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Sentenza — n. 30161/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30161/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30161/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Pepe Milizia Oreste nato il 5/04/1977 a Brindisi avverso la ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Fabio De Maria che ha insistito nel motivo di ricorso; letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. contenente motivo nuovo in ordine alle esigenze cautelari; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) dell'art. 274 cod. proc. pen., viene individuato nelle dichiarazioni rese dalla coindagata Annalisa Formosi in sede di interrogatorio di garanzia dalle quali emergerebbe che il ricorrente si spendeva per deviare le indagini e sottrarre agli accertamenti della polizia giudiziaria importanti evidenze documentali, oltre che elementi di prova dichiarativa. La Formosi non è solo indagata nel medesimo procedimento del ricorrente, ma, con riferimento alla condotta che la stessa addebita all'ex marito e all'avvocato Palmisano, la sua posizione risulta maggiormente connessa in quanto la condotta riferita sarebbe stata realizzata dai predetti proprio al fine di occultare elementi probatori e/o sviare le indagini rispetto alle contestazioni di cui ai capi 18) e 21).

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita sospensione dell'istruzione causa di sequestro diritto di essere arrestato atti istruttori penali procedimento d'indagine formale

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
In data 21 maggio 2021 la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Le dichiarazioni della Formosi sono correttamente usate a riprova della sussistenza di entrambe le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettere a) e c), cod.
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Testo completo

e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Pepe Milizia Oreste nato il 5/04/1977 a Brindisi avverso la ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Fabio De Maria che ha insistito nel motivo di ricorso; letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. contenente motivo nuovo in ordine alle esigenze cautelari; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza del 18 gennaio 2021 che applicava la misura cautelare della custodia • cautelare in carcere (ora sostituita con quella degli arresti domiciliari) a Oreste Pepe Milizia, commercialista, ritenuto il braccio destro del giudice Galiano in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di corruzioni in atti giudiziari, falsi in atto pubblico, concussioni, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, nonché per i reati di corruzione e tentata corruzione in atti giudiziari e per i reati di autoriciclaggio. 1.1.

Nel luglio 2017 la polizia giudiziaria perquisiva lo studio del commercialista Oreste Pepe Milizia, trovando alcuni fascicoli della Commissione Tributaria Regionale di Bari per i quali era stato nominato relatore l'indagato. Gli atti erano, quindi, trasmessi alla Procura di Potenza, che accertava, tra l'altro che Pepe Milizia si prestava a redigere le sentenze tributarie assegnate a Galiano ottenendo in cambio dal giudice la nomina a curatore fallimentare in numerosi procedimenti. Nel prosieguo gli investigatori facevano emergere un collaudato sistema di corruttela, ideato dal magistrato Galiano, che aveva messo a punto uno schema criminale incentrato sul mercimonio sistematico delle sue funzioni pubbliche e delle sue qualità.

Le investigazioni mettevano in evidenza la partecipazione coordinata degli amici del giudice, in primis Pepe Milizia alla costruzione di un sistema di affari imperniato su sponsorizzazioni "gonfiate" e sulla successiva fatturazione per operazioni inesistenti, con il supporto di fidati esperti del mondo imprenditoriale e di professionisti amici.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Pepe Milizia, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla attualità del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva. Tutti i reati contestati all'indagato non vanno oltre il 2017 (ivi compresa l'associazione a delinquere così come ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari) e l'ordinanza è stata emessa a distanza di anni dalla commissione dei fatti. Deve, poi, considerarsi che Pepe Milizia, commercialista delle compagini sociali con cui Galiano gestiva l'imbarcazione Kemit, ha dato le proprie dimissioni da tale ruolo e che non curò mai la gestione dei conti della MST s.r.l.s. L'unico elemento attualizzante l'esigenza di cui alla lett.

a) dell'art. 274 cod. proc. pen., viene individuato nelle dichiarazioni rese dalla coindagata Annalisa Formosi in sede di interrogatorio di garanzia dalle quali emergerebbe che il ricorrente si spendeva per deviare le indagini e sottrarre agli accertamenti della polizia giudiziaria importanti evidenze documentali, oltre che elementi di prova dichiarativa. La Formosi non è solo indagata nel medesimo procedimento del ricorrente, ma, con riferimento alla condotta che la stessa addebita all'ex marito e all'avvocato Palmisano, la sua posizione risulta maggiormente connessa in quanto la condotta riferita sarebbe stata realizzata dai predetti proprio al fine di occultare elementi probatori e/o sviare le indagini rispetto alle contestazioni di cui ai capi 18) e 21).

3. In data 21 maggio 2021 la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. e contestuale motivo nuovo nel quale si evidenzia la posizione processuale della Formosi e la circostanza che le sue dichiarazioni non hanno trovato alcun riscontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. In relazione all'unico motivo, sull'attualità delle esigenze cautelari, deve rilevarsi come l'ordinanza abbia bene evidenziato elementi del tutto idonei a sostenere l'attualità e la particolare intensità del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio; tali devono reputarsi le circostanza relative al fatto che il ricorrente è l'ideatore ed esecutore delle operazioni necessarie a schermare le somme prezzo della corruzione, canalizzate attraverso una cassa comune del sodalizio criminale ai vari appartenenti alla consorteria; alla sua capacità di inclusione nella consorteria ed estensione della rete dei rapporti nella medesima, alla estensione temporale delle numerose condotte delittuose, e alla perdurante necessità di procurarsi cospicui introiti necessari a mantenere un elevato tenore di vita; tutte circostanze che non possono ritenersi superate dalla cessazione dell'associazione, a fronte invece di continuativa e recente attività di inquinamento desumibile dalle dichiarazioni dell'indagata Formosi, valutate alla luce dei riscontri e quindi nel pieno rispetto dei criteri legali imposti, tale da dimostrare come la cautela usata dagli indagati nelle intercettazioni telefoniche non è affatto dimostrativa della cessazione del rapporto tra i sodali, che ricorrono a forme più attente di collaborazione dopo l'emersione delle investigazioni in corso.

3. Quanto alle dichiarazioni rese dalla Formosi nel corso dell'interrogatorio di garanzia, deve evidenziarsi che la predetta riferiva che, allorché, nel giugno 2019 venne chiamata dalla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni, Pepe Milizia la invitava a recarsi immediatamente dall'avvocato Palmisano il quale la invitava a dire, "per non avere problemi" che faceva le pulizie per la barca di Galiano per dieci ore settimanali. La Formisano aggiungeva che la polizia giudiziaria si era resa perfettamente conto che aveva mentito. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame di Potenza ha puntualmente motivato sulla coerenza e intrinseca univocità di tali dichiarazioni, nonché sui riscontri offerti dalle indagini che già avevano autonomamente accertato la natura fittizia delle operazioni relative alle false prestazioni d'opera svolte da compiacenti prestanomi (tra cui proprio la Formosi), la corruzione di Galiano e l'esistenza di un comitato di affari, al quale partecipava anche Pepe Milizia, imperniato su sponsorizzazioni "gonfiate" e sulla successiva fatturazione per operazioni inesistenti, con il supporto di fidati esperti del mondo imprenditoriale e di professionisti amici.

Le dichiarazioni della Formosi sono correttamente usate a riprova della sussistenza di entrambe le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettere a) e c), cod. proc. pen.

4. Le censure, in conclusione, non appaiono fondate e il ricorso deve, conseguentemente essere rigettato con condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament