Sentenza — n. 30165/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cantafio Livio Mario nato a Il Cairo (Egitto) il 9/5/1942 avverso l'ordinanza dell'Il marzo 2021 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. pen; Sentenza — n. 30165/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al motivo nuovo, rileva preliminarmente il Collegio che lo stesso è stato depositato tardivamente appena quattro giorni prima dell'udienza.In ogni caso, quanto alla documentazione prodotta dal ricorrente, va rilevato che una prima istanza di riesame risulta inviata il 18 febbraio 2021 tramite posta elettronica certificata ad un indirizzo diverso (riesame.tribunale.roma©giustiziacert.it ) da quello individuato con il provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cantafio Livio Mario nato a Il Cairo (Egitto) il 9/5/1942 avverso l'ordinanza dell'Il marzo 2021 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Livio Mario Cantafio avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 286.024,00, ritenuta profitto del reato di cui all'art.314 cod. pen. Il Cantafio è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. in quanto, nella qualità di amministratore della società "pensione Stella di Cantafio Livio Mario", che gestisce la struttura ricettiva denominata "Stella" con sede in Roma, via Castelfidardo, si sarebbe appropriato della somma di euro 286.024,00, incassata a titolo di contributo di soggiorno dal 2011 al 2019. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Livio Mario Cantafio deducendo la violazione dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. in quanto il G.i.p. non ha emesso la misura cautelare reale entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero. Con memoria pervenuta il 18 giugno 2021 il ricorrente ha presentato un motivo aggiunto deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta tardività dell'istanza di riesame, inoltrata il 18 febbraio 2021 e non, come ritenuto dal Tribunale, il 22 febbraio 2021 (viene, a tal fine, allegata la relativa attestazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivo proposto con il ricorso principale e tardività del motivo aggiunto.
2. Quanto al primo motivo, la censura articolata dal ricorrente risulta completamente eccentrica rispetto alla natura della questione devoluta al Tribunale del riesame. La norma di cui il ricorrente deduce la violazione attiene, infatti, alla convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari del decreto di sequestro emesso d'urgenza dal pubblico ministero. In tal caso l'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. prevede che il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis, ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci dalla ricezione della richiesta. Tale norma, tuttavia, non trova applicazione nella fattispecie in esame in cui il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal G.i.p. su richiesta del pubblico ministero.
3. Quanto al motivo nuovo, rileva preliminarmente il Collegio che lo stesso è stato depositato tardivamente appena quattro giorni prima dell'udienza.In ogni caso, quanto alla documentazione prodotta dal ricorrente, va rilevato che una prima istanza di riesame risulta inviata il 18 febbraio 2021 tramite posta elettronica certificata ad un indirizzo diverso (riesame.tribunale.roma©giustiziacert.it ) da quello individuato con il provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
A norma di tale disposizione, il deposito tramite posta elettronica certificata degli atti penali presso il Tribunale del riesame di Roma è consentito soltanto nella casella di posta elettronica depositoatti pena li 2.tri bunale.roma©giustiziacert.it . Tale istanza di riesame, non sottoposta all'esame del Tribunale, era, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tale norma prevede, infatti, quale specifica causa di inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione dell'atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 (si veda in tale senso, con riferimento ai motivi nuovi, Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Bloise, Rv. 281386;
Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738). 3.111 ricorrente, inoltre, risulta avere depositato altra istanza di riesame, inviata tramite p.e.c. al corretto indirizzo di posta elettronica indicato nel precedente paragrafo. Tale istanza, tuttavia, è stata inviata il successivo 22 febbraio 2021 allorquando era già scaduto il termine perentorio (20 febbraio 2021) per la proposizione del riesame. Il Tribunale ha, infatti, correttamente individuato il dies a quo da cui calcolare il termine per la presentazione dell'istanza di riesame con riferimento alla data di esecuzione della misura cautelare.
È stata, dunque, fatta corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Marseglia (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Rv. 234213), secondo cui "In tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che é unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento." (in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi, Rv. 268632).
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Presidente -rtpicci on e. Anna