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Sentenza — n. 30162/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30162/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto del 19 maggio 2020, con il quale il Tribunale di Agrigento, Sezione misure di prevenzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di Domenico Parisi di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, applicata con il decreto dell'Il novembre 2010, definitivo il 10 giugno 2011. 1.1. Nel motivare il rigetto dell'appello, il Collegio distrettuale ha rilevato come, nonostante la risalenza nel tempo delle condotte in relazione alle quali è stato espresso il giudizio di pericolosità sociale ed il lungo periodo di detenzione per espiazione della pena (dal 15 luglio 2008 al 28 gennaio 2020), la pericolosità sociale di Domenico Parisi debba ritenersi attuale, tenuto conto del ruolo da egli svolto in seno alla famiglia mafiosa di Bovona (dei cui interessi era garante riscuotendo il "pizzo" ai danni delle imprese operanti sul territorio), dell'appoggio logistico assicurato al latitante Maurizio Di Gati e dell'assenza di "elementi nuovi" dimostrativi di un effettivo distacco dal contesto mafioso in cui il prevenuto era ben inserito.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 30162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre rilevare preliminarmente che - come hanno avuto modo di affermare anche le Sezioni Unite di questa Corte - nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice 2 d'appello dal comma 2 dell'art. 10 dello stesso d.lgs n. 159/2011 (Sez.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate pericolo di reiterazione attività criminosa criminalità persistente revoca della sospensione condizionale riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppe Minà, Domenico Parisi chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parisi Domenico nato a Torino il 25/02/1971 avverso il decreto del 03/02/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto del 19 maggio 2020, con il quale il Tribunale di Agrigento, Sezione misure di prevenzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di Domenico Parisi di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, applicata con il decreto dell'Il novembre 2010, definitivo il 10 giugno 2011. 1.1. Nel motivare il rigetto dell'appello, il Collegio distrettuale ha rilevato come, nonostante la risalenza nel tempo delle condotte in relazione alle quali è stato espresso il giudizio di pericolosità sociale ed il lungo periodo di detenzione per espiazione della pena (dal 15 luglio 2008 al 28 gennaio 2020), la pericolosità sociale di Domenico Parisi debba ritenersi attuale, tenuto conto del ruolo da egli svolto in seno alla famiglia mafiosa di Bovona (dei cui interessi era garante riscuotendo il "pizzo" ai danni delle imprese operanti sul territorio), dell'appoggio logistico assicurato al latitante Maurizio Di Gati e dell'assenza di "elementi nuovi" dimostrativi di un effettivo distacco dal contesto mafioso in cui il prevenuto era ben inserito.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Minà, Domenico Parisi chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione in relazione all'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La difesa rimarca come il Collegio di merito abbia motivato la persistente pericolosità sociale di Domenico Parisi con vuote formule di stile; abbia travisato il senso della frase del proposto all'educatore del carcere (atteso che il riferimento al timore di "essere ripreso dal gorgo delle frequentazioni mafiose" è chiaramente espressivo della volontà di dare un taglio netto e definitivo dal trascorso criminale) ed abbia trascurato la risalenza dei precedenti penali del proposto, il buon comportamento carcerario, la lunga carcerazione subita, l'immediata ripresa dell'attività lavorativa subito dopo la scarcerazione e l'assenza di elementi specifici e concreti da cui desumere l'ipotetico collegamento con la consorteria di appartenenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Occorre rilevare preliminarmente che - come hanno avuto modo di affermare anche le Sezioni Unite di questa Corte - nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice 2 d'appello dal comma 2 dell'art. 10 dello stesso d.lgs n. 159/2011 (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 2.1. Di tale fondamentale regula iuris non ha tenuto conto il ricorrente, il quale ha attaccato il provvedimento in verifica denunciando soltanto un vizio di motivazione (testualmente per "mancanza, contraddittorietà insufficienza della motivazione ex art. 606 lett. e)"), non deducibile in questa sede per le ragioni testè delineate.

3. Ma quand'anche si prescindesse dall'inquadramento formale delle doglianze sotto l'insegna del (non proponibile) vizio di motivazione, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dal Parisi, il provvedimento in verifica - oltre a non essere sorretto da una motivazione assente né apparente - risulta coerente alle emergenze processuali e armonico all'insegnamento espresso da questa Corte della nomofilachia. 3.1. Giova premettere come questo Giudice di legittimità abbia avuto modo di ribadire anche di recente che, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, sicché, a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione, l'applicazione della misura nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente alla pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526-01).

Questa Corte ha inoltre affermato che la verifica della sussistenza nell'attualità della pericolosità sociale deve tenere in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500), avuto riguardo a tre indicatori fondamentali:

a) il livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso;

b) la tendenza del gruppo medesimo a mantenere intatta la sua capacità operativa;

c) la manifestazione da parte del proposto, medio tempore, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937). Si è puntualizzata che siffatta verifica dev'essere ancora più incisiva, se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, Rv. 272723). 3.2. A tali regulae iuris si è conformato il Collegio di appello là dove, per un verso, ha dato conto del ruolo significativo svolto dal Parisi all'interno del sodalizio criminale (allorchè dava sostegno alla latitanza di un esponente di spiccio dell'associazione e si occupava della raccolta del denaro frutto delle estorsioni); per altro verso, ha congruamente argomentato la ritenuta insussistenza di "elementi nuovi" dimostrativi della cessazione o del mutamento della causa che ha determinato la precedente decisione di pericolosità sociale, stante la mancanza di segni di una reale dissociazione dalla consorteria di appartenenza, di una seria rivisitazione critica del vissuto criminale o del rifiuto del sistema ideologico negativo cui il proposto aveva aderito in termini stabili. 3.3.

Non risulta affetto da violazione di legge neanche il passaggio argomentativo successivo nel quale la Corte territoriale ha rilevato come non possa assumere rilievo il comportamento formalmente corretto ed esente da violazioni disciplinari tenuto dal Parisi durante la detenzione, là dove - oltre a costituire condotta doverosa nel contesto penitenziario - non può dirsi di per sé rilevatore del distacco dalle pregresse logiche criminose. 3.4. Né è ravvisabile una violazione di legge - ma, eventualmente, un vizio di motivazione - nell'interpretazione data dal Collegio di merito al timore espresso dal Parisi di "essere ripreso dal gorgo delle frequentazioni mafiose" facendo ritorno a Bivona, frase letta dal Giudice a quo (in termini comunque non manifestamente illogici) nel senso dell'ammissione del mancato ed effettivo distacco dal contesto mafioso in cui il proposto era ben inserito.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso