Sentenza — n. 30164/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha respinto l'opposizione della difesa di Antonino Maria Di Maio alla richiesta del Pubblico Ministero di proroga delle indagini preliminari in atto nei suoi confronti, in relazione ai fatti oggetto di iscrizione per i reati di abuso d'ufficio e di favoreggiamento personale - in ipotesi - commessi quale (all'epoca dei fatti) sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, fatti attribuiti alla competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva con le indagini nei confronti di Carlo Maria Capristo, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 11 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 568 cod. proc. pen, art. 185 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30164/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso e passando al vaglio delle doglianze mosse con il ricorso, quanto al primo provvedimento di proroga delle indagini, la stessa difesa del Di Maio invoca il riconoscimento di una causa di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - integrazione di una causa di nullità comunque esclusa dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo, Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015, Bettini, Rv. 263653-01) e, dunque, di un vizio certamente non dante luogo ad abnormità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Maio Antonino Maria nato a Catania il 17/10/1964 avverso l'ordinanza del 18-23/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha respinto l'opposizione della difesa di Antonino Maria Di Maio alla richiesta del Pubblico Ministero di proroga delle indagini preliminari in atto nei suoi confronti, in relazione ai fatti oggetto di iscrizione per i reati di abuso d'ufficio e di favoreggiamento personale - in ipotesi - commessi quale (all'epoca dei fatti) sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, fatti attribuiti alla competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva con le indagini nei confronti di Carlo Maria Capristo, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. 1.1.
A sostegno del provvedimento, in risposta alle doglianze mosse dalla difesa nella memoria depositata prima dell'udienza camerale del 18 marzo 2021, il Giudice ha evidenziato che, quanto all'omessa notifica della prima richiesta di proroga, costituisce principio di diritto consolidato che essa non dà luogo a nullità della proroga, né alla inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione; che, nel merito, la richiesta di proroga appare motivata da una giusta causa, stante la complessità delle indagini in atto, il numero degli indagati, la necessità di eseguire accertamenti sulla documentazione acquisita, non potendo esigersi l'indicazione specifica delle attività d'indagine in atto onde valutare o meno l'utilità della proroga.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Salvino Mondello, Antonino Maria Di Maio chiede l'annullamento del provvedimento per l'unico motivo di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui eccepisce la violazione di legge processuale per abnormità dell'ordinanza impugnata e conseguente invalidità di tutti gli atti processuali successivi al 27 gennaio 2021. Evidenzia il ricorrente come il primo provvedimento di proroga del 29 gennaio 2020 fosse invalido stante la mancata notificazione all'indagato della richiesta di proroga avanzata dalla Procura della Repubblica, atteso che Di Maio era non irreperibile ma rintracciabile presso l'indirizzo certo e noto agli organi inquirenti; come tale vizio sostanzi una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; come dalla nullità del primo provvedimento di proroga discenda la nullità della seconda proroga; che, in ogni caso, il secondo provvedimento di proroga è stato emesso inaudita altera parte, prima di definire il procedimento instaurato a seguito di opposizione alla richiesta di proroga, svuotando di significato il prescritto contraddittorio.
Elementi tutti che, ad avviso del ricorrente, rendono abnorme - sotto il profilo strutturale - il provvedimento di proroga ed inutilizzabili o comunque invalidi gli atti successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.2. Deve essere preliminarmente rilevato come, avverso i provvedimenti di proroga delle indagini assunti dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, il codice di rito non contempli alcun mezzo d'impugnazione. 2.1. D'altro canto, costituisce principio di carattere generale che, pur in un sistema processuale regolato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., i provvedimenti per i quali non è previsto in modo espresso alcuna impugnazione sono comunque ricorribili per cassazione in quanto siano affetti da abnormità. 2.2.
Nell'ampia elaborazione giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno più volte avuto modo di chiarire quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando in proposito che deve ritenersi affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (ex plurimis Sez.
U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 2008, Battistella, Rv. 238239; Sez. U, 31/5/2005 n. 22909, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163).
3. Tanto premesso e passando al vaglio delle doglianze mosse con il ricorso, quanto al primo provvedimento di proroga delle indagini, la stessa difesa del Di Maio invoca il riconoscimento di una causa di nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - integrazione di una causa di nullità comunque esclusa dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo, Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015, Bettini, Rv. 263653-01) e, dunque, di un vizio certamente non dante luogo ad abnormità.
4. Quanto al secondo provvedimento di proroga delle indagini, da un lato, esclusa la nullità del primo provvedimento di proroga, non v'è materia per ritenere che tale (ipotizzato) vizio possa essersi riverberato sul secondo provvedimento di proroga. In ogni caso, si tratterebbe di una nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen. e, pertanto, ancora una volta, non di un vizio dante luogo ad abnormità. 4.1. Dall'altro lato, dall'incartamento processuale (cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), non emerge che il provvedimento di proroga sia stato reso dal Giudice per le indagini preliminari in data 15 dicembre 2020 - come sostenuto dal ricorrente -, essendo stato invece emesso soltanto a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 18 marzo 2021 "sentite le parti", dunque all'esito del contraddittorio, senza alcun vulnus al diritto di difesa.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2021 Il consigliere estensore Il Presidente