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Sentenza — n. 30160/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30160/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Galiano Gianmarco nato il 20/03/1972 a Manduria avverso la ordinanza del 22/02/2021 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; Letta la rinuncia al ricorso da parte dell'indagato; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.

Regesto Legislator

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art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30160/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discende l'inammissibilità dello stesso a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. e la conseguente condanna di Galiano al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo fissare in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati di corruzione gravi addebiti penali precedenti penali rilevanti criminalità persistente sanzioni penali doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Galiano Gianmarco nato il 20/03/1972 a Manduria avverso la ordinanza del 22/02/2021 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; Letta la rinuncia al ricorso da parte dell'indagato; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Potenza del 10 gennaio 2021 che applicava la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a Gianmarco Galiano, giudice presso il Tribunale di Brindisi, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di corruzioni in atti giudiziari, falsi in atto pubblico, concussioni, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, nonché per il reato di concussione nei confronti dei coniugi D'Apolito - Vitale e per numerose ipotesi di corruzione in atti giudiziari.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Galiano, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di concussione di cui al capo 1). 2.2. Violazione di legge per difetto dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla corruzione in atti giudiziari di cui al capo 4) di imputazione. 2.3. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 4). 2.4. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo 17). 2.5. Violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius con riferimento al reato di cui al capo 8). 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 10). 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

3. In data 26/05/2021 è pervenuta in Cancelleria rinuncia al ricorso da parte dell'indagato.

4. Ne discende l'inammissibilità dello stesso a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. e la conseguente condanna di Galiano al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo fissare in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso .1'8 giugno 2021 Il opsiglireèst