Sentenza — n. 30166/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPasquale Pezzella ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 15 gennaio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere per una serie di violazioni in materia di sostanze stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata, la difesa di Pasquale Pezzella ha rinunciato al ricorso, evidenziando che l'assistito non è più sottoposto a custodia cautelare (situazione cautelare che appunto giustificava il ricorso presentato) e che è, pertanto, sopravvenuta la carenza di interesse.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pezzella Pasquale nato a Frattamaggiore il 10/09/1998 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per rinuncia; letta la comunicazione inoltrata via PEC dal difensore, avv. Fernando Maria Pellino, il quale ha rinunciato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Pasquale Pezzella ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 15 gennaio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere per una serie di violazioni in materia di sostanze stupefacenti.
2. Con atto inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata, la difesa di Pasquale Pezzella ha rinunciato al ricorso, evidenziando che l'assistito non è più sottoposto a custodia cautelare (situazione cautelare che appunto giustificava il ricorso presentato) e che è, pertanto, sopravvenuta la carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Trattandosi di rinuncia all'impugnazione conseguente dalla mutata situazione cautelare e, quindi, dalla sopravvenuta mancanza d'interesse, dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né al versamento dell'ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma il 25 giugno 2021 Il consigliere estensore Il Pr idente Alessandra Bassi Giorgio l idelbo OSITAT