stati esclusi dalla stessa società ricorrente. In buona sostanza, la Corte territoriale ha ricollegato la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello alle argomentazioni del ricorrente piuttosto che ai punti della decisione impugnata. Così facendo, non ha fatto buon governo del consolidato insegnamento ermeneutico che circoscrive l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.) ai punti della decisione con esclusione, invece, delle argomentazioni svolte dalla parte nell'ambito dei motivi.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo più ampio consesso, "La preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che, non essendo stati oggetto dei motivi, abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda, invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante." (Sez.

U, n. 1 del 27/09/1995, dep.1996, Timpanaro, Rv. 203096; si veda anche, da ultimo, in termini conformi, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974). 1.2 L'evidente errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale rende, dunque, meramente apparente la motivazione del decreto impugnato, avendo la Corte omesso di rispondere alle censure del ricorrente, a prescindere dalla correttezza o meno delle argomentazioni addotte, in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti per accedere alla misura del controllo giudiziario.

Detto vizio, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, va, infatti, ricondotto nell'ambito del vizio di violazione di legge poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6 , n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).

2. L'accoglimento del quarto motivo di ricorso ha una valenza assorbente rispetto all'esame degli altri motivi, attinenti alla violazione dell'art. 34-bis, d. Igs. n. 159 del 2011. Sul punto, si rende, tuttavia, opportuna una precisazione in merito al perimetro dei poteri di cognizione riservati al giudice della prevenzione. Il decreto impugnato afferma, infatti, che il controllo giudiziario ad istanza di parte non può essere applicato, non solo nel caso di stabilità dell'assoggettamento o dell'agevolazione mafiosa, ma anche nell'ipotesi in cui «non sussista alcuna agevolazione, neppure occasionale, oppure non sussista il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività dell'impresa».

Sembrerebbe, dunque, che, secondo l'impostazione ermeneutica fatta propria dalla Corte di appello, l'ambito della valutazione demandato al giudice della prevenzione ai fini dell'applicazione della misura del controllo giudiziario sia identico sia nel caso in cui tale misura sia sollecitata dalla parte pubblica, ai sensi del primo comma dell'art. 34- bis d.lgs. cit., che nel caso in cui sia richiesta dal destinatario dell'informativa antimafia interdittiva. Tale opzione ermeneutica, oltre che difforme dalla recente interpretazione dell'art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 tracciata dalle Sezioni Unite Ricchiuto (Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Rv. 277156), potrebbe portare ad indebite sovrapposizioni tra l'ambito cognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell'impugnazione dell'interdittiva antimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione.Presupposti della misura in questione sono sicuramente il rilascio da parte del prefetto della informazione antimafia interdittiva, fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell'impresa, e la successiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di tale provvedimento.

Ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, in tal caso l'impresa destinataria del provvedimento amministrativo può richiedere l'ammissione al controllo giudiziario. Si tratta, in buona sostanza, di una misura di prevenzione ad istanza di parte finalizzata ad assicurare, da un lato, la "bonifica" aziendale e, dall'altro, a sospendere, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all'informativa interdittiva antimafia. Tale peculiarità della misura ha, infatti, indotto alcuni commentatori ad assimilarla all'istituto della messa alla prova.

Si tratta, infatti, di un percorso cui sceglie liberamente di sottoporsi l'ente destinatario dell'informativa antimafia interdittiva, che certamente comporta limitazioni connesse sia al controllo spettante all'amministratore giudiziario che all'obbligo di adottare efficaci misure organizzative, la cui finalità è, al pari della messa alla prova prevista, ad esempio, per gli imputati minorenni, il pieno recupero ed il reinserimento, nel caso in esame, dell'ente nel circuito sano dell'economia. Al pari della messa alla prova per gli imputati minorenni (si veda, da ultimo, Sez. 1 , n. 26156 del 24/05/2019, Rv. 276393) è, dunque, centrale nella valutazione demandata al giudice il giudizio prognostico in ordine a tale positiva evoluzione della realtà aziendale.

La centralità di tale giudizio prognostico è stata sottolineata, con riferimento sia al controllo giudiziario che all'amministrazione giudiziaria, dalle Sezioni Unite Ricchiuto. Il Supremo Consesso ha, infatti, chiarito che la condizione di assoggettamento dell'impresa all'intimidazione mafiosa costituisce solo un pre- requisito. Ad avviso della Corte, infatti, «La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre- requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata.» Tuttavia, prosegue ancora il Supremo Consesso, mentre ai fini dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario c.d. prescrittivo, a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, è doveroso il preliminare accertamento del grado e delle caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa della società o dell'impresa, con riferimento al controllo giudiziario "volontario", in pendenza del giudizio amministrativo avverso l'informazione antimafia interdittiva, tale accertamento non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura.

In ogni caso, tale accertamento giudiziale non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l'iter che ciascuna misura comporta. I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Ricchiuto, hanno ulteriormente specificato l'ambito della verifica che il giudice della prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6.

Sebbene, infatti, il presupposto di tale misura, al pari del controllo giudiziario "prescrittivo", sia rappresentato dal carattere occasionale della condizione di agevolazione mafiosa, diverso è, invece, l'ambito dell'accertamento demandato al giudice della prevenzione, più esteso nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 34, d.lgs. cit., e più ristretto nel caso del controllo giudiziario volontario. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che, mentre nel caso del primo comma dell'art. 34-bis cit. la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione - trattandosi di misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo cd. prescrittivo - nel caso previsto dal sesto comma, tale valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, in motivazione).

In tale ultimo caso, dunque, la cognizione del giudice investito della richiesta di controllo giudiziario "volontario" non comprende anche il pre-requisito della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività economica e l'azienda, non potendosi prescindere dall'accertamento già svolto al riguardo in ambito amministrativo. La verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda, dunque, lungo le seguenti due direttrici:

a) il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione;

b) la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Società Costruzioni s.r.I., Rv. 280851). Il giudice della prevenzione è, dunque, tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa" (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906).

Tale giudizio ha, comunque, un carattere unitario. Come già affermato da Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi S.p.a., Rv. 280341, che il Collegio intende ribadire, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

3. Alla luce delle considerazioni esposte, si rende, pertanto, necessario l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio degli atti alla Corte di appello di Napoli affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto sopra delineati e delle richiamate decisioni di legittimità, proceda a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dalla società ricorrente