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Sentenza — n. 30167/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30167/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30167/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con due diversi decreti, emessi il 25 giugno 2019 e 1'8 gennaio 2020, in accoglimento di altrettante distinte proposte, rispettivamente avanzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e dal Questore di Palermo, il Tribunale di Palermo applicava ad Andrea Chisesi la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: nell'un caso, per la durata di due anni, con una cauzione di 600 euro; nell'altro, per un anno e sei mesi e con una cauzione di 450 euro. Entrambe tali decisioni venivano impugnate dal proposto dinanzi alla Corte di appello di Palermo, che disponeva la riunione dei due procedimenti e, con il decreto oggetto dell'odierno ricorso, confermava quello del 25 giugno 2019, mentre revocava il successivo, dichiarando improcedibile la relativa proposta, in ragione dell'applicazione anche alla presente materia del generale principio del ne bis in idem.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo non può essere proposto in questa sede. 3.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge. E' esclusa, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Parole chiave

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attività criminosa riabilitazione azione penale recidiva nell'infrazione casellario giudiziale assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chisesi Andrea, nato a Mezzojuso (PA) il 25/06/1944 avverso il decreto del 30/10/2020 della Corte di appello di Palermo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con due diversi decreti, emessi il 25 giugno 2019 e 1'8 gennaio 2020, in accoglimento di altrettante distinte proposte, rispettivamente avanzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e dal Questore di Palermo, il Tribunale di Palermo applicava ad Andrea Chisesi la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: nell'un caso, per la durata di due anni, con una cauzione di 600 euro; nell'altro, per un anno e sei mesi e con una cauzione di 450 euro. Entrambe tali decisioni venivano impugnate dal proposto dinanzi alla Corte di appello di Palermo, che disponeva la riunione dei due procedimenti e, con il decreto oggetto dell'odierno ricorso, confermava quello del 25 giugno 2019, mentre revocava il successivo, dichiarando improcedibile la relativa proposta, in ragione dell'applicazione anche alla presente materia del generale principio del ne bis in idem.

2. Avverso tale decisione ricorre il difensore del proposto, per due ragioni: I) violazione del principio generale dell'applicazione della legge più favorevole all'interessato, in virtù del quale la Corte d'appello, nel contrasto tra i due provvedimenti, avrebbe dovuto revocare quello maggiormente afflittivo; II) violazione degli artt. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, e 24, Cost., per difetto del requisito di attualità della pericolosità sociale del proposto, per le seguenti ragioni: lontananza nel tempo dei fatti di reato valorizzati, modestia delle relative sanzioni, assenza di ulteriori pendenze giudiziarie, avvenuta esecuzione della relativa condanna con liberazione anticipata, attiva partecipazione al percorso rieducativo durante la detenzione, assenza di censure successive alla scarcerazione.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, poiché fondato su censure di merito e vizi di motivazione, non deducibili in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso non sono ammissibili.

2. Il primo è manifestamente destituito di fondamento giuridico, oltre che generico. Il ricorrente sembrerebbe invocare l'applicazione in via analogica del principio di cui all'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. (sebbene non richiami espressamente tale disposizione), secondo cui, in caso di contrasto di giudicati, va ordinata l'esecuzione della sentenza con cui sia stata pronunciata la condanna meno grave.Tale regula iuris, però, non può trovare applicazione nella diversa fattispecie in esame. Essa presuppone, infatti, l'esistenza di una pluralità di giudicati, di due o più provvedimenti, cioè, divenuti irrevocabili, perché non più soggetti ad alcuna impugnazione ordinaria: nello specifico, invece, entrambi i decreti applicativi delle misure nei confronti del Chisesi erano ancora sub judice.

Correttamente, dunque, il provvedimento impugnato ha ritenuto operante il diverso e più generale principio di preclusione, che informa di sé non soltanto il procedimento penale ma anche l'affine materia delle misure di prevenzione (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 20476 del 11/02/2013, Capriotti, Rv. 255383) e, per effetto del quale, nell'ipotesi dell'esercizio di più procedimenti dello stesso tipo nei confronti della medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, quelli successivamente iniziati non possono essere proseguiti, essendosi consumato il diritto di azione con l'avvio del primo di essi.

3. Il secondo motivo non può essere proposto in questa sede. 3.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge. E' esclusa, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3.2. Il ricorso in scrutinio, invece, al di là della formale indicazione di una violazione di leggi, deduce esclusivamente vizi di motivazione (come, del resto, si legge testualmente, ad esempio, alle pagg. 2 e 6).Peraltro, le relative censure si presentano generiche e tese ad una rivalutazione dei dati di fatto, consistendo nell'allegazione di aspetti asseritamente trascurati dalla Corte di appello, non sorretta, tuttavia, da una critica ragionata di quelli invece valorizzati da quei giudici ed indiscutibilmente significativi (tipologia dei reati, modalità di commissione, fatti non risalenti nel tempo, condotte delittuose tenute anche successivamente alla prima carcerazione, irrilevanza di per sé dell'ammissione a misure alternative alla detenzione).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore